lunedì 7 marzo 2011

E’ Stalking anche se danneggia porta di casa e l’auto della ex


Con la sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 emessa dalla quinta sezione penale la Cassazione interviene in merito al reato di stalking ed interpretando estensivamente la norma di cui all’art. 612 bis del codice penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle vittime.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” commenta l’importante decisione della Suprema Corte per cui “danneggiare l'automobile, il sistema d'allarme, il campanello e la porta dell'abitazione della propria ex sono comportamenti che integrano il reato di stalking, per il quale si puo' essere sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 'vittima'.
La differenza con il reato di lesioni è che basta l’atto persecutorio senza l’accertamento di patologie, per integrarlo risulta dunque sufficiente l’effetto destabilizzante ascrivibile alla condotta incriminata anche senza l’accertamento di uno stato patologico dell’offeso che invece risulta necessario per contestare l’illecito di cui all’articolo 582 Cp..
Nel caso di specie l’uomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato a perseguitare, prendendosela soprattutto con l’auto della donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai danneggiamenti in un crescendo che culmina nell’incendio finale della vettura.
La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima dal momento che la condotta dell’amante “scaricato” ha indotto nella “sua” ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato d’ansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe scattato l’ulteriore reato di lesioni personali che può ben essere integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica.
L’accanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il sistema di allarme, denota da parte dell’indagato un atteggiamento indubbiamente persecutorio: a legittimare l’ordinanza del giudice, insomma, risulta sufficiente che la condotta dell’agente abbia avuto un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.
Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, affermando che “il reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”.

domenica 6 marzo 2011

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Urge parificazione tra le varie categorie di laureati


Urge parificazione tra le varie categorie di laureati in biologia, biotecnologie mediche, farmacia, chimica da una parte ed i medici dall’altra. IDV pronta a interrogare il governo sul necessario riequilibrio tra categorie e per una proposta di legge

Tra le tante disparità di trattamento presenti in Italia ve n’è una in particolare che merita di essere evidenziata e che riguarda la situazione tra categorie di laureati che accedono a seguito di pubblico concorso nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.
In tali scuole di specializzazione possono infatti entrare per concorso pubblico i laureati specialisti in Medicina, Biologia, Biotecnologie Mediche, Farmacia, e Chimica, che pur lavorando fianco a fianco, per esempio nel medesimo laboratorio di microbiologia, seguendo le stesse procedure di apprendimento con un unico tutor, utilizzando le strumentazioni in comune, osservando gli stessi orari di impegno e uguali obblighi di frequenza (come espressamente previsto nei bandi di concorso), subiscono sostanziali differenze sul piano del trattamento giuridico ed economico: da una parte, infatti, ci sono i laureati in medicina che godono di un “contratto annuale di formazione specialistica” (stipulato tra medico specializzando e università) con regolare retribuzione e tutela previdenziale, e dall’altra ci sono i non-medici (biologi, biotecnologi, farmacisti, chimici) che inspiegabilmente e ingiustamente non godono di nulla di tutto ciò (anzi, meno di nulla, visto che devono pagare le tasse universitarie e sostenere i costi del vivere fuori casa).
Il Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 (Riassetto scuole di specializzazione area sanitaria) unitamente al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (art. 34 e seguenti) che costituiscono le principali fonti normative della materia, hanno di fatto confermato tali gravissime disparità di trattamento che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” ritiene debbano essere sanate attraverso una nuova normativa che parifichi le varie condizioni tra gli specializzandi con ciò garantendo la piena realizzazione dell’art. 3 della Costituzione, tanto più che risulterebbe che alcuni ricorsi amministrativi abbiano in parte riequilibrato la situazione con ciò colmando le lacune normative esposte.
Per queste ragioni l’IDV avvierà tutte le più opportune azioni parlamentari a partire da un’interrogazione in materia nei confronti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e di quello del Lavoro a cui seguirà una proposta di legge riequilibratrice del settore.

sabato 5 marzo 2011

La Lega apre uno sportello anti immigrati. Lo “Sportello dei Diritti” preannuncia l’apertura di sportelli pro immigrati in tutt’Italia al Nord come al


Lo “Sportello dei Diritti” preannuncia l’apertura di sportelli pro immigrati in tutt’Italia al Nord come al Sud.

La notizia odierna dell’apertura in Friuli Venezia Giulia di uno sportello anti immigrati non dice nulla di nuovo sulla natura pseudoxenofoba e popolulista della Lega che più che parlare alla pancia dei “padani” dimostra di saperne sparare di grosse.
Siamo abituati, infatti, a sentirne di tutti i colori da parte degli esponenti del partito del Nord, ma l’ultima novella sull’inaugurazione di quest’ufficio, in sostanza un numero cui i cittadini possano rivolgersi per denunciare di qualsiasi tipo di danno che sarebbe stato causato da uno straniero, appare al contempo un fatto gravissimo se non lo si voglia ridurre ad una semplice provocazione ed un momento utile per riflettere sulla diversa considerazione che hanno le diverse sensibilità sociali e politiche sul fenomeno migratorio in ingresso.
Da una parte vi è chi considera lo straniero alla stregua di un’utilità materiale da sfruttare sino al midollo solo per lavori logoranti e con salari da fame, mentre in tutti gli altri casi si deve fare di tutto per cacciarlo via ed espellerlo perché “non serve a nulla” se non a causare danni. Dall’altra c’è chi riflette sulla complessità della questione e va in fondo al problema che è costellato da un universo di diversità che solo attraverso massicce politiche d’integrazione, condivisione e scambio di esperienze, emersione dalle irregolarità e dalle illegalità, possano individuare soluzioni stabili.
L’esperienza dello Sportello dei Diritti e del “Servizi Immigrazione Salento” che vanno tutte in questa direzione dimostrano che la strada giusta da imboccare nell’ambito della delicatissima materia dell’immigrazione è quella dell’integrazione “senza se e senza ma”, della collaborazione tra popoli ed etnie, della ricerca continua della Legalità anche quando gli strumenti legislativi e regolamentari, specie a partire dalla famigerata legge “Bossi – Fini” sino al “decreto sicurezza” appaiono in contrasto con queste finalità.
Per queste ragioni ad una grave provocazione che non dobbiamo sottovalutare, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” risponde con il preannunciare l’apertura di sportelli pro immigrati in tutt’Italia, al Nord come al Sud, sulla falsariga di quelli già creati nel Salento e che tanti buoni risultati hanno portato a questo Terra d’immigrazione e d’accoglienza.

venerdì 4 marzo 2011

La “santa” infallibilità dell’autovelox ancora a dura prova: un cittadina multato due volte con due verbali diversi per la stessa identica (presunta)


Quale credibilità potranno mai avere gli “infallibili” autovelox dato che ormai i casi di incredibili errori che vengono portati all’attenzione di Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello Sportello dei Diritti” sono decine e decine e da ogni parte d’Italia.
Dopo il Fiat Doblò sorpreso oltre la velocità del suono che avevamo segnalato solo pochi giorni fa, dopo il caso dei due verbali perfettamente identici rilevati da due comuni confinanti ora quello del cittadino multato due volte con due verbali diversi ma per la stessa, presunta (a questo punto è più che lecito chiederselo!), infrazione.
Come dicevamo nel nuovo caso in questione, il proprietario di un’autovettura si è visto recapitare lo stesso giorno da parte del Comando di Polizia Locale Associata di Polesella (RO) due verbali diversi per numero di protocollo e numero progressivo, ma perfettamente identici rispetto alla rilevazione dell’infrazione in quanto riportanti il superamento del limite di velocità e quindi la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada allo stesso giorno, alla stessa ora, nello stesso tratto di strada, alla stessa velocità rilevata e dallo stesso agente accertatore.
Rimasto incredulo dopo aver letto attentamente i due atti, l’automobilista si è rivolto direttamente allo “Sportello dei Diritti” per farsi predisporre un ricorso rilevando gli evidenti e gravi vizi di forma presenti sui due verbali probabilmente determinati dalle procedure informatiche di attestazione delle infrazione che sfruttano quasi sempre il cosiddetto “copia - incolla” da parte degli accertatori anche perché anche in questo caso, così come quelli già segnalati, non è dato sapere quale dei due verbali corrisponderebbe al fatto storico effettivamente rilevato.
Perché mai infatti il cittadino dovrebbe pagare due verbali per la stessa infrazione?

giovedì 3 marzo 2011

No alle dimissioni rapide dall’ospedale la salute è più importante


La Cassazione annulla l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente
La salute deve prevalere sui criteri di economicità relativi al contenimento della spesa sanitaria e pertanto le dimissioni del paziente dal ricovero in ospedale devono essere decise solo in base a valutazioni di "ordine medico", e non legate ai criteri fissati dalle 'linee guida' in uso nelle strutture sanitarie. È questo il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 8254/2011 della quarta sezione penale che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta, che ha annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente reduce da un intervento cardiaco e dimesso dopo 9 giorni, in virtù dei criteri delle linee guida.
Nel caso di specie la Cassazione ha applicato tale principio accogliendo il ricorso dei familiari del paziente deceduto per essere stato dimesso troppo frettolosamente e della procura della Corte d'Appello di Milano che si erano opposti all'assoluzione di un medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio.
L’ammalato era stato ricoverato il 9 giugno 2004 per infarto al miocardio e sottoposto ad intervento chirurgico venendo dimesso dopo 9 giorni, il 18 giugno Nella stessa notte, il paziente decedeva per un arresto cardiocircolatorio nonostante il tempestivo intervento dei familiari che lo avevano trasportato al Pronto Soccorso.
Secondo una perizia medico-legale, la vittima sarebbe certamente sopravvissuta per le rapide cure che avrebbe ricevuto in reparto se non fosse stato dimesso frettolosamente tant’è che in primo grado il medico firmò che le dimissioni, venne condannato a 8 mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari. I giudici dell’appello avevano deciso per l’assoluzione di quest’ultimo "perché il fatto non costituisce reato" in quanto il medico aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni.
Tale assunto è stato nuovamente ribaltato dai giudici di piazza Cavour che nel cassare con rinvio la sentenza della corte d’Appello non hanno lesinato critiche nei confronti delle 'linee guida' obiettando che "nulla si conosce dei loro contenuti, né dell'autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere sé rappresentino un ulteriore garanzia per il paziente" oppure se "altro non sono che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera". Ma gli ermellini hanno calcato la mano applicando un principio sacrosanto: "A nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell' ammalato". Peraltro, la Suprema Corte ha voluto ammonire i medici sulla circostanza che in primo luogo devono rispondere al loro codice deontologico in base al quale hanno il dovere "di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza" e, pertanto, non sono tenuti "al rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non possono andare esenti da colpa ove se ne lascino condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico".

mercoledì 2 marzo 2011

Lotta alla discriminazione, la Cassazione boccia il Comune che nega il bonus bebè agli stranieri


Per la prima volta dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione secondo le quali compete al giudice ordinario decidere sulle controversie instaurate dagli immigrati per contrastare provvedimenti amministrativi discriminatori.
È il principio stabilito con l’ordinanza numero 3670 del 15 febbraio 2011 che riporta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
La vicenda riguarda una coppia di immigrati che si era rivolta al Tribunale perché il bonus bebè era stato riconosciuto dal comune di Brescia solo ai cittadini italiani. Il Comune si era costituito in giudizio sollevando una questione di giurisdizione secondo cui sulla legittimità degli atti amministrativi dovesse decidere il Tar.
La Corte ha però rigettato questa tesi poichè sono in gioco interessi di rango costituzionale. Gli ermellini, hanno sentenziato, “la Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.lgs n. 215 del 2003 e 44 d.lgs n. 286 del 1998”.

martedì 1 marzo 2011

Occupati e disoccupati: l’Istat fornisce le stime provvisorie a gennaio 2011 che confermano la crisi occupazionale in cui versa il Paese


L’emergenza occupazionale in cui ormai versa il Belpaese è confermata dalle stime dell’ISTAT sullo stato dell’occupazione a gennaio che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta nude e crude all’attenzione della cittadinanza affinché l’opinione pubblica comprenda che non è più tempo di aspettare poiché anche se il governo latita ed è impegnato in ben altro, urgono interventi urgenti in campo economico che abbiano concreti effetti sulla ripresa del mercato del lavoro specie quello giovanile che appare il più colpito dalla crisi.
Secondo le indagini dell’istituito nazionale di statistica gli occupati sono 22.831.000, in diminuzione dello 0,4% (83.000 unità) rispetto a dicembre 2010. Nel confronto con l’anno precedente l’occupazione è in calo dello 0,5% (-110.000 unità). La diminuzione registrata nel mese è dovuta sia alla componente maschile sia a quella femminile.
Il tasso di occupazione è pari al 56,7%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre e di 0,4 punti rispetto a gennaio 2010.
Cresce purtroppo il numero dei disoccupati, pari a 2.145.000, registrando un aumento dello 0,1% (+ 2.000 unità) rispetto a dicembre. Il risultato è sintesi della crescita della disoccupazione femminile e della flessione di quella maschile. Su base annua la crescita del numero di disoccupati è del 2,8% (+ 58.000 unità).
Per il terzo mese consecutivo il tasso di disoccupazione si attesta all’8,6% con una crescita di 0,2 punti percentuali su base annua. Prosegue la crescita del tasso di disoccupazione giovanile, che raggiunge il 29,4%.
Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dello 0,5% (80 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività è pari al 37,8%, dopo tre mesi in cui risultava stabile al 37,6%.