domenica 21 dicembre 2014
Furti nei treni. L’azienda ferroviaria e il gestore delle carrozze sono responsabili per il furto nei vagoni letto del treno.
Furti nei treni. L’azienda ferroviaria e il gestore delle carrozze sono responsabili per il furto nei vagoni letto del treno. Nessuna imprudenza per il passeggero non se il reato è stato commesso mentre l’addetto alla vigilanza dormiva nel suo scompartimento. Per il viaggiatore sussiste il diritto alla sorveglianza
Arriva dalla Cassazione un duro colpo alle aziende dei trasporti ferroviari e alle società addette alla gestione delle carrozze. Troppe volte, infatti, hanno pensato di scamparla liscia dalla loro responsabilità per i furti subiti dai viaggiatori che soventemente continuano ad accadere sulla nostra rete ferroviaria come da tempo denuncia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.
Un’importante sentenza della Suprema Corte, infatti, obbligherà implicitamente le stesse ad innalzare i livelli di controllo a bordo delle proprie vetture perché con la decisione 26887/14, pubblicata il 19 dicembre l’azienda dei trasporti e la società addetta alla gestione delle carrozze dalla terza sezione civile sono ritenute responsabili in solido del furto subito dal passeggero nel vagone letto e dovranno pagare integralmente la perdita subita dai viaggiatori.
Nella fattispecie i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto in parziale riforma della sentenza di merito, il ricorso di una coppia di coniugi, derubati nel loro scompartimento durante un viaggio in treno. I due cittadini avevano adito la Giustizia per chiedere l’accertamento delle responsabilità delle società per un furto di notevoli proporzioni, 50 milioni delle vecchie lire, al fine di ottenere il risarcimento del relativo danno. La sottrazione dei beni avvenne mentre la coppia stava riposando; il ladro si era introduotto nel vagone letto da loro occupato, forzandone la serratura. In particolare, in tale circostanza, era stata sottratta la borsa della donna, contenente oggetti di valore.
La Corte d’appello di Roma aveva respinto le doglianze della coppia nei confronti dell’azienda ferroviaria che si era vista respingere le domande in primo grado, accogliendo, al contrario l’appello avverso la società addetta alla gestione dei vagoni letto, con conseguente riduzione del risarcimento dei danni. I due utenti, ritenevano a quel punto utile ricorrere per Cassazione, i cui giudici riformavano la decisione di secondo grado in loro favore.
Gli ermellini, hanno ritenuto in primo luogo ineccepibile il fatto che la borsa contenente danaro e preziosi della signora poteva considerarsi «bagaglio in quanto, entrata nello scompartimento letto, ha cessato di indossarla come accessorio del suo abbigliamento, e 1’ha naturalmente posata all’interno della sua privata dimora, chiusa a chiave, secondo le prescrizioni ricevute e predisposte per garantire la sicurezza, anche del bagaglio con tale modalità trasportato». Interesse pubblico che il legislatore considera «meritevole di tutela anche penale a decorrere dall’entrata in vigore della legge 94/2009, articolo 3 comma 26, che infatti ha configurato un’autonoma aggravante se il fatto (furto) è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto». Ne consegue che i coniugi non hanno commesso alcuna imprudenza «nel confidare sull’attuazione delle cautele dovute dal trasportatore per scongiurare 1’evento verificatosi».
Non vi è dubbio che il furto costituiva un rischio «espressamente previsto» nel regolamento della società, incaricata dall’azienda di trasporti per l’esecuzione del servizio di carrozza letto, «e perciò rientrante nella sua sfera di controllo e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l’accadimento, e non in quella dei viaggiatori che avendo pagato anche il servizio di carrozza-letto avevano il diritto di esigere la sorveglianza necessaria a che nessuno vi potesse entrare indisturbato mentre loro erano chiusi dall’interno, come invece è accaduto mentre il dipendente della società dormiva profondamente nella sua garitta, così non impedendo il furto aggravato che aveva l’obbligo di impedire».
Questa grave omissione di sorveglianza è idonea a configurare la colpa grave ed esclusiva del trasportatore e della società per il furto subito dai coniugi.
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