mercoledì 6 aprile 2011

Autovelox, le postazioni fisse solo su strade larghe a scorrimento veloce ed il posizionamento non è a discrezione dell’amministrazione


Anche il non corretto posizionamento degli autovelox nel centro urbano può essere motivo di annullamento delle multe. Almeno così secondo la seconda sezione civile della Cassazione che in virtù della specifica normativa in materia ha ritenuto, con una sentenza resa in data odierna, che le postazioni fisse dell’autovelox possano essere posizionate soltanto su strade “a scorrimento” con le seguenti caratteristiche: «strada a carreggiate indipendenti o separate da traffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
In virtù di quanto rilevato dalla Cassazione, le multe elevate su strade urbane senza tali caratteristiche sono quindi tutte annullabili così come accaduto nel caso in esame nel quale ha invalidato la sanzione amministrativa per eccesso di velocità nei confronti di un automobilista che avrebbe superato il limite di velocità consentito su una strada urbana.
Insomma, è preclusa anche al Prefetto la possibilità “di inserire nell'apposito elenco una strada urbana è condizionata, quindi, alla verifica della presenza di tali caratteristiche, senza le quali la strada non potrebbe essere classificata "strada urbana di scorrimento".
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, da anni impegnato in una battaglia per la legalità e per la tutela dei diritti degli automobilisti, quest’ultima sentenza è l’ennesima decisione della Suprema Corte che censura il comportamento della P.A. troppo spesso impegnata a “far cassa” piuttosto che a rilevare in maniera corretta le infrazioni al codice della strada con ciò umiliando la funzione preventiva delle sanzioni, specie quelle pecuniarie, che ormai vengono percepite più come un nuovo balzello che nella loro specifica finalità.

Diritti delle madri detenute: niente carcere con figli di età fino a 6 anni


Il fenomeno della detenzione dei bambini con le madri non ha ampie dimensioni statistiche ma riveste una cruciale importanza per i diritti dei bambini e la dignità della persona. Privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, costituisce una violenza inaudita, che contraddice espressamente i contenuti della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, oltre a essere incostituzionale.
Da pochi giorni è stato approvato il disegno di legge 2568 intitolato “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”. Di fatto le donne condannate a pene detentive con figli minori non saranno più detenute in carcere fin quando il bambino non avrà compiuto il sesto anno di età (nel regime vigente il limite è di 3 anni di età), se non nella ipotesi in cui vi siano “esigenze di eccezionale rilevanza” (in tal caso la detenzione sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri - c.d. ICAM).
Al momento sono 55 i bambini detenuti assieme alle madri; in maggioranza si tratta di figli di immigrate di rom, oltre che di recidive e in questi casi il testo non prevede alcuna agevolazione per i minori.
Così dispone la legge, contenente “modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354/1975 relativa alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, approvata in via definitiva nella seduta del 30 marzo 2011.
“ Le norme previste nel provvedimento che qui si commenta saranno applicabili anche ai padri, nel caso in cui la madre sia deceduta oppure assolutamente impossibilitata all’assistenza dei figli.
Le nuove regole scatteranno a partire dal primo gennaio 2014.
Nuove regole sono previste anche per quanto concerne il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente da parte della madre detenuta o del padre.
Nella ipotesi di imminente pericolo di vita o anche nel caso di gravi condizioni di salute, il magistrato di sorveglianza potrà concedere il permesso con provvedimento urgente alla detenuta o imputata (o al padre) per far visita al figlio malato, con modalità che devono tener conto (nel caso ad esempio di ricovero ospedaliero) della durata del ricovero e anche del decorso della patologia.
Nelle ipotesi assolutamente urgenti il permesso viene concesso dal direttore dell’istituto.
Viene, altresì, previsto il diritto della detenuta o imputata (o del padre) di essere autorizzata dal giudice all’assistenza del figlio minore durante visite specialistiche, con un provvedimento che dovrà essere rilasciato non oltre le 24 ore precedenti la data della visita.
Altra novità concerne gli arresti domiciliari delle condannate incinte (o madri di figli con età inferiore a 10 anni), in quanto con la normativa prevista dal disegno di legge in commento si prevede che le condanne, in tal caso, possano essere espiate fino a 4 anni presso una casa famiglia protetta.
Il Ministero della Giustizia dovrà definire, con apposito decreto, le caratteristiche tipologiche delle strutture.
Nel caso in cui non vi sia concreto pericolo di fuga o, comunque, di commissione di altri delitti, e vi sia, inoltre, la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute potranno espiare la pena nella propria abitazione o, in ogni caso, in altro luogo privato o luogo di cura dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
Come sempre lo “Sportello Dei Diritti” è pronto a coadiuvare le detenuti ed i loro familiari al fine di far uscire i bambini dalle strutture detentive.

Invalidità della multa con autovelox per l’assenza di agenti in loco.


Il fatto che la rilevazione sia stata effettuata da un’apparecchiatura elettronica è di per sé sufficiente a ritenere certo il compimento dell’illecito?
Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, vuole richiamare l’attenzione di consumatori e degli utenti sulla questione delle multe con apparecchiatura autovelox sulla pronuncia di oggi 05 aprile 2011 della seconda sezione civile della Cassazione.
In assenza di agenti in loco la multa è invalidata, per eccesso di velocità se, presso l'autovelox gestito e installato da un'azienda privata, non c'era il vigile. Una signora era stata multata a Bolzano per eccesso di velocità. Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata “immortalata” senza la presenza degli agenti.
A questa importante decisione è giunta la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di della Polizia Municipale che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata.
Il Comune aveva affidato l’installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata mentre la PM si era limitata a vigilare soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione.
Per tale motivo il Tribunale aveva annullato il verbale motivando che il verbale di accertamento era viziato “perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.
Avverso tale decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma invano poichè l’automobilista non pagherà la multa con la motivazione “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.

martedì 5 aprile 2011

Super affollamento delle carceri, se il detenuto si infortuna il Ministero deve risarcire i danni.


Il tribunale di Trieste accoglie la domanda di risarcimento del recluso disabile caduto dal letto a castello


Brutta tegola per il Ministero di Grazia è Giustizia, già in perenne emergenza per la questione del sovraffollamento delle carceri, dopo la condanna risarcitoria inflittagli dal Tribunale civile di Trieste.
Secondo il giudice il Ministero dovrà risarcire oltre 51 mila euro di danno non patrimoniale al detenuto caduto dal letto a castello ingiustamente assegnatoli in quanto palesemente invalido ad una mano. Il dicastero di via Arenula e per esso l’amministrazione penitenziaria, infatti, è obbligato a garantire comunque l’integrità dei reclusi né può essere chiamato a scriminante il permanente sovraffollamento delle carceri italiane.
A darne notizia è Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”
Nel caso di specie, il condannato era caduto per terra dalla sommità di un letto a castello a tre livelli e poiché era disabile perché invalido a una mano, non ha potuto attutire le conseguenze della caduta aggrappandosi a un sostegno.
Il giudice ha ritenuto infatti che a causa delle condizioni di salute del detenuto quel posto non poteva essere assegnato a questi poiché l’inabilità all’arto superiore era di per sé una causa impeditiva per quella collocazione e pertanto concausa dell’evento di danno tanto da determinare un concorso di colpa al 70 per cento a carico del Ministero.
Il togato ha sottolineato che l’amministrazione penitenziaria ha l’obbligo di verificare le condizioni di salute dei reclusi anche al momento dell’assegnazione dei posti letto e per queste ragioni ha condannato il Ministero al risarcimento del danno biologico tabellarizzato secondo le indicazioni del Tribunale di Milano.
Alla luce dei tanti incidenti che accadono nelle carceri e della decisione in commento si profilano migliaia di azioni di risarcitorie quando si possa ravvisare la responsabilità del Ministero di Grazia e Giustizia.
Come sempre lo “Sportello Dei Diritti” è pronto a coadiuvare i detenuti ed i loro familiari anche in questa battaglia di civiltà giuridica e sociale.

lunedì 4 aprile 2011

Sicurezza stradale, la copertura assicurativa non scatta in favore dell’automobilista multato per guida in stato di ebbrezza.


“ L’assicurazione non è tenuta a risarcire i danni provocati nell’incidente stradale dall’assicurato che è stato multato per guida in stato di ebbrezza alcolica “ e nel caso avesse liquidato i danni può agire in ripetizione delle somme pagate nei confronti dell’assicurato e del conducente. Per procedere alla rivalsa è sufficiente la contestazione del verbale che costituisce prova schiacciante.
Così Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” segnala i principi affermati nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha accolto il ricorso di una società di assicurazioni che aveva risarcito i danni, causati da un’assicurata coinvolta in un incidente stradale anche se in concorso di colpa nella misura graduata del 30%, poi multata per guida in stato di ebbrezza. La polizza prevedeva la carenza della copertura assicurativa in caso di conducente ubriaco. In primo grado la compagnia era rimasta soccombente e per questo ha presentato appello vincendolo. Di fatto la Corte Di Appello lo ha accolto riconoscendo all’impresa assicuratrice il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato sull’assunto che dagli atti processuali era emersa la prova inconfutabile che il conducente del veicolo assicurato era stato multato per guida in stato di ebbrezza.

domenica 3 aprile 2011

Danno da stress e recente giurisprudenza della Cassazione. Ansia e stress nuove voci di danno risarcibile?


Si sa che gli italiani sono sempre più un popolo di “stressati” e che se la causa dello stato d’ansia o stress dipende da fattori esterni sono pronti a ricorrere alla Giustizia per tentare di vedersi rimborsato il danno subito.
E così alcune recentissime decisioni della Corte di Cassazione sembra abbiano aperto una nuova frontiera per il risarcimento del danno da stress o da ansia.
Solo qualche giorno fa segnalavamo la sentenza della Suprema Corte che aveva confermato la condanna inflitta ad un comune dal Giudice di Pace di Palermo al pagamento di 200 euro per lo stress patito da una donna incinta che si era vista rimuovere l’autovettura illegittimamente a causa di un ausiliario del traffico.
Un’altra in materia lavoristica riguarda un dirigente condannato a pagare il danno per gli stati di ansia causati ai danni di una cancelliera sua sottoposta.
Altre decisioni analoghe si sono avute da parte delle Corti di merito che riguardano il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” spesso fonte di lesioni economicamente valutate dai giudici, diverse dalle classiche categorie di danno.
Insomma, poiché si continuano ad evidenziare innumerevoli disparità di trattamento anche per casi analoghi relativamente alle categorie dei danni risarcibili e ritenendo pacifico che anche gli stati di ansia e stress siano possibili fonti di danno per chi li subisce, per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori nonché fondatore dello “Sportello dei Diritti” è giunta l’ora che il legislatore faccia finalmente ordine in materia poiché anche la famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione a Sezioni Unite 26972/2008 più che far chiarezza, ha rinnovato tutta una serie di interrogativi che continuano ad essere risolti caso per caso dalle singole corti di merito e persino dalla stessa Cassazione come evidenziano le decisioni successive.

venerdì 1 aprile 2011

Lavoro: raggiunta a febbraio disoccupazione record dell’ 8,4%. Al Sud 4 donne su 10 sono senza lavoro


L’emergenza occupazionale in cui ormai versa il Belpaese è confermata dalle stime dell’ISTAT sullo stato dell’occupazione a febbraio che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta nude e crude all’attenzione della cittadinanza affinché l’opinione pubblica comprenda che non è più tempo di aspettare poiché anche se il governo latita ed è impegnato in ben altro, urgono interventi urgenti in campo economico che abbiano concreti effetti sulla ripresa del mercato del lavoro specie quello giovanile che appare il più colpito dalla crisi.
Secondo le indagini dell’istituito nazionale di statistica la crescita della componente maschile dell'inattivita' (+90.000 unita') e' piu' ampia nel Mezzogiorno; quella della componente femminile (+46.000 unita') interessa soprattutto il Centro. Tra gli inattivi cresce soprattutto il numero di quanti cercano lavoro non attivamente (+7,7%, pari a 105.000 unita'). I fenomeni di scoraggiamento in senso stretto e l'attesa degli esiti di passate azioni di ricerca di lavoro motivano la crescita del numero degli inattivi. Il tasso di inattivita' si attesta al 37,8%, due decimi di punto in piu' rispetto a un anno prima. Alla sostanziale stabilita' del Nord si contrappone la moderata crescita del Centro e del Mezzogiorno. Al Sud quasi una donna su due nella fascia tra i 15 e i 24 anni, ossia il 42,4% della popolazione femminile, è disoccupata. In tale area, ancora più rilevante il gap tasso di inattivita' che raggiunge nella media 2010 il 34,4% per gli uomini e il 63,7% per le donne.