martedì 8 febbraio 2011

Autovelox infallibile? Ma che! Sanzionato dal comando della Polizia Municipale di Oria (Br) un Fiat Doblò perché andava a 1230 km/h, oltre la velocità


La battaglia di Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” contro le multe seriali ed a raffica utilizzate dagli enti allo scopo di “far cassa” prima che per la sicurezza stradale, utilizzando strumenti di rilevazione elettronica tipo autovelox, telelaser e photored oggi trova una conferma nel caso alquanto singolare che ci è stato portato all’attenzione.
Questa volta, un Fiat Doblò è stato beccato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Oria (Br) alla velocità, udite udite di ben 1230 km/h ossia oltre la velocità del suono (pari a 1.193,4 km/h) superando il limite massimo consentito per quel tratto di strada di 1078 km/h.
Non ci credevamo finché non abbiamo visto con i nostri occhi il verbale che è stato notificato alla società proprietaria del mezzo che risulta chiaramente non essere un aeroplano.
Ancora una volta appare sempre più evidente come questi strumenti elettronici e lo stesso sistema di gestione di questo tipo d’infrazioni faccia acqua da tutte le parti non consentendo la certezza fattuale, oltreché giuridica, di una sempre corretta rilevazione e contestazione delle infrazioni, poiché la necessità di rimpinguare i bilanci comunali, molto spesso spinge i comuni e gli alti enti locali a mettere al primo posto esigenze di cassa con conseguenti errori materiali, vizi di forma e violazioni della normativa e dei regolamenti per la contestazione delle infrazioni, piuttosto che la sicurezza stradale e la certezza delle verbalizzazioni ed il diritto alla difesa dei cittadini.
Non ci resta che continuare a denunciare casi di errori simili, ormai decine per non dire centinaia in tutta Italia e continuare a predisporre i ricorsi gratuitamente ai cittadini, sempre più beffati dalle pubbliche amministrazioni accertatrici.

"Alberi sul margine della strada troppo vicini alla carreggiata? La Cassazione penale di fatto dichiara fuorilegge migliaia di strade"


Secondo la Suprema Corte che ha condannato un addetto dell’Anas i tronchi pericolosi, devono essere situati ad almeno sei metri dall'asfalto o in alternativa ci deve essere il guardrail
Quante vittime della strada piangiamo ogni anno perché a bordo di veicoli terminano la propria corsa contro gli alberi posti sul margine della carreggiata? Sicuramente centinaia, per non parlare di tanti feriti, anche gravi perché finiscono contro tronchi molto spesso non riparati da protezioni.
Con la recentissima sentenza della Cassazione penale che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta all’attenzione, da oggi i proprietari o gestori delle strade dovranno osservare ancora maggiori attenzioni, perché se gli alberi si trovano entro sei metri su tutte le strade extraurbane, possono considerarsi fuorilegge.
Gli ermellini, con la decisione in esame, partendo dall’analisi dell’articolo 26 comma 6 del regolamento d’attuazione del codice della strada secondo cui “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m” hanno ritenuto che tale norma avesse effetto anche retroattivo e si applicasse, quindi anche ai fusti arborei preesistenti dalla data di entrata in vigore del citato regolarmento ossia l’1 gennaio del 1993, superando così un equivoco durato ben 17 anni.
Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte decidendo sulla condanna di un capo cantoniere dell’Anas di Foligno, hanno ritenuto necessaria ai fini del superamento della colpevolezza dell’addetto - condannato ad un anno e sei mesi - la messa in sicurezza, attraverso la predisposizione di “un idoneo guardrail nel tratto di strada dove si trovava la pianta” ed in particolare la statale “centrale umbra” che presenta ai margini una bellissima fila di alberi secolari ma che costituiscono un evidente pericolo per gli automobilisti.
Lo “Sportello dei Diritti”, ritiene che l’importante decisione, oltrechè rappresentare un evidente invito a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade extraurbane a porre in essere tutte le più idonee cautele per la messa in sicurezza delle stesse attraverso la predisposizione dei guardrail nei tratti dove sono presenti alberi a meno di sei metri dalla carreggiata, apre la possibilità di poter procedere alle richieste di risarcimento danni per tutte le vittime e gli eredi di chi ha perso la propria vita o a riportato lesioni in conseguenza dello scontro con piante sul ciglio delle strade ove non sia intervenuta la prescrizione.

domenica 6 febbraio 2011

Bisfenolo A: pubblicata la norma sulla Gazzetta ufficiale europea che vieta l'uso nei biberon. Dal 1 marzo stop alla produzione


Prevenire è sempre meglio che curare. La frase di uno spot, ma anche un saggio consiglio per tutti e soprattutto per le giovani madri alle quali si rivolge la segnalazione che Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, comunica in merito ad un allarme inserito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 29.1.11 (serie L, pagina 26, direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE), ossia il divieto dell'impiego del Bisfenolo A nei biberon di plastica.
Era da qualche mese che alcuni paesi occidentali ed in particolare la Francia, la Danimarca e il Canada avevano vietato l’impiego del BpA nei biberon, mentre gli Stati Uniti si erano già limitati ad individuare alcune restrizioni.
L’esecutivo europeo, rappresentato dalla Commissione Europea, spesso attenta a questi problemi, rilevate le incertezze della ricerca scientifica sulla pericolosità dell'esposizione al Bisfenolo-A (BpA) per i bambini che utilizzano biberon di policarbonato, ha ritenuto opportuno replicare quanto già fatto dai paesi suindicati in virtù del principio di precauzione (introdotto dal regolamento CE n. 178/02 noto come General Food Law) che normalmente viene adottato nel caso in cui vengono ravvisati rischi per la salute dei consumatori o incertezze scientifiche in merito.
La Commissione ha appurato anche che l’impatto economico sulle società produttrici di biberon sarà assai limitato poche a seguito di un’analisi di mercato è stato verificato che sono già state avviate procedure volontarie di sostituzione del materiale da parte degli stessi fabbricanti.
Secondo quanto stabilito dalla citata direttiva europea che entra in vigore oggi 1 febbraio 2011, quindi, tutti i biberon contenenti BpA presenti sul mercato dell'UE dovranno essere sostituiti entro la metà del 2011 ed gli Stati membri saranno obbligati nell’immediato ad adottare e pubblicare entro il 15 febbraio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole. Inoltre, dal 1 marzo 2011 ne sarà vietata la fabbricazione, e a partire dall'1 giugno 2011 la commercializzazione e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi ai dettami della direttiva.

sabato 5 febbraio 2011

Segnalazioni di sprechi, mala amministrazione, beni pubblici abbandonati: le foto di quel che rimane dell’ex arena di San Cataldo, marina leccese





Continuano a giungere a Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” da tutto il territorio nazionale segnalazioni in merito a sprechi, mala amministrazione e beni pubblici abbandonati.
Questa volta ci vengono inoltrate le fotografie dell’ex Arena di San Cataldo, la marina dei leccesi del capoluogo, i cui ruderi si trovano di fronte alla bellissima baia omonima.
La stessa sorge su un’area di proprietà del comune di Lecce di ben 2mila metri quadri proprio di fronte al Porto di Adriano anch’esso, guarda caso, abbandonato alla rovina ed al proprio triste destino ed il cui ricordo se non interviene nessuno, purtroppo sarà cancellato, dopo ben duemila anni, dalle onde del mare.
L’Arena risulta, invece, dismessa da circa 45 anni dopo essere stata data in concessione a privati per qualche anno: oggi rappresenta un altro pugno nell’occhio per i turisti e i cittadini nel mesto abbandono in cui versa la marina leccese. Non ci resta che rivolgere un appello all’amministrazione comunale di Lecce affinché anche a questo bene sia riaffidata una qualsiasi funzione sociale.

venerdì 4 febbraio 2011

Prime sentenze di condanna per lite temeraria dopo la riforma del Codice di procedura civile


Condannata a pagare 10 mila euro la moglie che porta il marito in tribunale ex art. 96 terzo comma del c.p.c. se ha abusato dello strumento processuale

Fare causa temerariamente abusando dello strumento processuale e del (preziosissimo) tempo dei giudici può costare ancora più caro, da quando è stata introdotta dall’art. 45, comma 12, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità di condanna in sede di liquidazione delle spese processuali, anche d’ufficio e quindi senza apposita richiesta da parte di una delle parti in causa, al pagamento di una somma determinata equitativamente dal giudice in casi simili.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala una delle prime sentenze in materia, la 98/2011 della prima sezione civile del Tribunale di Varese, che potrà costituire da monito per chi senza alcun valido motivo contribuisce ad ingolfare il già macchinoso apparato giudiziario, perché chi abusa dei processi evidentemente danneggia non solo gli altri soggetti coinvolti nell’azione, perché ritarda l’accertamento della verità, ma inflaziona anche tutto il sistema-Giustizia.
Quindi, può ritenersi che l’ultima riforma del processo civile ha introdotto una norma a carattere sanzionatorio per tutelare la totale funzionalità del sistema, che si risolve in una pena pecuniaria da applicare d’ufficio.
Accade, infatti, soventemente, nel Paese delle carte bollate che lo strumento giudiziario sia utilizzato con effetti dilatori ed addirittura quasi per dispetto, come succede assai spesso tra coniugi, così come nel caso di specie nel quale tra moglie e marito era stata avviata una vera e propria guerra giudiziaria che li aveva visti avviare ben quattro diversi procedimenti in due anni.
In particolare nella questione affrontata nel azione di cui alla sentenza in commento, la signora si era opposta ad un decreto ingiuntivo relativo alla riconsegna di un impianto di proprietà del marito ed a lei affidato in comodato senza termine e perciò suscettibile di revoca ad nutum.
Nonostante ciò l’ex aveva citato il marito pur avendo contezza dell’inutilità dell’opposizione e quindi, il giudice, ritenuta l’infondatezza e soprattutto la colpevolezza con cui ha agito l’attrice, ha condannato quest’ultima - così come previsto dal terzo comma dell’articolo 96 del codice di procedura civile - al pagamento di una somma ulteriore quantificata in ben 10mila euro.

giovedì 3 febbraio 2011

Cassazione, giro di vite contro l’azienda che sfrutta il lavoro nero


Anche il fisco all’attacco delle aziende che sfruttano il lavoro nero se verrà applicata con regolarità la sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011 della Cassazione, un ulteriore strumento indiretto nelle mani dello Stato - spiega Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” – per combattere questa piaga sociale.
La suprema corte chiarisce che è possibile l’accertamento induttivo per Iva e Irap nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano il lavoro nero applicando un principio logico elementare: corrispondere lo stipendio non contabilizzato più che essere assimilabile ad un costo è il segnale di una maggior volume d’affari e quindi di maggiore produttività.
Nel caso di specie, la sezione tributaria ha rigettato il ricorso di un’artigiana pugliese proprietaria di una manifattura di biancheria, che aveva pagato in nero un dipendente, quindi, senza contabilizzarlo.
A seguito di tanto, l’agenzia delle entrate aveva effettuato un accertamento per le maggiori Iva, Irap e Irpef dovute. In prima istanza la commissione provinciale tributaria cui si era rivolta aveva annullato l’atto impositivo. Ma in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia la situazione era stata già ribaltata e confermato l’atto di accertamento.
La contribuente ha allora proposto ricorso per cassazione sostenendo che comunque il lavoratore in nero costituiva un costo deducibile. Gli ermellini hanno respinto integralmente il gravame, sostenendo che non solo il lavoratore non dichiarato non è un costo deducibile ma che tale circostanza fa senz’altro presumere un maggior reddito legato a un maggiore volume d’affari.
Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che: “Il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale – peraltro in funzione di una presunzione legale, seppur relativa- a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)”.

mercoledì 2 febbraio 2011

Italia:da un’ indagine Istat aumenta il gap del reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane ed il numero dei disoccupati


Le forti preoccupazioni sullo stato dell’economia delle famiglie italiane e sull’aumento della disoccupazione, specie tra i giovani, da una parte e dall’altra l’evidente immobilismo governativo che tra “bunga bunga” ed aumento dell’incertezza del clima politico da mesi ormai palesa un Paese fermo, inducono Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” a riportare all’attenzione dei cittadini e dei media le ultime rilevazioni ISTAT riguardo all’aumento del gap tra reddito disponibile delle famiglie e sullo stato dell’occupazione in Italia.
La statistica parte dall’analisi del reddito disponibile delle famiglie italiane nel triennio 2006-2009 che secondo l’istituto nazionale di ricerca si è concentrato, in media, per circa il 53 per cento nelle regioni del Nord, per il 26 per cento circa nel Mezzogiorno e per il restante 21 per cento nel Centro. Tra il 2006 e 2009 tale distribuzione ha mostrato alcune variazioni che hanno interessato principalmente il Nord-ovest, il quale ha visto diminuire la sua quota di 0,6 punti percentuali (dal 31,1 del 2006 al 30,5 per cento nel 2009) a favore di Centro e Mezzogiorno (+0,4 e +0,2 punti percentuali rispettivamente). Solo la quota di reddito disponibile delle famiglie del Nord-est non è variata rimanendo stabile al 22 per cento.
Uno dei dati che avrebbe dovuto far riflettere con maggiore attenzione chi siede da anni al timone del Paese è quello sul progressivo ridursi del tasso di crescita del reddito disponibile nazionale, che è passato da un incremento del 3,5 per cento del 2006 ad una flessione del 2,7 per cento nel 2009, la prima dal 1995. L’impatto è stato più forte nel settentrione (-4,1 per cento nel Nord-ovest e -3,4 per cento nel Nord-est) e più contenuto al Centro (-1,8 per cento) e nel Mezzogiorno (-1,2 per cento). In generale, tale diminuzione è essenzialmente da attribuire alla marcata contrazione dei redditi da capitale, anche se, in alcune regioni (in particolare Piemonte e Abruzzo), un importante contributo negativo è venuto dal rallentamento dei redditi da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda lo stato dell’occupazione e sulla sola base dei dati disponibili e perciò provvisori il numero di occupati a dicembre 2010 (dati destagionalizzati) risulterebbe invariato sia rispetto a novembre 2010 sia su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta stabile rispetto a novembre e in riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In realtà, però, se si va ad esaminare il numero delle persone in cerca di occupazione, risulta in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto a novembre, e in aumento del 2,5 per cento rispetto a dicembre 2009 ciò perché aumenta la platea di tutti quei cittadini che ormai sono stanchi di cercare un lavoro perché, in poche parole non lo riescono a trovare. Il tasso di disoccupazione, pari all’8,6 per cento, rimane stabile rispetto a novembre; in confronto a dicembre 2009 il tasso di disoccupazione registra un aumento di 0,2 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29 per cento, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,4 punti percentuali rispetto a dicembre 2009.
Il numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni a dicembre 2010 aumenta dello 0,1 per cento rispetto sia a novembre sia a dicembre 2009. Il tasso di inattività, pari al 37,6 per cento, è invariato rispetto al mese precedente e in diminuzione rispetto a dicembre 2009 (-0,1 punti percentuali).
Dopo la lettura di questi dati, che confermano il grave stato di crisi dell’economia italiana che va a colpire in maniera determinate le famiglie ed i giovani non ci resta che ribadire la necessità di una serie d’interventi improcrastinabili che al momento, in un clima politico così incerto appaiono quantomai lontani.