martedì 5 ottobre 2021
Riceve una multa per le cinture, fa ricorso e vince “grazie” ad un errore di percezione dei Vigili
. L’agente non può vedere a distanza la cintura slacciata sull’auto in corsa. Incide la lontananza del veicolo in movimento priva di adeguato supporto probatorio l’accertamento. Possibile opporsi alla decurtazione anche se la multa è stata pagata
Punti di vista differenti tra le parti hanno persuaso il verbalizzato a contestare la multa e fare ricorso al giudice di pace di Ferentino, in provincia di Frosinone. Dopo mesi è arrivata la parola fine sull’intera storia. Il ricorso è stato accolto dal giudice di pace e di conseguenza l’atto amministrativo è stato annullato e i punti tagliati sono tornati sulla patente del conducente perché non basta l’accertamento del vigile che l’ha visto alla guida senza cintura di sicurezza: non soltanto è escluso che l’amministrazione possa invocare la fede privilegiata ma il verbale risulta privo di adeguato supporto probatorio poiché pur essendo stato oggetto di percezione diretta dei verbalizzanti, è stata valutata senza l’ausilio di alcun apparecchio di rilevazione certo sul luogo dell’avvenuta infrazione. E dunque nel dubbio va accolta l’opposizione contro la sanzione accessoria della decurtazione, che ben può essere proposta anche se la sanzione pecuniaria risulta pagata dal proprietario del veicolo. È quanto emerge dalla sentenza 135/21, pubblicata il 23 settembre dalla sezione civile del giudice di pace di Ferentino (magistrato onorario Antonio Vellucci). Ottiene soddisfazione il guidatore: si riprende i quindici punti che nel complesso gli erano stati sottratti dalla licenza di guida. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione appartiene a una materia parapenalistica: il dubbio gioca a favore del trasgressore e quindi il rimedio esperito deve essere accolto. È l’amministrazione, in quanto attrice sostanziale, che deve fornire la prova concreta che sia fondato l’accertamento posto alla base della pretesa. Ma il verbale della Municipale risulta fondato sulla percezione sensoriale dell’agente: la prefettura, dunque, non può giovarsi della fede privilegiata ex articoli 2669 e 2700 Cc. Di più. Il veicolo “incriminato” è in movimento e la distanza a cui si trova l’agente esclude che l’accertamento sia sufficiente a sanzionare la pretesa infrazione: è stata la Cassazione a negare la fede privilegiata al verbale sugli accadimenti che sono mediati dall’occasionale percezione sensoriale del poliziotto e che «si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo» (cfr. sentenza 17106/02). Il conducente del veicolo, infine, può impugnare il taglio dei punti nonostante la multa pagata perché risulterebbe irragionevole sottrarre la sanzione accessoria al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale: sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ricorso è stato accolto dal giudice di pace con tanto di sospiro di sollievo. Una sentenza che ha lasciato però l’amaro in bocca alla polizia municipale e alla Prefettura di Frosinone.
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