sabato 9 giugno 2018

Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) non può chiedere gli interessi e i compensi quando riscuote le sanzioni al Codice della Strada

Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) non può chiedere gli interessi e i compensi quando riscuote le sanzioni al Codice della Strada. Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso di un’automobilista e annulla la cartella esattoriale Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia), non può richiedere gli interessi pari addirittura ad un decimo ogni semestre di ritardo nel pagamento né i relativi compensi, quando riscuote le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada perché nella fattispecie va applicato l’articolo 203 comma 3 del Codice della Strada in deroga all’articolo 27 della Legge 689/81 di depenalizzazione delle sanzioni amministrative. È questo il principio di diritto stabilito dal Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Nicola Brunetti con la sentenza n. 2561/2018 e depositata il 9 giugno 2018 che ha accolto l’opposizione ad una cartella esattoriale proposta da un’automobilista leccese che si era rivolta allo “Sportello dei Diritti”. La donna, assistita dall’avvocato Donato Maruccia, aveva ritenuto esorbitanti e ben oltre la sanzione edittale della multa a cui si riferivano, le somme riportate nell’atto impositivo ed aveva deciso di proporre ricorso che è stato ritenuto fondato dal giudice onorario del capoluogo leccese. Ricorda il giudice di Pace che la Corte di Cassazione con sentenza n. 3701/07 ha chiarito che “...alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale non anche degli aumenti semestrali del 10%...”. Ed è a questo orientamento che ha aderito anche il Giudice di Pace con un’articolata decisione che per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituisce un ulteriore importante precedente in materia e che dovrebbe essere generalmente applicato, in quanto le somme rivenienti dalla sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada sono iscritte a ruolo anche a distanza di anni con conseguenti ingiustificate maggiorazioni di un decimo ogni semestre e di ulteriori compensi per la riscossione che non sono dovuti in ragione della corretta applicazione della richiamata disciplina di cui all’articolo 203 comma 3 del Codice della Strada. È bene, quindi, che tutti i contribuenti, prima di pagare una cartella esattoriale o un’ingiunzione proveniente da un ente che assume di aver notificato un verbale per un’infrazione stradale, prestino la massima attenzione alle voci di pagamento riportate nell’atto impositivo, al fine di presentare tempestiva opposizione nella sede competente.

Nessun commento: