giovedì 9 febbraio 2023
La Cassazione: cade in una buca lo scooter, si al risarcimento. Irrilevante l’insidia
La Cassazione: cade in una buca lo scooter, si al risarcimento. Irrilevante l’insidia. Il proprietario della strada risponde anche se la vittima è imprudente. La sconnessione dell’asfalto va prevista e prevenuta: escluso il fortuito. La condotta colposa del centauro non interrompe il nesso causale fra la cosa e il danno, anche se può ridurre il risarcimento.
È caduto con lo scooter dopo averne perso il controllo a causa del grave degrado del manto stradale in una "profonda buca", riportando lesioni e danni al motorino. Un incidente, secondo i giudici della Cassazione, per i quali ha colpe il Comune. Per la Cassazione civile, spetta al Comune risarcire il centauro caduto sulla buca nell’asfalto. A meno che, beninteso, non riesca a provare il caso fortuito, che tuttavia è rappresentato da un fatto del danneggiato o di un terzo che non si può prevedere né prevenire: la condotta colposa della vittima, dunque, non interrompe il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno; nesso il quale è insito nel fatto stesso che la caduta sia cagionata dall’interazione fra la condizione pericolosa della strada e l’agire umano. È quanto emerge dalla sentenza 4051/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023 dalla terza sezione civile della Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal centauro: sbaglia la Corte d’appello quando esclude il risarcimento sul rilievo che lo scooter era inadeguato a fronteggiare le insidie della strada e quindi il conducente avrebbe dovuto adottare un percorso alternativo. In realtà nella responsabilità ex articolo 2051 Cc non conta se la cosa in custodia abbia o no natura insidiosa e l’insidia sia o no percepibile oppure evitabile dal danneggiato. La responsabilità del custode è oggettiva: la vittima del sinistro si limita a provare l’esistenza e l’entità del danno e la riconducibilità alla cosa, mentre la prova liberatoria a carico del Comune consiste nel dimostrare l’intervento di un elemento esterno che elide il nesso causale. E che può essere un fatto naturale, di un terzo o della stessa vittima. Ma la condotta del danneggiato integra il fortuito soltanto quando è tale da sovrapporsi al modo di essere della cosa, degradandola a mera occasione del sinistro. Risulta insomma escluso che la buca nell’asfalto non possa essere prevista né prevenuta: anzi può essere rimossa o almeno segnalata. Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il custode deve ritenersi responsabile anche se la condotta della vittima è negligente, distratta, imperito o imprudente. La condotta colposa del danneggiato, tuttavia, non risulta indifferente nella liquidazione ad opera del giudice: può comunque ridurre il risarcimento o anche escluderlo per tutti i danni che l’attore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza: nel secondo caso, però, serve un’eccezione ad hoc della controparte. La parola passa al giudice del rinvio. La sentenza della Cassazione, depositata oggi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è destinata a costituire un precedente perché i casi di cittadini che chiamano i causa il Comune dopo essere caduti per strade o marciapiedi sconnessi non sono isolati
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