lunedì 8 maggio 2017
Sentenza schock del TAR Lombardia sulle concessioni per spiagge e stabilimenti balneari.
Sentenza schock del TAR Lombardia sulle concessioni per spiagge e stabilimenti balneari. Devono essere fatte le gare pubbliche e il decreto legge enti locali 113/16 va disapplicato in quanto contrario alla disciplina Ue sulla concorrenza. No al rinnovo automatico delle autorizzazioni in corso, peraltro senza un termine certo
Un vero e proprio colpo alle concessioni demaniali per spiagge e stabilimenti balneari da parte della sentenza 959/17 del Tar della Lombardia. Non può sussistere alcun rinnovo automatico anche dopo il decreto legge enti locali 113/16, che si poneva in antitesi alla sentenza C-458/14 della Corte di giustizia europea, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento a privati delle spiagge italiane, prorogato al 31 dicembre 2020 senza «una imparziale e trasparente procedura di selezione dei potenziali candidati». In particolare, la norma di cui all’articolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 113/16 introduce in buona sostanza una non velata moratoria sulle concessioni esistenti, ma senza indicare un termine finale certo. La vicenda nasce dalla procedura a evidenza pubblica bandita da un Comune per la gestione di un compendio che integra uno stabilimento balneare. Ricordano i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo lombardo che la Corte con sede a Lussemburgo ha già bocciato la norma di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto legge 194/09 che prorogava le autorizzazioni demaniali per gestire attività turistiche e ricreative in riva al mare e ai laghi. Nonostante la sentenza della Corte europea, per ovviare al rischio che migliaia di concessioni in essere anche da decenni saltassero, il governo italiano aveva introdotto nel decreto legge 113/16 una norma secondo cui i rapporti pendenti conservano validità finchè la materia del demanio marittimo e lacuale non sarà regolata dallo Stato nazionale secondo i principi eurounitari di libera concorrenza. E se anche si volesse condividere l’interpretazione della società ricorrente secondo cui la proroga prevista all’articolo, comma 3 septies, del dl 113/16 debba trovare applicazione con riferimento alle concessioni non solo di beni demaniali, ma anche di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, queste norme devono essere disapplicate per contrasto con il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia Ue nella richiamata sentenza C-458/14. Non solo, quindi, nella fattispecie il concessionario rischia di perdere la gestione del lido che gestisce da oltre trentacinque anni, ma per Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza potrebbe avere effetti dirompenti ed a cascata su tutto il territorio nazionale per tutte le concessioni in essere.
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