domenica 3 dicembre 2017
Come contestare le cartelle di pagamento
Come contestare le cartelle di pagamento
Con l'articolo in oggetto, lo “Sportello dei Diritti” riporta una riflessione dell'avvocato Maurizio Villani che fa il punto sulla contestazione delle cartelle di pagamento alla luce della giurisprudenza amministrativa e tributaria in materia. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di significativi appunti di ricerca per tutti quei contribuenti che ritengono illegittime le pretese tributarie rappresentate nelle cartelle di pagamento e che intendono impugnarle.
Lecce, 3 dicembre 2017
Giovanni D’AGATA
Come contestare le cartelle di pagamento
A) Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario" (Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16412). La Corte di Cassazione ha, tra l'altro, in proposito avuto modo di chiarire come "in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento iscrizione a ruolo sia il procedimento notificatorio della cartella, sicché erroneamente era stata esclusa la legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione" (Cass. n. 9762 del 2014). Nella specie la società contribuente con l'impugnazione "dell'iscrizione a ruolo e dell'intimazione di pagamento" si doleva, anzitutto, dell'inesistenza del credito dell'Amministrazione Finanziaria, dell'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata notifica dell'atto presupposto, la cartella di pagamento, della decadenza dell'azione di riscossione, della prescrizione del presunto credito (in tal senso, correttamente, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – con la sentenza n. 27776 depositata il 22/11/2017).
B) Rimeditando la posizione espressa in passato dal TAR Lazio, (cfr. Sez. III, 29.01.2016 n. 1338), il TAR Lazio con la sentenza n. 11015 del 21 aprile 2017 ritiene, in primo luogo, di dover riconoscere al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso alle cartelle esattoriali, attribuito, in verità, al contribuente anche in via legislativa, mediante la previsione degli obblighi del concessionario per la riscossione. L’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, stabilisce, in particolare, che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”, effettuando, così, direttamente la valutazione sulla sussistenza dell’interesse all'esibizione. Deve essere parimenti affermata anche la legittimazione passiva di Equitalia S.p.A. atteso che la predetta società gestisce, in regime di concessione, il servizio pubblico di riscossione e, perciò, è tenuta a garantire l’accesso a fronte dell'interesse del privato di verificare eventuali illegittimità nell'azione di riscossione.Deve, poi, aggiungersi che la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta (e lo stesso discorso vale oggi per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha sostituito Equitalia).Né vi è equipollenza, attesa la diversità ontologica di forma e contenuto, tra la produzione degli estratti del ruolo e la cartella di pagamento (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 2834 del 9.6.2015; n. 02422/2014) che costituisce “ex se …strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente”, cosi che “la concessionaria non ha … alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato” (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).È stato sottolineato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31.3.2015 n. 1705; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 4.02.2016 n. 629) che “le amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata e hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni (disordine, perdita del documento, malconservazione, trasloco, furto etc)…”, ma che il privato “non può essere mutilato nella propria difesa, a cagione di tale accadimento: ritrae dallo stesso una “sanzione” endemica (paga, infatti, il rilascio della copia) ma ha il diritto comunque ad ottenerne copia per difendersi (arg, anche ex Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 30-07-2013, n. 18252 in punto di necessità per le Amministrazioni di "provare" ciò che hanno comunicato al privato)”.In ultimo, preme, peraltro, precisare che il TAR Lazio, con la succitata sentenza, ha avuto modo di soffermarsi diffusamente sulla circostanza afferente il mancato possesso delle cartelle, addotta da Equitalia, la quale nel giudizio, a differenza di giudizi precedenti, trova anche supporto in una “certificazione” all’uopo prodotta, sicuramente atta a rivelare chiare ed inequivoche difficoltà oggettive per la parte resistente ad adeguarsi al dictum del giudice.Tale circostanza, però, proprio in quanto il “mancato possesso” opposto da Equitalia può essere configurato esclusivamente in termini di effetto e/o risultato di una mera “scelta aziendale della società” (come rilevato in precedenti pronunce cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 8948 del 2016), assunta, tra l’altro, in distonia con le prescrizioni di legge, non può che condurre a sollecitare la pronta attivazione della resistente ad organizzare o, meglio, ad espletare la sua gestione del servizio in stretta aderenza con le disposizioni normative su indicate, istituendo, ad esempio, un apposito ufficio o, ancora, incaricando suoi addetti al precipuo fine di rendere possibile e, dunque, consentire l’accesso agli atti richiesti, per non compromettere il diritto di difesa del contribuente.
Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
sabato 2 dicembre 2017
Addio (forse) per sempre alla calvizie. Gli scienziati fermano la perdita di capelli.
Addio (forse) per sempre alla calvizie. Gli scienziati fermano la perdita di capelli. L'80% degli uomini italiani perde i capelli con l'avanzare dell'età. Ma ora potrebbe esserci una nuova speranza per i calvi dalla Corea del Sud
Fronte ampia, stempiatura incipiente, chierica. In una parola calvizie o per dirla in termini scientifici alopecia androgenetica. La perdita dei capelli è l'incubo di molti uomini e donne sulla quale si sono generate secolari leggende metropolitane e che al netto di formule magiche o di diversi tipi di farmaci che consentono di rallentare, bloccare e nei soggetti buoni risponditori addirittura invertire (almeno per qualche anno) il processo di miniaturizzazione dei capelli, e delle innumerevoli promesse di soluzioni della chirurgia estetica per le quali si sono attivati addirittura circuiti di turismo sanitario, ad oggi non è mai stato scoperto un rimedio risolutivo certo e generalmente approvato. Tuttavia, scienziati della Yonsei University in Corea del Sud avrebbero trovato la proteina responsabile della caduta dei capelli e sviluppato un antidoto. La tintura, che si dice sia applicata direttamente sulla pelle, non solo ferma la caduta dei capelli, ma promuove anche la crescita di nuovi follicoli piliferi. Finora, il farmaco non è stato testato sugli esseri umani, ma i ricercatori sono sicuri che potrebbe presto contribuire a un prodotto per capelli efficace. L'Alopecia androgenetica, è la tipologia di perdita di capelli più comune e interessa il 70% degli uomini e il 40% delle donne ad un certo stadio della loro vita ed è dovuta ad una suscettibilità del follicolo pilifero ad una miniaturizzazione di tipo androgenetico. Fattori sia genetici che ambientali giocano un ruolo, e diverse eziologie rimangono sconosciute. Proprio per tali ragioni, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe utile capire se la scoperta in questione possa costituire un passo avanti o un'ennesima reclame nella lotta a quello che molti ritengono un orribile gap estetico.
Una donna senza un utero dà alla luce un bambino sano a Dallas. Il primo caso negli Stati Uniti dopo un altro precedente in Svezia.
Una donna senza un utero dà alla luce un bambino sano a Dallas. Il primo caso negli Stati Uniti dopo un altro precedente in Svezia. Lo "Sportello dei Diritti": una nuova possibilità per le coppie non fertili di avere dei figli
Le parole della dottoressa Liza Johannesson, chirurgo e ostetrica del Baylor Hospital di Dallas riportate sul Time esprimono tutto lo stupore e l'attesa anche dell'equipe medica americana che ha seguito il caso di una donna senza utero che ha partorito il suo bambino: "Ci siamo preparati per questo momento da molto tempo e tutti hanno avuto le lacrime agli occhi quando è nato il bambino". La neomamma soffriva di assoluta sterilità uterina, il che significa che il suo utero non funzionava o era inesistente. La maggior parte delle donne che partecipano alla sperimentazione clinica del centro medico in questione soffre della sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Hanno sempre saputo che non sarebbero mai state in grado di partorire. Il dott. Giuliano Testa, che dirige la sperimentazione clinica, spiega che con il suo team ogni giorno eseguono trapianti. "Ma non è la stessa cosa che avevo sottovaluto totalmente, ossia ciò che questo tipo di trapianto fa per le donne, non ho parole per descrivere ciò che ho imparato emotivamente". Il parto era un cesareo programmato e erano presenti i medici che avevano partecipato a questo esperimento clinico su larga scala. Il medico che ha seguito la gestazione di questo paziente molto particolare ha confidato: "Quando ho iniziato la mia carriera, non avevamo nemmeno ecografie. Ora mettiamo l'utero di una donna nella pancia di un altra e otteniamo un bambino". La donna che le ha dato l'utero si chiama Taylor Siler e ha 36 anni. Dice a Time che non è sempre stata sicura di volere un bambino. Ma oggi dopo aver avuto due bambini di sei e quattro anni la sua "vita è cambiata per sempre". Quando ha avuto notizia della sperimentazione clinica del Baylor, aveva già deciso con suo marito di non avere più figli. Voleva aiutare quelle donne che speravano di avere un bambino. Il programma del Baylor utilizza donatori viventi e deceduti. Il rivoluzionario trapianto uterino può costare fino a 500.000 dollari e le compagnie di assicurazione non rimborsano alcunché. E' stato il Baylor a pagare per i primi dieci trapianti uterini dalla sua sperimentazione clinica. Per il futuro, dovrà trovare fondi. Dopo il primo caso in Svezia, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la nuova frontiera dei parti post trapianti uterini appare ormai valicata e apre nuove possibilità per le coppie non fertili di avere dei figli. C'è, quindi, da sperare che in un futuro non lontano anche nel Nostro Paese le donne che anelano la maternità, ma che soffrono di gravi problemi all'utero, possano veder realizzata la propria aspirazione.
Ospedale civile "Vito Fazzi" di Lecce. La denuncia dei pazienti del reparto di "Medicina Generale": poco personale sanitario e oggi 5 medici in ferie. Lo "Sportello dei Diritti" a rischio incolumità pazienti
Ospedale civile "Vito Fazzi" di Lecce. La denuncia dei pazienti del reparto di "Medicina Generale": poco personale sanitario e oggi 5 medici in ferie. Lo "Sportello dei Diritti" a rischio incolumità pazienti
La cronica crisi della sanità pubblica amplificata dai tagli lineari degli ultimi anni dovuti ad esigenze di mero bilancio, sta portando a conseguenze che hanno inevitabile riflesso sui servizi sanitari, anche quelli essenziali, con inevitabili rischi sull'incolumità dei pazienti. Sono ormai quotidiane le notizie che provengono da tutto il territorio nazionale che riguardano situazioni molto spesso al limite della tollerabilità per uno stato democratico che, fino a qualche anno fa, vantava un Welfare all'avanguardia ed efficiente, specie nell'ambito primario della salute pubblica. L'ultima denuncia in materia pervenuta in data odierna allo “Sportello dei Diritti” è stata portata alla nostra attenzione da alcuni parenti di pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Generale presso l'Ospedale Civile "Vito Fazzi" di Lecce, dove alla parvenza già comunicata dagli stessi utenti relativa al numero di personale sanitario normalmente addetto, si sarebbe aggiunta la non irrilevante circostanza che ben 5 medici del reparto, composto da ben quattro sezioni, sarebbero contemporaneamente e legittimamente in ferie. Il problema, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è il fatto che alcuni operatori sanitari godano del dovuto riposo dai frenetici ritmi e turni di lavoro cui sono normalmente sottoposti, ma dalla circostanza che riduzioni di personale così evidenti per un reparto che svolge anche una sorta di funzione cuscinetto anche delle emergenze di Pronto Soccorso e di altri reparti specializzati, non debbano essere in alcun modo consentite e ripetute non solo perchè si sottopone ad ulteriore stress il personale presente, ma soprattutto perchè a rischio è sempre la salute dei cittadini.
venerdì 1 dicembre 2017
Condannato 49 anni dopo per l'omicidio di un neonato. Quasi mezzo secolo dopo la morte del ragazzo, David Dearlove, che ha sempre negato le accuse contro di lui, è stato condannato al carcere a vita
Condannato 49 anni dopo per l'omicidio di un neonato. Quasi mezzo secolo dopo la morte del ragazzo, David Dearlove, che ha sempre negato le accuse contro di lui, è stato condannato al carcere a vita
Un cold case risolto dopo la bellezza di 49 anni. In Inghilterra, un uomo è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio nel lontano 1968 del figlio di 19 mesi. Paul Booth, questo il nome del bambino, era morto a causa di una grave lesione cerebrale causata da una frattura del cranio. Il suo patrigno, David Dearlove, 71 anni oggi, ha sempre affermato che il piccolo era caduto dal letto e ferito alla testa. Ma decenni dopo, vedendo un ritratto di famiglia, il fratello della vittima, Peter Booth, che all’epoca aveva tre anni, ricordava di aver visto il suo patrigno lanciare il suo fratellino contro il camino. La sua testimonianza ha portato nel 2015 all'arresto di David Dearlove e alla sua incriminazione per omicidio. Il pensionato si era separato dalla madre dei ragazzi, ora deceduti, due anni dopo la tragedia. In seguito aveva avuto Ha due figlie. La testimonianza di Peter Booth era coerente con i lividi trovati sul corpo della vittima, in particolare sulle sue caviglie. Quasi mezzo secolo dopo la morte del ragazzo, David Dearlove, che ha sempre negato le accuse contro sé stesso, è stato condannato all'ergastolo. Oggi "Paul sarebbe un uomo, probabilmente sposato e probabilmente avere figli." Tuttavia, purtroppo, Paul non ha potuto vivere la sua vita a causa del crudele atto di David Dearlove, un uomo che avrebbe dovuto prendersi cura e vegliare su di lui ", ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato dopo la lettura del verdetto. "Soddisfatti che sia stata fatta giustizia", la famiglia ha così ringraziato gli investigatori per il loro lavoro. Lasciando il tribunale, l'ispettore Mark Dimelow ha reso omaggio alla famiglia e ai testimoni, lodando il loro "coraggio di aver rivissuto quelli eventi ancora una volta quasi 50 anni più tardi”. Un caso emblematico, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che evidenzia come non bisogna mai perdere la speranza nella Giustizia.
Attenzione all’asciugacapelli pericoloso. L’apparecchio segnalato dal sistema d’allerta europeo Rapex
Attenzione all’asciugacapelli pericoloso. L’apparecchio segnalato dal sistema d’allerta europeo Rapex
In data 01.12.17 all’interno del Report settimanale del RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products), il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi, è stato inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico anche un prodotto elettrico oggetto di Verifica ispettiva da parte dell’Ufficio Metrologia Legale – Vigilanza Prodotti della CCIAA. Trattasi di un asciugacapelli che, a seguito delle analisi di laboratorio, è risultato pericoloso non avendo superato alcune delle prove tecniche di sicurezza, in particolare quelle di resistenza al calore e al fuoco esponendo il consumatore finale a potenziali gravissimi rischi. Nello specifico è un' asciugacapelli da viaggio confezionato in una scatola di cartone marca "Dhom teck system" modello XDM-D002 codice a barre 8034048190623 prodotto da Hairdryer. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre disposto per il prodotto anche il ritiro dal mercato. Il prodotto non rispetta i requisiti europei della Direttiva sul Basso Voltaggio (LVD) pertinenti alla norma europea EN 60335 e non è conforme agli standard elettrici di alcune nazioni europee. Gli acquirenti che hanno acquistato questo articolo, riferisce Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pregati di non utilizzarlo.
Fichi secchi Made in Italy contaminati con micotossine.
Fichi secchi Made in Italy contaminati con micotossine. Lo segnala oggi l'Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco che raccomanda alla popolazione di non mangiarli
Fichi secchi contaminati con aflatossina ed ocratossina, questo è l’oggetto dell’allerta alimentare proveniente dalla Germania, dove i fichi secchi infettati dalle due micotossine sono stati campionati, e pubblicata sul sito www.lebensmittelwarnung.de sulla sicurezza alimentare del dicastero della salute tedesco. La segnalazione è stata lanciata dal sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF). con comunicato n. 2044.2017 del 28/11/2017 che ha valutato il rischio per la salute serio. L’origine del prodotto è l’Italia. Nello specifico si tratta delle confezioni da 250 gr dei fichi marca prodotto "Le antiche Bontà di Calabria". La srl omonima ha per oggetto la lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di fichi e frutta secca con sede dello stabilimento dell'azienda con sede in Via Della Pace 38, 87060 S. Cosmo Albanese (Cosenza). Dalle analisi, è stata riscontrata la presenza, in quantità significative, di aflatossina B1 e ocratossina A. Il prodotto in questione si troverebbe in Germania. Considerata l’origine dell’alimento, sottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è probabile che sia presente anche sul mercato italiano. Al riguardo, non si hanno ancora notizie dal Ministero della salute nazionale. In Germania i fichi secchi contenenti le due micotossine, sono stati ritirati dalla vendita e l’importazione dall’Italia è stata bloccata. Lo “Sportello dei Diritti” evidenzia che nei casi di intossicazione acuta da micotossine i sintomi più evidenti sono dolori addominali, vomito persistente, diarrea, arsura e anuria. Riguardo i fichi secchi con aflatossina ed ocratossina, da studi è ricerche è stata segnalata la cancerosità delle specifiche sostanze in questione. In generale, i prodotto segnalati possono risultare nocivi alla salute e si raccomanda attenzione ai consumatori. Peraltro, nei periodi di festività natalizie i fichi secchi sono particolarmente apprezzati. Ora si attendono assicurazioni da parte del dicastero della salute italiano.
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