sabato 3 novembre 2012

Lavoro: costo zero contributi per chi assume apprendisti

I datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011. Come noto, al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012 – vedi nostra circolare n. 597 del 17 novembre 2011), ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato. L'Inps precisa che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». Di conseguenza, stabilisce che, ai fini dell'accesso all'incentivo, le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la presentazione di tale dichiarazione l'Inps dà l'ok all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio). Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si augura che questa sia una prima misura che possa favorire il recupero dell’occupazione specie di quella giovanile che è la più colpita dalla crisi del lavoro come dimostrano gli ultimi dati.

Elogio della “Salvia sclarea"

La natura può essere crudele ma é nel complesso generosa se si pensa a quante sostanze positive per la salute possono trovarsi a disposizione già nelle piante. Questa volta Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" che pur ritenendo fondamentale l'importanza della chimica nella storia per la cura delle malattie, fa presente che molto spesso alcuni disturbi e patologie possono essere curati, ancora oggi, con semplici rimedi meno invasivi dei farmaci sulla scia di quanto facevano le nostre nonne. A tal proposito si vogliono rappresentare i benefici di una pianta diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo del quale é originaria: la Salvia sclarea. Questo vegetale é noto sin da tempi remoti per le sue notevoli proprietà medicinali che la rendono efficace nelle cura di disturbi femminili e di origine nervosa, quali l'ansia, il panico e l'insonnia. Tale pianta erbacea cresce circa un metro di altezza, biennale o perenne, con grandi foglie verdi sfumate di viola e piccoli fiori bianchi o azzurri.Da questa si ricava un olio essenziale che viene estratto col metodo di distillazione in corrente di vapore dalle sommità fiorite e dalle foglie. Esso appare incolore o verde-giallastro ed emana un profumo dolce. L'aspetto straordinario dei suoi utilizzi sta nella molteplicità delle patologie e disturbi per la quale viene adoperata: iperidrosi, dismenorrea, frigidità, amenorrea, oligomenorrea, premenopausa, impotenza, emicrania, epilessia, astenia nervosa, emorroidi, vene varicose, invecchiamento cellulare, alopecia, Per l’azione estrogeno-simile si impiega nella fastidiosa sindrome premestruale.Tra le proprietà a livello fisiologico si ritiene che l'olio sia afrodisiaco e che favorisca i sogni, mentre per quanto riguarda la cura del corpo e nella cosmesi viene utilizzato per la pulizia di bocca e dei denti, e favorirebbe la crescita dei capelli attraverso frizioni sul cuoio capelluto.La preziosa essenza è anche rilassante, é anche un poderoso antidepressivo ed aiuta ad alleviare i dolori muscolari. Molteplici sono, tra l'altro le modalità di utilizzo. Può essere usata nei bagni serali, in una lampada per aromaterapia collocata nella camera da letto oppure mettendone una goccia sul guanciale o anche sulle tempie e i polsi per avere un effetto relax. Molte donne, infine, ma non per ultimo, la utilizzano per lenire i fastidiosi effetti della menopausa.Nel caso delle tipichevampate di calore o improvvise sudorazioni è possibile assumere 1-2 gocce di olio su una zolletta di zucchero o su un cucchiaino di miele,1-2 volte al giorno.

RCA: tolleranza zero di 15 giorni per il pagamento del premio dal 1° gennaio 2013

Attenti automobilisti e utenti della strada. RCA: tolleranza zero di 15 giorni per il pagamento del premio dal 1° gennaio 2013 Suona proprio di ennesimo favore ai poteri forti, in particolare quello rappresentato dalla lobby delle assicurazioni, la norma occultamente introdotta con l'art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che ha inserito un art. 170-bis al Decreto Legislativo n. 209/2005, meglio noto come Codice delle Assicurazioni Private. La scusa era quella di facilitare l’accertamento della scadenza del premio da parte degli agenti della polizia stradale, ma la nuova disposizione in realtà comporterà un aggravio di cautele da parte degli utenti della strada perché tutti i contratti rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto a partire da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio assicurativo. Come è noto, il codice civile per garantire una più ampia tutela degli assicurati consente implicitamente all'art. 1901, 15 giorni di tolleranza per i contraenti delle polizze poliennali. È noto, infatti, che l'art. 1899 del codice stabilisce che la copertura assicurativa è valida dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In particolare, l'assicuratore, fino all’entrata in vigore del decreto legge e quindi sino al 20 ottobre scorso poteva proporre una garanzia assicurativa di durata poliennale in alternativa a quella di durata annuale. In virtù di tale meccanismo il contratto poteva essere prorogato in via tacita anche più volte, ma ciascuna proroga tacita non poteva avere una durata superiore a due anni. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, prima dell'entrata in vigore del dl n. 179/2012 il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una (giusta) tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Con l’articolo, l'art. 22 del dl n. 179/2012, in vigore dallo scorso 20 ottobre, che come detto, ha introdotto l'art. 170-bis al dlgs 209/2005 cambia tutto proprio per escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative. La normativa introdotta, stabilisce, infatti, una vera e propria deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che non potranno essere tacitamente rinnovati e non potranno essere stipulati per una durata superiore all'anno. E le eventuali clausole contrarie saranno da considerarsi nulle. Per quanto riguarda gli effetti della normativa è previsto, fra l’altro che per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, spetterà alle imprese di assicurazione comunicare per iscritto ai propri clienti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente stabilito. Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, invita quindi gli automobilisti e gli utenti della strada a fare massima attenzione ai controlli effettuati dalle forze di polizia stradale sulla copertura assicurativa, a partire dal 1° gennaio prossimo. Com’è noto, infatti, l'art. 193 del codice della strada, prevede sanzioni pesantissime per chi conduce un’autovettura priva di copertura assicurativa. In particolare, il pagamento di una di 798 euro di multa ed il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Rasato a zero ''come agli ebrei'' e con la croce "svizzera" per punizione

Rasato a zero ''come agli ebrei'' e con la croce "svizzera" per punizione. Un ragazzino italiano di 11 anni subisce la punizione a Locarno dopo la sconfitta in una gara internazionale di nuoto. E’ la punizione inflitta ad un 11enne da due istruttori e un'atleta di una piscina della Provincia di Vicenza per non aver fatto bella figura in una gara di nuoto. L'episodio avvenuto a maggio e' stato denunciato con un esposto alla Procura dai genitori del piccolo. I tre sono indagati per abuso di mezzi di correzione. Un secondo esposto e' stato presentato da un altro minore minacciato. I tre saranno interrogati l'8 novembre prossimo. Il fatto sarebbe accaduto a Locarno quando il capo degli allenatori e la sua vice avrebbero ordinata ad una allieva più grande, di rasare in segno di punizione e davanti agli altri, il ragazzino che non avrebbe ottenuto i risultati sperati nella gara di nuoto che si era appena svolta. Punizione sventata invece per un secondo ragazzino. Gli istruttori come riferisce Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si sarebbero tuttavia difesi specificando che è abitudine rasare i capelli in occasione delle gare e che nel caso di Locarno, la croce rappresentava solo il simbolo della Svizzera, negando il riferimenti antisemita. Fatto sta che la società di nuoto vicentina ha sospeso i due istruttori in attesa che la magistratura indaghi sui fatti.

giovedì 1 novembre 2012

Scarpe cancerogene rischio per il consumatore

Scarpe cancerogene rischio per il consumatore: sul mercato italiano migliaia di scarpe confezionate con sostanze altamente tossiche anche cancerogene L'ultimo importante sequestro di migliaia scarpe d'importazione in Italia, avvenuto nei giorni scorsi a Roma nel quartiere Esquilino in alcune attività commerciali, vendute a prezzi stracciati ma contenenti sostanze sostanze altamente tossiche, anche cancerogene – con valori di cromo esavalente, cadmio e piombo più di cento volte superiori ai limiti di legge - dovrebbe far riflettere sullo stato dei consumi in Italia e dei controlli doganali che consentono il passaggio di migliaia di tonnellate di merci senza le opportune verifiche sul rispetto delle stringenti normative europee in materia di vendita di prodotti al consumo. É pressoché inutile, in tal senso la campagna di criminalizzazione nei confronti dei negozianti, quasi tutti stranieri, che per tirare a campare sono "costretti" a vendere merce a basso costo senza verificare il rispetto di quelle condizioni di legge per la vendita cui facevamo accenno, né i migliaia di cittadini anch'essi "costretti" dalla crisi a reperire l'offerta più conveniente anche a rischio di non importarsene nulla della propria salute. Certo, é giusto e corretto pretendere il rispetto della normativa e la tutela della salute, ma nella situazione che sta vivendo il Paese il vero e proprio boom che stanno conoscendo queste attività commerciali, un po' ovunque in Italia, é dovuto principalmente da una parte dall'assoluta assenza di competitività dei nostri prodotti, specie quelli destinati al consumo di massa e alla contrazione dei redditi acuita dalle politiche recessive del governo precedente e di quello attuale e dall'altra dall'assenza di una seria politica europea dei controlli alle frontiere su tutta la merce d'importazione, specie di quella che viene dai mercati asiatici. Non é, infatti, né la prima né l'ultima operazione di sequestro di massa che si verifica nel nostro Paese, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che rileva come operazioni come quella avvenuta a Roma siano solo pura propaganda, stante l'infinita mole di merce contraffatta o pericolosa che continua ad essere venduta nonostante le pesanti sanzioni previste in questi casi.

Tasse sulla casa: 4,2 miliardi di euro l’imponibile presumibile

Tasse sulla casa: 4,2 miliardi di euro l’imponibile presumibile. Sono 69 milioni gli immobili italiani ai raggi “X” del Catasto di cui circa la metà del valore stimato ai fini fiscali è concentrato al Nord L’Agenzia del territorio ha pubblicato le statistiche relative ai beni immobiliari che sono disponibili da oggi sul portale dell’Agenzia del Territorio. Sono oltre 69 milioni di beni tra unità immobiliari urbane e altre tipologie immobiliari che non producono reddito. Di questi circa evidenzia Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, il 48 per cento sono abitazioni, concentrate prevalentemente al Nord con il 49 per cento, al Centro con il 19,54 per cento, mentre i beni al Sud corrispondono al 31,33 per cento. Rispetto al 2010, ci sono 1.889.115 beni immobili in più, distribuiti con una percentuale del 35,9 per cento di beni al Nord, del 18,6 per cento al Centro e del 45,5 per cento al Sud. La variazione dello stock complessivo rispetto al 2010, evidenzia un aumento del 2,8 per cento delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. I cambiamenti intervenuti sul numero sull’aumento dello stock riguardano non solo gli accatastamenti di nuove unità immobiliari, ma tutti i movimenti registrati dagli uffici provinciali dell’Agenzia. È stato calcolato, per ogni tipologia di bene e ai fini Imu, il Vio (Valore imponibile potenziale) che complessivamente ammonta a 4.208 miliardi di euro, di cui il 50 per cento si concentra al Nord.

Rischia grosso per assenza arbitraria il dipendente che lascia a lungo scoperto il posto per ricaricare il cellulare

Rischia grosso per assenza arbitraria il dipendente che lascia a lungo scoperto il posto per ricaricare il cellulare. Legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che si assenta dal servizio: l’allontanamento prolungato configura l’abbandono punibile con l'estinzione del rapporto. “ È legittimo il licenziamento in tronco del dipendente che si allontana senza comunicarlo al superiore per esigenze fisiologiche, in questo caso per ricaricare il cellulare, impiegando oltre il tempo necessario: ciò configura l’abbandono del posto di lavoro “. Questo, in estrema sintesi, il principio sancito da una recente pronuncia del la Cassazione con la sentenza 18811 del 31 ottobre 2012. I giudici di Piazza Cavour confermando la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso di una guardia giurata contro la decisione della Corte d’appello di Salerno che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Il caso ha riguardato un dipendente di una banca che per andare a comprare una ricarica del cellulare senza avvertire i superiori, ha lasciato il metal detector dell’entrata dell’istituto di credito disattivato, e, oltretutto, sfruttando più tempo del dovuto per lo svolgimento di tale operazione. Tale comportamento configura l’abbandono del posto di lavoro legittimando il licenziamento in tronco. Nelle motivazioni della sentenza si legge in al riguardo: «A fronte del fatto che nel regolamento di servizio –- è stabilito che le guardie giurate devono svolgere il loro ordinario servizio avendo in dotazione un’arma e, nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l’autorizzazione al porto d’anni e l’approvazione del questore, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata, tanto che costituiscono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d’opera. Ciò comporta che, all’occorrenza, le guardie giurate devono saper fare uso dell’arma in dotazione, tanto che vengono appositamente addestrate allo scopo, e intervenire con le modalità che le circostanza richiedono». Per questo, i giudici di Piazza Cavour, sottolinea Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, hanno ribadito che «l’abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui siano affidate mansioni di custodia e sorveglianza configura, a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto, una mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli articoli 1 e 3 legge 604/66ۛ». Per tali motivi l’ex dipendente, è stato condannato anche a pagare più di 4 mila euro di spese di giudizio.