mercoledì 28 luglio 2010

Corte di giustizia europea: il ritardo del volo che supera le due ore equivale alla cancellazione e va risarcito


Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno riportare l’attenzione dei viaggiatori in tempi di partenze che la Corte di Giustizia Europea con una recentissima sentenza ha stabilito un punto fermo sui diritti dei passeggeri e i conseguenti obblighi dei vettori.
Un precedente regolamento europeo prevedeva un indennizzo per i passeggeri solo in caso di cancellazione del volo ma non in caso di ritardo.
La Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima questa disparità di trattamento e fornendo un'interpretazione estensiva del regolamento, ha stabilito che sono risarcibili anche i ritardi.
Per la Suprema Corte il ritardo prolungato del volo equivale alla cancellazione per cui ne derivano danni ai passeggeri che hanno diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti.
In virtù della normativa dettata a tutela dei viaggiatori, prima della sentenza la compagnia aerea non era tenuta a corrispondere l’indennizzo qualora poteva dimostrare che la cancellazione del volo era dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Ebbene, in passato, le compagnie aeree, appellandosi a tale deroga normativa, sono riuscite spesso a sottrarsi ai propri obblighi risarcitori respingendo buona parte delle richieste risarcitorie.
La Corte di Giustizia europea ha, tuttavia, affermato che le compagnie aeree, al fine di poter essere validamente esonerate dal pagamento del suddetto indennizzo, devono provare di aver fatto tutto il possibile, in termini tecnici ed economici, per scongiurare la cancellazione del volo.
I giudici hanno precisato altresì nelle motivazioni della sentenza per evitare disguidi e malintesi che un guasto tecnico all'aereo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" a meno che il problema derivi da eventi che, per la loro natura, sfuggono all'effettivo controllo da parte della compagnia aerea.
Infine i passeggeri devono essere informati sui propri diritti.
In caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo superiore alle 2 ore, nell'aeroporto deve essere esposto un avviso che indichi dove rivolgersi per avere un testo che riporti chiaramente i diritti dei passeggeri e gli obblighi della compagnia.
La compagnia deve anche fornire eventuali pasti e pernottamenti gratuiti e dare la possibilità di fare due telefonate.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA questa sentenza sicuramente non ci salverà dalla cancellazione dei voli, dalle code infinite al gate e dalle notti passate in aeroporto ma almeno le compagnie aeree non potranno più fare finta di nulla.
Pertanto se sei stato vittima della cancellazione di un volo, lo Sportello Dei Diritti offre ai viaggiatori danneggiati la tutela legale avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie al fine di ottenere velocemente il risarcimento del danno senza dover sostenere alcuna spesa.

domenica 25 luglio 2010

Web – Tv e Decreto Romani: no alla repressione, sì alla regolamentazione

Se è vero che l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) emanerà un regolamento conseguente al decreto Romani introducendo un balzello di accesso di 3.000 euro per tutte le web tv, promettiamo battaglia per impedire che si metta il bavaglio anche su questo libero strumento d’informazione.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, raccoglie l’appello di alcune emittenti sulla rete e ritiene che l’introduzione di una così iniqua barriera d’ingresso alla libera informazione che riescono a garantire le piccole emmittenti di internet è un ulteriore passo verso il regime mediatico che è ormai sotto gli occhi di tutti.
E’ inevitabile, infatti, che la cesoia sulle web tv che andrà ad attuarsi non farà altro che avvantaggiare i grandi network e gruppi editoriali che già detengono la stragrande fetta del mercato dell’informazione.
Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, pur ritenendo utile una minima regolamentazione nel gran marasma generato dall’aumento vertigionoso di siti internet di ogni tipo e genere, invita l’AGCOM a prendere tutte le iniziative opportune al fine di evitare la repressione verso un così utile strumento di informazione istantanea e libera.

sabato 24 luglio 2010

Truffe agli immigrati: si dichiarano poliziotti e poi scappano con il malloppo

Segnaliamo un altro tipo di truffa che è tanto sconcertante tanto più si pensa che va a colpire una categoria di persone già spesso disagiate: gli immigrati.
La denuncia è stata sporta in Questura da un cittadino indiano, onesto lavoratore, che camminava tranquillamente a piedi dopo aver ritirato il proprio stipendio per spedirne parte ai propri cari nel paese d’origine.
Affiancato da un’autovettura scura veniva invitato a fermarsi da un sedicente agente di Polizia di Stato il quale dopo aver esibito un tesserino di piccole dimensioni ne chiedeva i documenti e pretendeva la consegna del portafogli.
Dopo aver maneggiato il denaro e dichiarando pretestuosamente che le banconote fossero false faceva cadere il permesso di soggiorno, restituiva all’immigrato il portafoglio e si dileguava senza dare ulteriori spiegazioni.
Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, ritenendo il fatto assolutamente grave proprio perché va a colpire cittadini indifesi, invita l’Autorità inquirente e la Polizia Giudiziaria a fare luce quanto prima sull’episodio onde evitare il ripetersi di fatti così odiosi, tanto più che pare non si tratti di un caso isolato a livello nazionale.

giovedì 22 luglio 2010

Giro di vite della Cassazione: dire "sporco negro" è un’aggravante della discriminazione dell’odio razziale.


Per la Cassazione l'espressione "sporco negro" pronunciata da un italiano mentre aggredisce persone di colore è un’aggravante della discriminazione dell’odio razziale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione penale che con la sentenza n. 28682 della sezione Seconda, del 21-07-2010 ha dichiarato configurabile l’aggravante della discriminazione dell’odio razziale nell’espressione “sporco negro”, dal momento che tale aggravante è ravvisabile quando essa si rapporti , nell’accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, mentre non ha rilievo la mozione oggettiva dell’agente né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque , il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché essa varrebbe ad escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la SC ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante in un caso di rapina, nel quale la pretesa del denaro era collegata alla ragione discriminatoria.)
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, uno stretto giro di vite al razzismo, visto che gli 'ermellini', mettono nero su bianco che ''il riferimento, gratuito con questa parola al pigmento dell'offeso, assume aggravante del significato intrinsecamente discriminatorio e razziale, solo che si rilevi che quasi ogni domenica negli stadi di questo paese talune tifoserie apostrofano con la parola negro il giocatore avversario, per non dire di cartelli esposti all'esterno di pubblici locali di talune citta'''.

martedì 20 luglio 2010

Casalinghe tutelate a trecentosessanta gradi, avranno diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale.


Infatti in caso di infortunio dovranno essere risarcite, oltrechè del danno biologico, di quello patrimoniale. Non solo. Hanno diritto al ristoro anche se solitamente si avvalgono dell'aiuto della colf.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16896 del 20 luglio 2010, ha accolto il ricorso di una casalinga che si era ferita in un incidente stradale.
La donna aveva chiesto al Tribunale di Trento, oltre al danno biologico, anche quelli patrimoniali. Aveva chiesto cioè che il suo lavoro in casa fosse quantificato e paragonato a quello di un lavoratore dipendente.
Non solo. Il fatto che la signora potesse permettersi una colf non poteva far tramontare la speranza di un risarcimento patrimoniale. I giudici di merito non hanno condiviso questa linea difensiva. Poi le cose sono andate diversamente di fronte alla terza sezione civile della Suprema corte che, inserendosi in una linea interpretativa inaugurata qualche anno fa, ha affermato un principio che rafforza la tutela delle casalinghe anche se queste possono permettersi la colf.
In fondo alle motivazioni si legge infatti che ""il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente". Non solo. "Nella liquidazione del danno alla persona, - scrivono i giudici nel passaggio successivo - il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che i danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga".Il fondamento di tale diritto, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile) e' difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilita' del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.

lunedì 19 luglio 2010

Vacanza rovinata, il viaggiatore può fare causa al tour operator per i disservizi che dipendono dall’operatore locale


Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA segnala la sentenza NRG 1714_98, depositata il 19 marzo 2010 del Tribunale di Padova che, ha dato ragione a un turista che in un viaggio in Australia, aveva avuto dei problemi con dei camper.
Nei viaggi all’estero il viaggiatore può far causa direttamente al tour operator anche se il disservizio dipende dell'operatore turistico locale.
In particolare secondo i giudici, "in tema di contratti atipici (nella specie, contratto di viaggio) il contratto concluso con l'intermediario legittima il viaggiatore - consumatore ad agire direttamente nei confronti dell'organizzatore (o tour operator) come diretta controparte contrattuale e responsabile in caso di inadempimento".

domenica 18 luglio 2010

Polizze vita dormienti: i risparmiatori italiani non sono tutti uguali


Sono di serie A quelli che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, i quali, a norma di legge, hanno diritto ad essere indennizzati da un fondo statale all’uopo costituito. In proposito, nulla da eccepire: specialmente in questi tempi di finanza virtuale, di borse volatili, una maggiore tutela dei risparmiatori non è certo un fatto negativo.
Questo fondo viene finanziato con i cosiddetti “conti dormienti”, cioè i conti di fatto abbandonati presso le banche e gli altri intermediari finanziari ed assicurativi, non reclamati dai titolari perché deceduti senza eredi o per altri motivi. E fin qui, ancora nulla da eccepire: si tratta di somme di denaro abbandonate, cose di nessuno che è giusto utilizzare per il bene comune invece che lasciarle nella libera disponibilità delle Banche.
La magagna, invece, esce fuori quanto, approfondendo la normativa che regolamenta la devoluzione dei conti dormienti allo Stato, si scopre che non solo vengono devoluti i saldi attivi dei conti correnti non utilizzati per dieci anni, dopo che una comunicazione della banca ha sollecitato il correntista ad attivarsi, ma anche le polizze vita non riscosse nei termini di prescrizione.
Ed ecco, siamo davanti ad una figura di risparmiatore di serie B, un povero disgraziato che, invece di investire in capitali di rischio, come le azioni e i vari prodotti finanziari, ha pensato bene di tutelare i propri risparmi, utilizzandoli in un prodotto più tranquillo e meno rischioso, come la polizza vita. Questo povero disgraziato, se solo si distrae un attimo, e dimentica che il capitale va riscosso in un periodo di prescrizione brevissimo (originariamente un anno, ora portato a due con questa perversa normativa) si vede scippare i risparmi di una vita, che vanno a risarcire chi, magari, ha rischiato grosso in borsa.
E’ IL CLASSICO CASO DI UNA AZIONE AVVIATA CON TUTTE LE MIGLIORI INTENZIONI MA CHE PERO’, STRADA FACENDO, PROVOCA PIU’ DANNI DI QUELLI CHE VUOLE RIPARARE.
Al di là dell’aspetto giuridico, che suscita notevoli perplessità, v’è da dire che la questione è criticabile sotto il profilo morale e dell’opportunità, proprio perché la normativa che è stata emanata al riguardo non tutela i risparmiatori di serie B, non imponendo, rispetto i conti dormienti, un accertamento del loro effettivo abbandono, del loro essere res nullius, ma, in maniera grossolana ed approssimativa, fa arraffare allo Stato tutto ciò che è arraffabile, scippando letteralmente dei risparmiatori per risarcirne altri.
ITALIA DEI VALORI ritiene che tutto questo non possa avvenire, e se ciò è frutto di un errore del legislatore, questo errore deve essere corretto, ma se invece è frutto di una precisa intenzione politica, questa intenzione deve essere combattuta.
ITALIA DEI VALORI annuncia pertanto una iniziativa dei propri parlamentari, che a breve presenteranno una interrogazione parlamentare per chiarire se il Governo abbia intenzione di intervenire per sanare queste palesi ingiustizie, e formuleranno una proposta di Legge che elimini questo obbrobrio.
Nel frattempo, Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, e lo SPORTELLO DEI DIRITTI presso la sede provinciale di ITALIA DEI VALORI tuteleranno tutti i risparmiatori truffati da questa iniqua normativa, avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie, ed invita, pertanto, tutti i titolari di polizze vita dormienti a rivolgersi allo Sportello per ricevere le opportune informazioni.