domenica 8 maggio 2011

Lavoro nero: oltre al danno la beffa. Obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti


L’omissione dell’azienda non libera il contribuente dagli oneri tributari

Ora anche chi subisce il ricatto del “lavoro nero”, ossia l’incolpevole lavoratore, dovrà comunque pagare le imposte non versate dal datore di lavoro e quindi dichiarare quanto percepito.
Forse si è trovato un nuovo modo per far emergere il lavoro nero, o un invito ai lavoratori a denunciarlo? Non crediamo data l’estensione del fenomeno, una vera e propria piaga in particolare nel Mezzogiorno, ma diffuso in ogni ambito lavorativo del Paese e di difficile soluzione se non si adotteranno con urgenza misure strutturali in materia di occupazione. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, commentando la sentenza n. 9867/2011 della Corte di Cassazione.
Secondo la sezione tributaria della Suprema Corte, infatti, con la decisione in questione, il lavoratore che percepisce lo stipendio in nero, ha l’onere comunque di dichiarare al fisco il reddito ricevuto, e quindi il comportamento illegittimo del datore di lavoro/sostituto d’imposta non assorbe e annulla gli obblighi del lavoratore.
Il caso di cui si occupa la cassazione era stato avviato a seguito di un avviso di accertamento Irpef dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale l’ente statale aveva richiesto il pagamento delle tasse relative ai redditi erogati e non dichiarati da una società. In particolare, gli stipendi in nero erano stati provati a seguito del reperimento in occasione di una verifica fiscale nei confronti della società datrice di lavoro delle ricevute rilasciate dal lavoratore.
Le commissioni tributarie provinciali e regionali avevano accolto i ricorsi del contribuente - lavoratore, che si era opposto al prelievo, poiché non risultava un accordo per non dichiarare il reddito ed in virtù della manifesta buona fede con cui aveva agito il contribuente ritenendo di non dover presentare la dichiarazione per redditi derivanti dall’unico rapporto di lavoro.
I giudici del Palazzaccio, al contrario, hanno accolto la linea difensiva dell’Agenzia della Entrate, secondo cui in presenza di pagamenti in nero, sussiste comunque l’obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti.
Uniformandosi all’orientamento generale di legittimità, gli ermellini hanno ritenuto comunque che in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente ed hanno espresso il principio secondo cui “in presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto (diretta in sé ad agevolare non solo la riscossione, ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dall'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione di prelievo”.

venerdì 6 maggio 2011

Multe ai varchi elettronici della ZTL a Lecce. Nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce


Continua la battaglia dello “Sportello dei Diritti” contro i verbali seriali e a raffica che da qualche mese continuano a colpire i cittadini a causa dell’introduzione di sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni sui varchi elettronici della ZTL del centro storico di Lecce. Una manna dal cielo per le casse del Comune capoluogo del Salento, un flagello per migliaia automobilisti colpiti a raffica da multe in serie, molto spesso incolpevoli per la difficile avvistabilità dei segnali posti all’ingresso del centro storico e perciò tratti in inganno e costretti se non propongono ricorso a pagare centinaia di euro. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Da segnalare un’altra recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce, la n. 2061/11, resa all’udienza del 07 marzo 2011 dall’avv. Anna Maria Aventaggiato le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 13 aprile, che censura il comportamento dell’amministrazione comunale “colpevole” di non aver provato la sussistenza delle violazioni attraverso idonea documentazione fotografica cui ha omesso il deposito negli atti di causa.
Nel caso di specie il giudice ha annullato ben sei verbali d’importo totale pari ad euro 534,00 euro cui un automobilista si era opposto con un unico ricorso accogliendo la motivazione addotta dall’opponente sul difetto di prova da parte della P.A. adducendo che “il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell’accertamento nel mentre l’Ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l’auto che ha commesso la violazione mediante lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa. Sicchè è da ritenersi privo di dimostrazione l’assunto della P.A., né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma”.

giovedì 5 maggio 2011

Cassazione: i tassi d’interesse devono essere indicati analiticamente pena la loro nullità


Importante sentenza della Cassazione in materia di conti correnti, estratti conto e tassi d’interesse
I tassi d’interesse devono essere indicati analiticamente pena la loro nullità. Allo stesso modo la banca è obbligata ad indicare chiaramente costi e commissioni. L’estratto conto contestato non prova il credito della banca
Inoltre in materia di capitalizzazione trimestrale sono nulle le clausole anatocistiche stipulate prima della riforma del 99

La trasparenza non è sempre di casa nei rapporti di conto corrente, tant’è che la Cassazione è intervenuta nuovamente con la recentissima sentenza n. 9695 del 03/05/2011 ad individuare i comportamenti che devono tenere le banche nel regolare tali tipi di contratti bancari.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha infatti ribadito con l’importante decisione che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta in evidenza, alcuni principi che devono osservare gli istituti di credito in merito alla gestione dei conti in materia di tassi d’interesse, sulla valenza probatoria dell’estratto conto ai fini della dimostrazione del credito vantato dalla banca e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti ante riforma.
Per quanto riguarda la necessità di chiarezza, secondo i giudici di piazza Cavour sono illegittimi i tassi di interesse che non sono indicati analiticamente per iscritto e individuabili dalle parti contraenti con precisione. Ogni clausola riguardante gli interessi ai fini della sua validità deve essere redatta in forma scritta e il tasso da applicare deve essere specificato in modo puntuale. La Corte, infatti, esclude sul punto che si possa configurare la possibilità di un uso normativo nelle condizioni abitualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza (rinvio a clausole «su piazza») in assenza di regolamentazioni vincolanti stabilite a livello nazionale con accordi di cartello: in caso contrario non sarebbe possibile stabilire a quale previsione le parti contraenti abbiano voluto riferirsi di fronte alle diverse tipologie di interessi esistenti. Stesso discorso, vale per le previsioni di costi, commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito.
Inoltre, in materia di valore probatorio dell’estratto del conto corrente, se contestato, per i giudici del Palazzaccio non costituisce di per sé prova del credito della banca anche perché la certificazione stabilita dall’articolo 50 del D.Lgs 385/93 non può dimostrare validamente l’entità del credito vantato in quanto atto unilaterale e proprio per tale ragioni non può attribuirsi a tale documento valenza probatoria ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
In merito all’annosa questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli ermellini ribadiscono che le clausole anatocistiche stipulate antecedentemente alla riforma del Decreto Legislativo 342/99 sono nulle perché risultano fondate su di un uso negoziale e non normativo e ciò ai sensi dell’articolo 1283 Cc.

mercoledì 4 maggio 2011

Ubriaco al volante: anche se l’autovettura è in sosta scatta il sequestro


Scatta il sequestro della macchina in sosta se al volante c’è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica.
È il principio stabilito nella sentenza di oggi 4 maggio 2011, emessa dalla quarta sezione penale della Suprema Corte che riporta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”
Con la decisione in commento gli ermellini hanno, infatti, confermato il sequestro preventivo di una Porsche Cayman ferma su ciglio della strada e con al posto di guida il proprietario che aveva indossato la cintura di sicurezza e acceso i fari.
L’uomo era stato colto all’improvviso in evidente stato di alterazione alcolica sostenendo che il sequestro era illegittimo perché al momento dell’accertamento non era ancora partito dalla posizione di sosta.
Tale giustificazione è stata ritenuta insufficiente dal Riesame e anche secondo la Cassazione.
Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che “il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che la condotta dell’indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.
E poi, la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta che egualmente ineriscono alla circolazione.
Tanto più che la sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, “posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento dell’automobilista, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo
per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate
condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo”.

martedì 3 maggio 2011

Stage e stagisti: subito una legge che tuteli i diritti dei tirocinanti


Sono passati oltre 8 anni dalla famigerata legge 30 o più precisamente il Decreto Legislativo numero 30 del 2003, meglio noto come “legge Biagi”, che negli intenti dichiarati doveva risolvere o comunque alleviare i problemi relativi all’occupazione ed in particolare dell’inserimento dei giovani e dei meno giovani nel mondo del lavoro, ma gli esiti da quando è entrata in vigore sono risultati disastrosi e sono sotto gli occhi di tutti: il precariato dilaga, il “nero” non accenna a diminuire ed i Nostri giovani hanno ripreso la via dell’emigrazione per cercare di salvare il proprio futuro.
Al di là del doloroso commento di Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che riguarda le scelte scellerate della politica del Lavoro e dello Sviluppo nazionali, ogni tanto qualche regione virtuosa sembra portare una ventata di positività tentando di regolamentare, nell’ambito delle modeste competenze delegate, le forme di lavoro precario o di avvio alle professioni, con ciò sopperendo alle gravi lacune e vuoti normativi presenti in materia e che consentono ai datori di lavoro di proseguire lecitamente nel mantenimento dello status quo.
Per queste ragioni non possiamo non plaudere all’iniziativa voluta dalla regione Toscana in materia di stage e tirocini, spesso subdolamente utilizzati dalla categoria datoriale per mascherare lo sfruttamento ed il precariato tant’è che solo un esiguo numero di questi si traduce in lavoro stabile e duraturo.
Proprio in questi giorni, infatti, è stato firmato dall’Assessore alle attività produttive, lavoro e formazione Gianfranco Simoncini e i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Cia, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confturismo e Lega Coop un protocollo finalizzato a regolamentare l’uso dei tirocini come occasione di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’approvazione della “Carta dei tirocini e degli stage di qualità” che sarà operativa già a partire dal 1 giugno prossimo.
Secondo le intenzioni della Carta che in primo luogo definisce il concetto di tirocinio o stage, ognuno di questi dovrà essere preceduto da un piano formativo individualizzato, che sarà attuato sotto la supervisione di un tutor.
A tal proposito la Carta in oggetto, ha stabilito anche sei criteri fondamentali per l’applicazione delle due categorie in questione: “il tirocinio può essere attivato solo a scopo formativo, non può sostituire contratti a termine, ferie o maternità e i tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni diverse dagli scopi del tirocinio stesso. Inoltre l’impresa non può attivare più di un tirocinio con la stessa persona e deve essere in regola con la normativa per la salute e la sicurezza, non aver fatto licenziamenti nell’anno precedente né avere procedure di cassa integrazione in corso. Tali direttive riguardano soltanto stage a titolo formativo e non quelli curriculari, previsti in molti percorsi scolastici e universitari”.
L’importante iniziativa s’inserisce in un più ampio progetto della suddetta regione denominato “Giovani Si” che prevede lo stanziamento di risorse pubbliche a sostegno dei tirocinanti d’età compresa fra i 18 ed i 30 anni attraverso l’attribuzione di borse di studio d’importo pari ad euro 400 mensili pro capite che saranno compartecipate per la misura di 200 euro a carico della regione, mentre saranno interamente versate dall’ente per gli appartenenti alle categorie protette
Da sottolineare, inoltre, gli importanti incentivi previsti per le imprese che, alla fine del tirocinio, assumeranno il giovane a tempo indeterminato: il bonus previsto ammonta a 8 mila euro, ma ben 2 mila in più sono stabiliti in caso di tirocinanti appartenenti alle categorie previste nella legge sul lavoro dei disabili.
Alla luce di tanto, non possiamo che augurarci che progetti analoghi siano attuati anche nelle altre regioni, conclude Giovanni D’Agata, ma non possiamo non continuare a criticare duramente ed a denunciare la permanente inerzia dell’attuale governo nel tentare di trovare soluzioni legislative e di ampio respiro al grave fenomeno del precariato.

Ministero delle infrastrutture e dei trasposti: al bando le strisce pedonali colorate


Lo dice il parere n. 1379 dell’11.03.2011. No agli attraversamenti pedonali stile Lega Nord

Siamo abituati ormai a vederne di tutti i colori sulle nostre strade. Questa volta però, non parleremo di furgoni alla velocità del suono o di altri casi stravaganti, ma Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” si riferisce, in senso letterale, al curioso modo di tingere gli attraversamenti pedonali o “zebre” che dir si voglia, dei più disparati colori fino ad arrivare al verde che si è iniziato a vedere sulle strade di alcuni comuni governati dalla Lega.
Oggi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il parere n. 1379/2011 ha messo un chiaro e risolutivo freno a questa nuova tendenza sottolineando che gli attraversamenti pedonali possono essere individuati da strisce alternate solo bianche o gialle poiché qualsiasi altro colore striderebbe con le normative vigenti sia nazionale per quanto riguarda il codice della strada ed il regolamento d’attuazione che a livello europeo.
Nel caso in questione il Ministero ha risposto al quesito posto dal sindaco di Trebaseleghe (Pd).
Secondo il dicastero la normativa di riferimento anche per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, è rintracciabile nel codice della strada (in particolare agli artt. 137 e 145 del regolamento di attuazione) in relazione della segnaletica orizzontale che prescrive chiaramente che possano essere utilizzate solo vernici colorate di bianco e giallo, escludendo così, con un divieto implicito ex lege, altri tipi di colori. Sulla stessa strada, è proprio il caso di dirlo, è anche il legislatore europeo che sempre in materia di segnaletica orizzontale prevede la possibilità di utilizzo del solo bianco e del giallo senza riferirsi a nessun altro tipo di colorazione.
A conforto di tale tesi, e sulla scorta della direttiva del 2006 sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, il Ministero ha evidenziato che non esistono studi che abbiano dimostrato l'efficienza e l'efficacia di iniziative volte a colorare diversamente le strisce, né in termini di migliorata sicurezza che di maggior aderenza di tali vernici al fondo stradale. A tal fine il Ministero ha invitato le amministrazioni "ad utilizzare materiali di più elevate prestazioni e che richiedono una minore manutenzione, piuttosto che modificare il fondo".
Infine, anche da parte dell’Autorità amministrativa giunge un’implicita stoccata alla Lega sulla necessità di uniformità della segnaletica stradale nel Nostro Paese: "Non è inutile rammentare che gli utenti della strada devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal codice della strada che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale".










TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

4 - LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ART. 40 C.S.)

Art. 145. - Attraversamenti pedonali (art. 40 C.s.).

1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).

2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).

4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

lunedì 2 maggio 2011

Niente carcere ai clandestini


Dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’Ue, che aveva bocciato le norme che prevedono il “reato di clandestinità” e quindi il carcere per il clandestini, interviene la Cassazione che applica retroattivamente l’abrogazione della legge italiana con la conseguenza che per i clandestini non può esservi né condanna né carcere e gli effetti sono retroattivi

Già subito dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con l’importante sentenza “comunitaria” nella causa C 66/11 Ppu di qualche giorno or sono aveva ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria la legge incriminatrice di cui all’articolo 14, commi 5 ter e quater, del D.lgs. 286/98, nota come legge sul “reato di clandestinità” e perciò inapplicabile, interviene la Corte di Cassazione che ratifica di fatto l’ennesimo fallimento di questo governo anche per le scelte scellerate in materia di politiche migratorie. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”che rileva come la decisione abbia di fatto travolto, a questo punto, le sentenze di condanna precedentemente assunte.
Secondo la prima sezione penale della Suprema Corte, infatti, all’indomani della citata decisione dei giudici comunitari, quello italiano deve disapplicare le disposizioni che prevedono la reclusione per i migranti irregolari che non hanno obbedito all’ordine di lasciare l’Italia (fino a quattro e cinque anni di carcere, a seconda delle ipotesi), ed in particolare va sottolineato che gli imputati devono essere assolti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore la direttiva rimpatri (2008/115/CE), ossia al 24 dicembre 2010.
Gli ermellini hanno ritenuto sul punto che con il principio espresso dai colleghi UE vi sia stata una sostanziale abolitio criminis ed ha sancito l’assoluzione degli imputati con la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Nelle tre fattispecie prese in esame dagli ermellini nell’ordine, per quanto riguarda la prima, è stato rigettato il ricorso del procuratore generale contro la sentenza di proscioglimento ex articolo 129 Cpp (“Obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”) nell’ambito di una vicenda in cui la fattispecie contestata è quella più grave del comma 5 quater dell’articolo 14 del D.lgs. 286/98; nella seconda, ha ritenuto che la sentenza di applicazione di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p. deve essere annullata senza rinvio, con ciò rilevandosi che la decisione dei giudici europei va applicata anche nei casi di precedente applicazione della pena su richiesta delle parti; nella terza ipotesi affrontata dai giudici di piazza Cavour la decisione della Corte UE prevale anche sull’intervenuta rinunzia al ricorso, facendo scattare l’annullamento senza rinvio della sentenza che applica la pena ex articolo 14 comma 5 quater del D.lgs. 286/98.