venerdì 4 marzo 2016

Sentenza storica: Agenzia delle Entrate ed Equitalia fermate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari sezione di Lecce.

Sentenza storica: Agenzia delle Entrate ed Equitalia fermate dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari sezione di Lecce. Sospeso per la prima volta in Italia dopo la riforma "Villani" del processo tributario, un atto di accertamento cui era seguita una cartella esattoriale di oltre 176mila euro, in pendenza di un ricorso per Cassazione Un’ordinanza che farà certamente discutere e che risulta essere la prima in Italia in materia, la n. 217/2016 depositata in segreteria il 29/02/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. staccata di Lecce – Sez. 23, ritirata oggi, che ha disposto su specifica istanza del difensore del contribuente, avvocato Maurizio Villani, la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario di accertamento, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 62-bis, comma 1°, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/92, aggiunto con le modifiche del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso la specifica proposta modificativa del tributarista leccese, secondo cui “Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”. In questo modo, pur in pendenza di un ricorso per Cassazione, come nella fattispecie in oggetto, i giudici tributari, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento, hanno impedito all’Agenzia delle Entrate di richiedere il pagamento dell’imposta provvisoria ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 cit. sia per quanto riguarda l’iscrizione provvisoria iniziale del terzo sia per quanto riguarda le successive iscrizioni provvisorie a seguito di sentenza, come previsto dal succitato art. 68, comma 1°, lett. a), b) e c). La prima applicazione pratica del succitato art. 62-bis, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutela maggiormente il contribuente, rispetto alla precedente normativa processuale, ed è augurabile che i giudici tributari di secondo grado la possano applicare in futuro, logicamente se rilevano il danno grave ed irreparabile, di cui al succitato comma 1, seconda parte, senza dover considerare il fumus boni iuris, ossia la verosimile sussistenza del proprio diritto, non richiesto in questa specifica fattispecie, come peraltro precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 29/12/2015. Nella fattispecie al contribuente che aveva presentato ricorso innanzi alla Suprema Corte è stato sufficiente dimostrare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile determinato dalla propria precaria situazione economica per ottenere la sospensione dell'atto di accertamento e la possibilità che il Fisco proceda coattivamente verso lo stesso.

giovedì 3 marzo 2016

Le virtù dell'aspirina contro il cancro

Le virtù dell'aspirina contro il cancro Prendere aspirina regolarmente per lunghi periodi ridurrebbe il rischio di cancro del colon-retto. È quanto emerso da due importanti studi pubblicati giovedì che confermano le proprietà anticancro di questo anti-infiammatorio. Altre ricerche avevano già messo in evidenza il legame fra l’antidolorifico e la riduzione del rischio di cancro e di malattie cardiovascolari. Gli studi internazionali, pubblicati sulla rivista American Medical Association Oncology, inoltre suggeriscono che l'uso di aspirina potrebbe essere un complemento ai benefici preventivi della colonscopia e ad altre tecniche di screening, senza fornire un sostituto. "Ora possiamo raccomandare a un gran numero di persone a considerare l'assunzione di aspirina per ridurre il rischio di cancro colorettale," ha dichiarato il Dr. Andrew Chan, capo dell'unità di epidemiologia clinica presso l'ospedale generale del Massachusetts (MGH), uno dei principali autori dello studio. Tuttavia, egli ha illustrato, "a questo punto, però non siamo ancora in grado di raccomandare l'uso di aspirina per la prevenzione di tutte le forme di tumori". I ricercatori hanno analizzato i dati medici di oltre 136.000 partecipanti, tra uomini e donne, per un periodo di 32 anni. I risultati dimostrano che chi ha assunto aspirina regolarmente, vale a dire una dose standard (300 mg) o bassa (80 mg), almeno due volte a settimana, riduce il rischio di cancro colorettale fra il 19% e il 15% di tutte le forme di tumori gastrointestinali rispetto a quelli che non la prendono regolarmente. Tuttavia gli esperti hanno avvisato che vi è un potenziale rischio di sanguinamento. Dunque l’aspirina, il cui principio attivo è l’acetilsalicilico, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è una pillola inventata molti anni fa e più passa il tempo e più si sta rivelando un vero e proprio farmaco miracoloso. Inoltre chi ha problemi cardiocircolatori non può fare a meno della cardioaspirina perché rende più liquido il sangue e quindi combatte il rischio di infarto e ictus e scusate se è poco. Certo, c’è il rischio che alla lunga possa creare ulcere allo stomaco, ma questo pericolo è contrastato da un’altra pillola protettiva. Dunque, aspirina uguale farmaco salvavita.

mercoledì 2 marzo 2016

Svizzera. In 4 casi su 5 i medici aiutano a morire i malati terminali.

Svizzera. In 4 casi su 5 i medici aiutano a morire i malati terminali. Lo “Sportello dei Diritti”: quanti italiani? Si riapra il dibattito per un intervento normativo nel Nostro Paese Accade a pochi chilometri dai nostri confini e ciò determina ancor maggiori spunti di riflessione circa un tema etico da sempre dibattuto: i viaggi per trovare la “dolce morte”.Uno studio che si riferisce alla Svizzera tedesca pubblicato sulle riviste "JAMA International Medicine" e"Swiss Medical Weekly", ricercatori delle Università di Zurigo e di Ginevra hanno rilevato che in più di quattro casi su cinque i medici che hanno in cura malati terminali praticherebbero una forma di assistenza al suicidio, spesso rinunciando a misure di accanimento terapeutico. La ricerca che riguardato 2256 casi di morti "attese" e"non improvvise", nell'ambito di un’indagine statistica realizzata nel 2013 presso i medici curanti, ha scoperto un dato inquietante: solo nel 18% dei casi i medici non hanno preso nessuna misura che avrebbe in qualche modo potuto anticipare il decesso. In più di due casi su tre si è invece deciso di interrompere una terapia e sono stati somministrati farmaci contro il dolore. Nel 3% dei casi i medici hanno praticato, in accordo con i pazienti, una forma di assistenza attiva al suicidio. Una prassi sempre più frequente consiste nel somministrare ai pazienti dei sedativi per indurre, poco prima del decesso, una forma di sonno profondo, scrive in una nota l'Università di Zurigo. Rispetto ad uno studio del 2001, questi casi sono quadruplicati. Ovviamente, sottolinea Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, viene da chiedersi quanti tra i casi esaminati siano “turisti” del suicidio e quanti fra questi siano italiani giacché in Italia queste forme di “aiuto alla morte” risultano essere vietate, mentre il dibattito italiano è fermo da anni su un problema che richiede un intervento normativo che, alla luce di tali nuovi dati, appare indifferibile.

Furti negli aeroporti. Il gestore dell’aeroporto è responsabile per il furto del Rolex del passeggero sparito dalla cassetta all’interno dello scalo

Furti negli aeroporti. Il gestore dell’aeroporto è responsabile per il furto del Rolex del passeggero sparito dalla cassetta all’interno dello scalo. Arriva dal Tribunale di Milano un duro colpo alle società addette alla gestione dell'aeroporto. Troppe volte, infatti, hanno pensato di scamparla liscia dalla loro responsabilità per i furti subiti dai viaggiatori che soventemente continuano ad accadere sulla nostra rete aerea come da tempo denuncia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”. Un’importante sentenza della giustizia monocratica, infatti, obbligherà implicitamente le stesse ad innalzare i livelli di controllo negli scali perché con la decisione 10465/2015, la società addetta alla gestione dello scalo è ritenuta responsabile del furto subito dal passeggero e dovrà pagare integralmente la perdita subita dai viaggiatori. Nella fattispecie l’appello di una società che gestisce un aeroporto contro la decisione del giudice di pace di accogliere il ricorso per risarcimento danni di un viaggiatore che aveva perso il suo orologio di valore, custodito nello scalo amministrato dalla appellante. Quest’ultima ha insistito sulla sua estraneità, richiamando l’articolo 705 del Cod. nav. Sui compiti del gestore aeroportuale, per i quali non può eseguire direttamente e materialmente operazioni di controllo sicurezza sui passeggeri e bagagli. A questo ha aggiunto che il personale addetto al controllo non è alle sue dipendenze e che non avrebbe assunto nessun compito di custodia. Il Tribunale ha, però, respinto la tesi dell’appellante e, di conseguenza, il ricorso, ricordando come in primis la stessa società si definisce gestore dello scalo, al quale, proprio in virtù del terzo comma dell’articolo 705 del Cod. di nav., sono dati i compiti «di assicurare i controlli di sicurezza sui passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti». Questa sua responsabilità rimane anche se la società ha affidato l’esecuzione materiale dei controlli ad altri soggetti. Si aggiunge anche la versione di un teste che ha ricordato come il viaggiatore avesse posto l’orologio in una cassetta dell’aeroporto. Dal Regolamento di scalo, si evince poi che «Gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli rappresentano importo aggiuntivo ai diritti d’imbarco passeggeri e sono fatturati – dal gestore i questione - ai vettori». Per questi motivi il ricorso è stato respinto, confermando la condanna per l’appellante al risarcimento del viaggiatore e al pagamento delle spese di rito. Questa grave omissione di sorveglianza è idonea a configurare la colpa grave ed esclusiva gestore dell’aeroporto per il furto subito dal passeggero.

AIFA, ritirati lotti specialita' medicinale "OROTRE".

AIFA, ritirati lotti specialita' medicinale "OROTRE". Il ritiro di tali lotti è dovuto alla riduzione del periodo di validità del farmaco in oggetto da 36 a 30 mesi. La Società Takeda Italia SpA, con propria nota del 2 marzo 2016, ha comunicato di aver avviato, su richiesta dell’Aifa, il ritiro dal mercato dei lotti dal n. 3N127 al n. 3N140 della specialità medicinale OROTRE*1FL 60CPR 500MG+400UI – AIC 033861028. Il ritiro di tali lotti è dovuto alla riduzione del periodo di validità del farmaco in oggetto da 36 a 30 mesi. La Società Takeda, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, fa presente che le confezioni dei lotti da ritirare riportano il nome del precedente titolare AIC (Theramex Srl). Chiede, pertanto, di verificare la giacenza dei suddetti lotti, porre l’eventuale merce in stato di quarantena e comunicare i quantitativi all’indirizzo email antonella.ricci@takeda.com al fine di concordarne il ritiro. OROTRE è un medicinale utile nella prevenzione delle patologie associate a carenza di calcio e vitamina D, frequenti soprattutto in soggetti anziani ed in pazienti affetti da osteoporosi.

martedì 1 marzo 2016

Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione aggravata. Postare un commento offensivo corredato dalla foto della vittima integra il reato

Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione aggravata. Postare un commento offensivo corredato dalla foto della vittima integra il reato. La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica che permette ai social media di essere una cassa di risonanza rilevante considerato l'elevato numero di utenti potenziali che può raggiungere. Postare un commento offensivo corredato dalla foto della vittima sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione aggravata. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 8328/16, pubblicata il 1° marzo dalla quinta sezione penale. La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che compaiono su tali social network hanno una diffusione capillare e potenzialmente illimitata, la Cassazione ritiene che le offese espresse in tal modo debbano ritenersi aggravate. Per questo il ricorso di un imputato è respinto in sede di legittimità che conferma la condanna di 1.500 euro di multa per aver offeso la reputazione di un soggetto sulla nota piattaforma di Facebook. Nell'ambito di un dibattito sul social media, l'imputato si lasciava andare a commenti pesanti sulla vittima additandolo come «parassita del sistema clientelare», con tanto di foto a corredo del post. Alcuni dei messaggi avevano travalicato i limiti del diritto di critica, per sfociare in vere e proprie offese. Per la Cassazione non c'è alcun dubbio: l'imputato va condannato per diffamazione e per di più aggravata per aver usato come cassa di risonanza il noto strumento di socializzazione e condivisione. La quinta sezione ricorda a questo proposito che anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra «un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma terzo, c.p., poiché la diffusione di un messaggio con tali modalità, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione». Pertanto, chi posta un commento sulla bacheca facebook realizza la «pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'articolo 595 c.p.». Alla luce di questa ulteriore sentenza attenzione a dare libero sfogo ai pensieri,commenta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , soprattutto su un social network, poichè si rischia una condanna penale anche in termini di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte antigiuridiche, quali come il reato di diffamazione aggravata.

Il “Viagra Rosa” un fallimento. A dirlo alcuni ricercatori secondo i quali la pillola femminile non sarebbe miracolosa

Il “Viagra Rosa” un fallimento. A dirlo alcuni ricercatori secondo i quali la pillola femminile non sarebbe miracolosa A circa sei mesi dall’immissione sul mercato del viagra femminile, rivolta alle donne che non sono andate in menopausa, da più parti il prodotto viene definito come un vero flop a causa, soprattutto, dei pochi benefici per la libido e l’alto rischio di non trascurabili effetti collaterali tra i quali figurano nausea, vertigini, sonnolenza e stanchezza. Ad affermarlo uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine condotto da ricercatori europei che ha preso in considerazione 5’914 donne, coinvolte in otto ricerche, arrivando alla conclusione che per quanto riguarda gli effetti della libido vi è un beneficio aggiuntivo di appena metà di un incontro sessuale soddisfacente al mese. Se la pillola blu creata per l’uomo è stata un successo in termini sia di vendite sia di “prestazioni”, sottolinea Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, così non è per quella rosa, ideata per le donne. Alla fine i timori di alcuni esperti che la pillola femminile potesse creare degli eccessi femminili, folli abbuffate di infedeltà e frammentazione della società, trasformando una donna in una sessualmente aggressiva, sono risultati infondati.