venerdì 10 febbraio 2023

La Cassazione: volo cancellato per sciopero? La compagnia aerea ha il dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria ai propri viaggiatori

La Cassazione: volo cancellato per sciopero? La compagnia aerea ha il dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria ai propri viaggiatori. Accolto il ricorso del cliente e ribaltato il verdetto di merito del Tribunale di Trani Gli scioperi delle compagnie aeree sono fonte di grande disagio, per chi è in partenza: i passeggeri vanno incontro a ritardi o peggio cancellazioni dei voli prenotati. Da oggi però buone notizie, per i vacanzieri già con la valigia pronta e il biglietto aereo acquistato da mesi. In questi casi è possibile far valere il proprio diritto al rimborso. In caso di sciopero aereo, infatti, si ha diritto al rimborso, qualora il proprio volo venisse cancellato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 4261/2023 pubblicata il 10/02/2023, ha accolto il ricorso di un cliente che aveva acquistato un pacchetto turistico rimasto inutilizzato vista la cancellazione del volo Bari-Parigi in data 15/12/2017. Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il discorso giustificativo elaborato dal giudice a quo deve ritenersi inammissibilmente carente sotto il profilo dell'individuazione delle concrete circostanze che, associate all'indizione dello sciopero esterno dedotto in giudizio, avrebbero reso materialmente impossibile, per la compagnia aerea, l’adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di minimizzare i sacrifici dei viaggiatori interessati; si tratta, dunque, di una motivazione che, nella misura in cui si limita ad affermare, in via generale ed astratta, che uno sciopero dei controllori di volo valga, di per sé, a integrare gli estremi di quelle circostanze eccezionali suscettibili di assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria ai propri viaggiatori, si riduce a una forma argomentativa meramente apodittica e, come tale, solo apparentemente riconducibile a una motivazione costituzionalmente compatibile, secondo le pretese di cui agli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c”.

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