martedì 4 febbraio 2014
Pillole anticoncezionali legate alla formazione di coaguli nel sangue.
Pillole anticoncezionali legate alla formazione di coaguli nel sangue. Dopo i casi segnalati in numerosi paesi e l’avvio di azioni a tutela di pazienti colpite da trombosi e ictus in Italia da parte dello Sportello dei Diritti anche la MHRA, l’agenzia per il farmaco britannica invita i medici a prestare “attenzione”
Le donne che assumono pillole contraccettive tra le più popolari in Gran Bretagna sono state avvertite del rischio di coaguli nel sangue potenzialmente pericolosi.
A tutti i ginecologi britannici è stato ordinato di avvertire le pazienti che sussistono quasi il doppio delle probabilità di sviluppare coaguli nel sangue, se prendono alcuni tra i contraccettivi più popolari, tra cui Yasmin, Femodene e Marvelon, rispetto ai vecchi prodotti.
Secondo il Mail on Sunday la cosiddetta “terza generazione” di pillole ha causato una media di 14 morti all'anno in Francia.
L’agenzia per il farmaco del Regno Unito (MHRA), l’omologa dell’italiana AIFA, ha ordinato ai medici di tutta la Gran Bretagna di prestare "attenzione" ai fattori di rischio individuali prima di prescrivere alle proprie pazienti i contraccettivi ormonali combinati. Storie di trombosi venose profonde o pressione sanguigna molto alta sono tra le condizioni che potrebbero impedire ai medici di raccomandare i suddetti farmaci.
Dopo che più volte lo “Sportello dei Diritti”, ha segnalato quanto accaduto in altri paesi che hanno avviato indagini alla luce di numerosi casi di gravi lesioni e decessi per verificare la pericolosità di alcuni tipi di pillole contraccettive distribuite a livello internazionale da multinazionali farmaceutiche, ed avviato azioni risarcitorie anche in Italia a tutela di pazienti colpite da conseguenze ritenute connesse con l’assunzione di questo tipo di farmaci, arriva un’ulteriore conferma anche dal Regno Unito, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ci spinge a proseguire con l’attività informativa e risarcitoria da tempo avviata.
Lotta al cancro. Secondo lo Swiss Medical Board (SMB) lo screening mammografico sistematico è sconsigliato
Lotta al cancro. Secondo lo Swiss Medical Board (SMB) lo screening mammografico sistematico è sconsigliato
Secondo lo Swiss Medical Board (SMB), un autorevole organo scientifico interdisciplinare che si occupa di analizzare e valutare i processi medici diagnostici e gli interventi terapeutici, gli effetti positivi dello screening mammografico sono alquanto limitati. I controlli permettono di evitare solo 1-2 decessi ogni 1000 donne esaminate, ma generano terapie inutili per 100 di loro, confrontate con i risultati delle mammografie che si rivelano falsamente positive.
Lo Swiss Medical Board (SMB) sconsiglia, quindi, i programmi sistematici di screening del cancro al seno, afferma in una nota lo stesso organismo.
Per giungere a tale conclusione, lo Swiss Medical Board - l'ente che, su mandato dei cantoni, analizza e valuta il processo diagnostico e gli interventi terapeutici dal punto di vista medico, economico, etico e giuridico - si basa su studi condotti tra il 1963 e il 1991.
Per lo SMB un esame di questo tipo andrebbe fatto solo dopo una valutazione medica approfondita e dopo aver messo al corrente la donna degli effetti desiderati e indesiderati dello screening mammografico.
La Lega svizzera contro il cancro (LSC) ha reagito immediatamente esprimendo la sua sorpresa circa le conclusioni degli esperti dello Swiss Medical Board.
In una nota, la LSC sostiene che lo studio su cui si basano le conclusioni della SMB non fornisce fatti nuovi ed è basato su una metodologia poco convincente. Per questi motivi, la Lega non vede perché si debba rimettere in questione la prassi attuale.
Anche la Federazione svizzera dei programmi di screening del cancro ritiene che la metodologia e le ipotesi di partenza siano insufficienti. Il rapporto costi-benefici calcolato dallo SMB si basa su interpretazioni sbagliate e ha lacune nel rapporto d'analisi. Pertanto, partendo dalla stessa base scientifica, i risultati dello SMB sono diametralmente opposti a quelli ottenuti da altri autorevoli esperti in Svizzera e all'estero.
Ancora una volta, quindi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è superata la diatriba tra chi ritiene insostituibile lo screening e chi lo ritiene superfluo, dispendioso se non dannoso. Una cosa è certa: è opportuno per ogni donna un monitoraggio periodico delle proprie condizioni di salute per cercare di evitare di arrivare in ritardo a diagnosi che ancora troppo spesso giungono tardive.
Nuova tendenza: tatuaggi in bocca
Nuova tendenza: tatuaggi in bocca
All'interno delle labbra o sulla lingua, i più coraggiosi se li fanno disegnare con inchiostro indelebile. Si tratta di una nuova tendenza: il tatuaggio in bocca.
Il metodo del tatuaggio è lo stesso come al solito, ma viene effettuata un'anestesia prima dell'utilizzo dell'ago. Infatti, è più doloroso di ogni altro tipi di tatuaggio.
I tatuaggi inseriti nella cavità orale sono solitamente piccoli, semplicemente perché non c'è il posto necessario per farli grandi.
A differenza di quelli che sono fatti sulla pelle, questi tatuaggi non durano tutta la vita. Essi hanno una durata massima di cinque anni. Perché la saliva, in alcuni casi li riesce a dissolvere entro un mese o due.
Ancora una volta, siamo costretti a registrare queste strane ma anche pericolose mode, perché rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, più volte siamo intervenuti sulla pericolosità dei tatuaggi sulla pelle, per i quali autorità sanitarie di altri paesi sono intervenute nel recente passato a proibire l’utilizzo di determinate pigmentazioni perché contenevano sostanze tossiche ed addirittura cancerogene.
Possiamo, quindi, solo immaginare che conseguenze devastanti per la propria salute possano derivare a chi, osa tanto e se li fa fare in bocca e invitare coloro che hanno intenzione di “provare” a lasciar perdere.
lunedì 3 febbraio 2014
Genero dà della «vipera» alla suocera, assolto dalla Corte di Cassazione
Genero dà della «vipera» alla suocera, assolto dalla Corte di Cassazione. Non integra l’ingiuria per il genero che durante una lite utilizza l’espressione incriminata per spiegare agli agenti della polizia intervenuti, la sua versione dei fatti
Per la Corte di Cassazione il genero che paragonò la suocera ad una vipera non commise reato se l’espressione non è indirizzata all’interessata, ma viene usata per descrivere agli agenti di polizia, il comportamento della donna. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 5227 del 3 febbraio, depositata dalla quinta sezione penale. Il reato d’ingiuria, come spiega il collegio di legittimità, «si perfeziona per il solo fatto che l’offesa al decoro o all’onore della persona avvenga alla sua presenza». Non solo. Non integrano la condotta di ingiuria «le espressioni verbali che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all’azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore o decoro, persino se formulate con terminologia scomposta ed ineducata». Gli Ermellini hanno annullato la condanna del tribunale di Nicosia alla pena e al risarcimento dei danni in favore della parte civile (la suocera appunto) per aver utilizzato, alla presenza di più persone, l’espressione «è scesa mia suocera come una vipera». Espressione pronunciata dal ricorrente in un contesto di rapporti tesi a causa di una crisi di coppia con la figlia della parte civile. Se, però, l’espressione non è rivolta all’interessata ma viene utilizzata per descrivere agli agenti di polizia il comportamento della donna, non può ritenersi offensiva e integrare reato. La valenza offensiva di una determinata espressione, continua la Corte suprema, «deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata». In questo caso, la frase, pronunciata alla fine di un litigio che aveva costretto le forze dell’ordine a intervenire e per descrivere, nella concitazione del momento, le modalità dell’azione della suocera «non si connota in termini di offensività idonei a giustificare l’attivazione della tutela penale». Proprio perché il reato non sussiste, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la vicenda che si è chiusa definitivamente con il pronunciamento nel terzo grado di giudizio è un classico: tra marito e moglie ci sono contrasti e suocera e genero sono contrapposti.
domenica 2 febbraio 2014
La pubblicità Sanremo 2014 Fazio e Littizzetto è offensiva ed offende i portatori di protesi. Lo “Sportello dei Diritti” chiede l’intervento dell’AGCOM per la rimozione immediata
La pubblicità Sanremo 2014 Fazio e Littizzetto è offensiva ed offende i portatori di protesi. Lo “Sportello dei Diritti” chiede l’intervento dell’AGCOM per la rimozione immediata
Vorrebbe essere un’innocua gag, la scenetta d’amore tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle note di “Se mi lasci non vale” per presentare l’imminente edizione 2014 del 64 ° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma non pochi telespettatori, tra cui molti portatori di handicap ci hanno segnalato di sentirsi offesi dall’epilogo dello sketch, nel quale la nota comica esce dal video lasciando un braccio corredato di mano tra le mani del famoso presentatore.
Ancora una volta, siamo costretti a denunciare il cattivo gusto cui ci abitua quello che dovrebbe essere il servizio pubblico, che è tanto più squalificante se si pensa che riguarda una tra gli appuntamenti televisivi più attesi ogni anno.
Per tali ragioni, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, unendosi al coro dei tanti cittadini inorriditi dallo spot in questione, si rivolge in primis ai vertici Rai e agli autori del censurabile “spettacolo” per l’immediata rimozione dello stesso.
In caso contrario, chiede un intervento dell’AGCOM per ordinarne la cancellazione dagli schermi e dai palinsesti pubblicitari.
sabato 1 febbraio 2014
Patente a punti. Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente per chi ricorre alla multa principale
Patente a punti. Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente per chi ricorre alla multa principale
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala una nuova significativa decisione in materia di patente a punti ed obbligo di comunicare i dati del conducente, secondo la quale chi impugna il verbale non deve comunicare alcunché all’autorità che ha contestato la multa.
Secondo il giudice di pace di Parma con la sentenza 703/13, magistrato onorario Germana Cesaretti ciò vale se il trasgressore nel frattempo ha impugnato di fronte al giudice di pace competente il verbale presupposto da cui scaturisce l’obbligo informativo stabilito articolo 126 bis Cds.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di una società cui era stata notificato un verbale che presupponeva anche l’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo trasgressore, nonostante la circostanza che l’azienda avesse già proposto opposizione davanti a un altro ufficio del giudice di pace, competente per territorio, che, peraltro, nelle more annullava anche il verbale riferito alla sanzione principale.
Per il magistrato onorario, la causa relativa all’impugnazione della multa sottesa agli obblighi informativi ha natura pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida.
Ciò comporta che non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.
In nessun caso, rileva il giudice, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
Effettivamente, nel sistema delineato dal codice della strada per quanto riguarda la patente a punti la decurtazione può essere attuata soltanto quando l’accertamento è definitivo, vale a dire quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per l’opposizione.
Peraltro, il provvedimento sanzionatorio presupposto è stato addirittura annullato da un altro giudice di pace e dunque la stessa sorte deve seguire anche il secondo verbale.
Terapia Di Bella e libertà di cura. Una nuova importante sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce che ha ordinato la distribuzione gratuita del multitrattamento all’ammalato e a rifondergli ben 25000 euro di spese per le cure sostenute
Terapia Di Bella e libertà di cura. Una nuova importante sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce che ha ordinato la distribuzione gratuita del multitrattamento all’ammalato e a rifondergli ben 25000 euro di spese per le cure sostenute
Con un’importante ed innovativa sentenza del 16.01.2014 il Tribunale di Lecce in funzione del Giudice del Lavoro, non solo ha autorizzato la somministrazione gratuita a carico dell’ASL di Lecce del multi trattamento conosciuto come “Terapia di Bella”, ma anche alla rifusione integrale delle spese sostenute dall’ammalata per un totale di ben 25000 euro.
Il magistrato del tribunale leccese, Francesca Costa, con ampia e condivisibile motivazione ha rilevato che se nei casi specifici è provata l’efficacia terapeutica e l’insostituibilità della cura in questione a fronte della “palliatività” delle cure tradizionali poste a carico del Servizio Sanitarie, il “MDB” potrà, pertanto, risultare terapia farmaceutica da porsi a carico del SSN.
Nella fattispecie, il giudice del lavoro in una causa introdotta su ricorso degli avvocati Carlo e Vanessa Madaro ha, infatti, ritenuto documentata l’efficacia dei farmaci e dell’intera terapia producendo un miglioramento della patologia tumorale, mentre la terapia ufficialmente riconosciuta è risultata essere stata inefficacie.
La novità, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è solo l’annosa questione della libertà di cura ed il diritto all’assistenza da parte dello Stato, ma soprattutto che il giudice del lavoro sia intervenuto a sancire il diritto al rimborso delle spese sinora sostenute dalla paziente che risultano integralmente poste a carico dell’ASL di Lecce per un importo totale di quasi 25000 euro.
Lo “Sportello dei Diritti”, che ricordiamo è nato proprio a seguito delle battaglie di Carlo Madaro, non può non plaudere a decisioni del genere che vengono incontro agli ammalati restituendo speranza quando altre cure “certificate” non portano ad una guarigione o ad un miglioramento delle condizioni di vita e pertanto continuerà nell’attività di assistenza di tutti i cittadini che vorranno intraprendere azioni giudiziarie in tal senso.
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