mercoledì 13 ottobre 2010

Multe: ricorso al GdP vi è solo l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettiziate.


Ricorsi ai GdP per opposizioni a sanzioni amministrative: vi è solo l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettiziate per le cause fino a 1.033,00 euro.
Niente più marca da bollo da 8,00 euro per i ricorsi a sanzioni amministrative e quindi anche a quelle del Codice della Strada che non superino il valore di 1033,00 euro.
Lo chiarisce una nota del Ministero della Giustizia con la circolare n. 4275 del 28 settembre 2010 che ha inoltrato un chiarimento rivolto a tutti gli Uffici Giudiziari avverso le richieste di numerosi Uffici del Giudice di Pace in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) lettera b) comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Secondo la corretta interpretazione del Ministero, quindi, le cause di competenza del Giudice di Pace previste dall’art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 sono soggette al pagamento del solo contributo unificato.
Infatti, con la norma contenuta nella Finanziaria 2010 rimane comunque vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese disciplinata dall'art. 46 della legge 374/1991 che sancisce l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettizzate che sino a ieri come è noto venivano evase attraverso il pagamento di una marca da bollo d’importo pari ad 8,00 euro a titolo di anticipazione a carico del ricorrente.
Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” s’interroga quindi su che fine faranno tutti soldi spesi dai cittadini che sono stati obbligati sinora ad anticipare anche il costo della marca da bollo di 8 euro per ricorsi avverso multe e sanzioni spesso illegittime e chiede lumi al Ministero della Giustizia sulle procedure per richiedere il rimborso di quanto già indebitamente percepito dalla P.A.

sabato 9 ottobre 2010

Sicurezza stradale: necessario l’etilometro ma gli automobilisti chiedono più certezze.


Da anni Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” è impegnato in un’ardua battaglia impegnandosi su due fronti: da una parte contribuire a garantire la sicurezza stradale tutelando al contempo la certezza del diritto e dall’altra tentare di proteggere gli automobilisti dagli abusi ed illegittimità degli enti accertatori delle infrazioni verificando la correttezza delle procedure e la regolarità degli atti.
Proprio per queste ragioni, in questi giorni ci siamo interrogati sull’utilizzo dell’etilometro a fiato che ritenevamo e continuiamo a ritenere imprescindibile strumento deterrente per l’abuso nel consumo di alcool da parte di alcuni incauti automobilisti, specie di giovane età, tant’è che da quando gli ultimi governi hanno deciso un vero e proprio “giro di vite” sempre più stringente sulla limitazione dell’uso di sostanze alcoliche per chiunque si mettesse alla guida di un veicolo si è verificata una drastica riduzione degli incidenti conseguenti a tali abusi.
Ciò che però ci pare opportuno mettere in evidenza è l’effettiva valenza probatoria nell’accertamento dello “stato di ebbrezza” dell’etilometro a fiato alla luce della segnalazione di numerosi casi in cui alcuni automobilisti, anche completamente astemi, a seguito dell’esame del cosiddetto “palloncino” hanno subito la contestazione del reato di cui all’articolo 186 del Codice della Strada con conseguenze pesantissime sia per ciò che riguarda la propria patente che per la propria fedina penale, anche al fine di evitare che comportamenti assolutamente non colposi comportino pene per soggetti non responsabili di alcuna violazione al Codice della Strada anche perché per chi viene sorpreso per guida “in stato di ebbrezza” la conseguenza naturale è anche un procedimento penale che porta nella gran parte dei casi ad una condanna certa.
Chi giura di aver mangiato un’insalata innaffiata da abbondante aceto, chi aveva appena finito di degustare un dolciume al liquore o peggio ancora chi colpito da una bronchite sia stato costretto ad usare uno sciroppo alcoolico senza conoscerne la composizione chimica, sono centinaia in tutto il Paese i casi che potrebbero confermare che l’alcooltest non sia così infallibile come qualcuno lo ha voluto dipingere e molti cittadini assolutamente incolpevoli siano stati costretti a pagare comunque le conseguenze.
Ciò anche alla luce della letteratura scientifica che è orientata pressoché in maniera generale a ritenere che la concentrazione di alcool contenuta nell’aria espulsa dai polmoni può variare a seconda di svariate variabili che dipendono da fattori diversificati e perciò soggettivi.
Un’interessante e corposa sentenza di un Giudice di Pace di Ancona partendo da assunti di natura scientifica c’invita ed invita soprattutto il legislatore e le autorità impegnate negli accertamenti sulle Nostre strade ad una seria riflessione in merito alla necessità di un miglioramento della disciplina che appare a questo punto lacunosa in merito alla necessità di ulteriori analisi sugli automobilisti beccati con un tasso alcolemico superiore ai 0,5 grammi per litro.
Secondo Giovanni D’Agata, infatti, l’unico metodo certo e scientifico per appurare l’effettivo superamento del limite è l’analisi del sangue che potrebbe essere effettuata in loco al momento dell’accertamento attraverso postazioni mobili o presso il più vicino nosocomio.
Nella decisione cui ci riferiamo il Giudice di Pace di Ancona ha accolto il ricorso di un automobilista che sarebbe stato beccato alla guida “in stato di ebbrezza” condannando la Prefettura al pagamento delle spese processuali, partendo dall’assunto della scarsa attendibilità dello strumento che misura la presenza di alcool nel sangue con l’aria espirata e quindi per difetto di prova.
Nelle sei pagine della sentenza il giudice onorario riferendosi anche ai principi della fisica e a citazioni non prettamente giuridiche ma alla bibliografia scientifica maggioritaria, conclude motivando in diritto che non “è possibile parlare di un valido risultato analisi” per l‘esame in questione.
Nella persuasiva motivazione sostiene il giudice che “in virtù della scienza umana, affinché i militi possano procedere ad esatta misurazione del tasso alcolemico presente nell’aria espirata dovrebbero conoscere con esattezza: l’orario effettivo della bevuta, se lo stomaco era vuoto, e nel caso fosse pieno la quantità di cibo ingerita, la gradazione alcolica della bevanda, il peso del soggetto e il sesso, la percentuale dell’acqua corporea, le velocità del metabolismo e lo svuotamento gastrico”. Nel verbale di accertamento sono indicate solo le generalità della persona sottoposta ad esame ma nessun riferimento a quei fattori, “imprescindibili per calcolare il tempo necessario all’organismo affinché l’alcol metabolizzato possa essere espirato tramite i polmoni”. Per questo il giudice “non ritiene la prova fornita dall’etilometro idonea a giustificare il ritiro della patente, non per difetto dell’apparecchio in sé ma per difetto di applicazione della scienza di fisiologia umana”. Il giudice ritiene che “l’etilometro, come applicato dai militi, non osservando i principi della scienza empirica è in grado di misurare solo l’aria presente all’interno del cavo orale”.

venerdì 8 ottobre 2010

Autovelox, nulla la multa in centro abitato se non vi è la contestazione immediata.


La tesi sostenuta più volte da Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” secondo cui nei centri urbani è obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione per superamento del limite di velocità contestata a mezzo autovelox è confermata dalla recente sentenza 23 giugno 2010, n. 467 pronuncia del Tribunale di Viterbo che ha accolto l’appello proposto dal proprietario di un’autovettura riformando in questo modo la sentenza del giudice di pace impugnata, sulla base dell’assunto che, in base ad un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento in particolare del comma 4, in maniera congiunta al comma 1 del medesimo articolo 4 della legge 1.8.2002, n. 168, qualora l’infrazione rilevata con apparecchiatura elettronica sia stata rilevata su strada urbana permane l’obbligo della contestazione immediata, pena l’inapplicabilità della sanzione.
Tale principio scaturente ictu oculi dalla normativa in questione è spesso stato disatteso da buona parte della giurisprudenza, anche di legittimità che con decisioni spesso contrastanti si è occupata della materia.
Infatti, la Corte di Cassazione in diverse decisioni (tra le pronunce più recenti si veda Cass. civ., sez. II, sentenza 30.4.2009, n. 10156, nonché Cass. civ., sez. II, 27.10.2005, n. 20873) ha sostenuto la superfluità della contestazione immediata dell’infrazione se rilevata con una delle apposite apparecchiature automatizzate, agganciando il principio - con un interpretazione singolare e restrittiva - al tenore letterale del quarto comma dell’articolo quattro della legge 1.8.2002, n. 168 che prevede in caso di utilizzo di autovelox o simili sistemi l’assenza dell'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tale orientamento, però ha finito con l’apparire quale un ulteriore contributo ai comuni e agli altri enti che utilizzano le cosiddette multe seriali al fine di “far cassa” anche all’interno dei centri urbani.
La sentenza in discussione, secondo Giovanni D’AGATA, riporta la questione ad un riequilibrio e nell’ambito di un interpretazione che riteniamo sostanzialmente più corretta dell’intero impianto della normativa.

mercoledì 6 ottobre 2010

Giro di vite della Cassazione sui dispetti tra coinquilini



Farà ridere i più l’epilogo di una classica vicenda tra dirimpettai, ma riderà di meno, senz’alcun dubbio, il cittadino che per reagire a dei torti subiti aveva sparso della terra sulle loro auto e per aver epitetato “vigliacchi” i vicini rischia di essere condannato a seguito di una sentenza della cassazione.
La rigorosa sentenza della cassazione penale ha infatti posto le basi per un giro di vite nei confronti degli scherzi e dispetti tra condomini secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Nel caso in esame, gli ermellini hanno deciso di annullare una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace resa nei confronti di un vicino dispettoso.
Come detto, il 32enne aveva sparso della terra sulle auto dei vicini per reagire ad un torto subito, che avevano provveduto a querelarlo sino farlo imputare per il reato d’imbrattamento e deturpamento di cui all’articolo 639 del codice penale e per il reato d’ingiuria avendoli apostrofati come “vigliacchi”.
Il Giudice di Pace aveva deciso per l’assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", poiché "la terra buttata sulle vetture avrebbe potuto facilmente essere rimossa e dunque non aveva scalfito i veicoli". Contemporaneamente l’imputato era stato assolto anche dall'accusa di ingiuria poiché secondo la corte di merito il termine “vigliacchi” sarebbe entrato nell’"uso comune".
La Suprema Corte, investita da un ricorso ha annullato la decisione di merito rinviando la causa per un nuovo esame.
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto "illegittima" l'assoluzione dall'accusa di imbrattamento e deturpamento "solo in base al dato inerente alla facile rimozione delle stesso elemento usato per imbrattare, vale a dire la terra sguinzagliata sui veicoli altrui", ciò che "resta sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa - scrive la Corte - è proprio la condotta di materiale mutamento delle condizioni in cui il bene altrui si trovava, in modo da alterarne l'aspetto".
Per quanto concerne il reato d'ingiuria, il giudice di legittimità sostiene che "una prassi o un uso comune del linguaggio non vale ad escludere l'offesa alla dignità e all'onore del soggetto passivo, trattandosi di termine ('vigliacchi') evidentemente dispregiativo".

domenica 3 ottobre 2010

Quando il Tutor sbaglia.



Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un’autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso.
Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt’altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell’iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.
Così Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” sull’ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull’autostrada con il famigerato Tutor.
Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un’autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall’art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l’appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.
Me v’è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la sospensione della patente di guida, il proprietario dell’autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell’atto di contestazione.
È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un’infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello “Sportello dei Diritti” un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell’inevitabile ravvedimento dell’organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Foggia.

sabato 2 ottobre 2010

Lavoro: non è immune da condanna per ingiuria il datore di lavoro che prende a parolacce il dipendente


Se alcuni superiori, tracotanti di potere datoriale, si sentivano immuni da condanne per aver bistrattato i propri dipendenti finanche con ingiurie, a seguito della sentenza della Cassazione Penale numero 35099 del 29 settembre 2010 dovranno dimostrarsi ben più educati sul luogo di lavoro.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” commentando la decisione della Suprema Corte secondo cui il datore di lavoro che insulta il dipendente ricorrendo anche ad offese volgari risponde di ingiuria. Non costituisce scriminante, infatti né il contesto lavorativo o la spiccata sensibilità del dipendente ed anzi l’ambiente di lavoro deve garantire pari dignità a tutti i soggetti coinvolti.
Nel caso di specie, gli ermellini hanno rigettato il ricorso di un imprenditore condannato per ingiuria a una multa ed hanno quindi confermato anche il diritto al risarcimento della persona offesa.
La lavoratrice era stata richiamata dal superiore e questi, in conseguenza della sua reazione aveva replicato “sei una str.. se te la prendi”.
La difesa aveva sostenuto che l’espressione usata era ormai tipizzata nel linguaggio comune romanesco ed era stata detta nel senso di una frase “bonaria, rassicurante, e non offensiva”.
I giudici di piazza Cavour nel rigettare la tesi difensiva, hanno motivato che la dipendente non era “affatto tenuta a sottostare all’uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtù delle generali scelte di espressione del datore di lavoro” ed hanno sottolineato che “nel nostro ordinamento il contesto lavorativo è caratterizzato da una pari dignità dei suoi protagonisti, da una pari effettività di tutta la normativa senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni”.

venerdì 1 ottobre 2010

Casalinga e moglie ma non ha diritto alla metà dell’immobile


Casalinga e moglie ma non ha diritto alla metà dell’immobile costruito in costanza di matrimonio sul terreno del marito.
Se gli italiani ritengono storicamente quello della casalinga un vero e proprio lavoro che contribuisce al buon andamento della vita familiare e quindi allo sviluppo dei singoli componenti, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, la singolare sentenza della Cassazione n. 20508 del 30 settembre 2010 ne sminuisce in un sol colpo il diritto a ritenersi proprietaria della metà dell’immobile costruito sul terreno del marito nel corso del matrimonio, pur essendo in comunione dei beni.
Almeno è questo il principio sancito dalla Suprema Corte a seguito del rigetto di un ricorso da parte di una moglie che chiedeva il diritto alla metà dell’immobile fabbricato sul terreno del marito pur avendo contribuito al menage familiare ma non avendo dimostrato di avervi contribuito economicamente in via diretta.
Pur avendo sostenuto di essere in comunione dei beni ed avendo contribuito alla vita familiare con il suo lavoro in casa arrivando a definirlo quale “lavoro manageriale diretto alla cura dei figli”, le due corti di merito il Tribunale di Terni e poi la Corte d’Appello di Perugia avevano rigettato le sue richieste anche perché non aveva dimostrato una partecipazione economica alla fabbricazione dell’immobile la cui realizzazione era quindi da ritenersi regolata dai principi generali in materia di accessione.
Anche la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato le istanze della moglie motivando in questo modo la propria decisione: “la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale né personalissimo”.