sabato 5 dicembre 2020

Insidie stradali a Lecce. L’orrore di viale Calasso: incidenti a gogo, pedoni a rischio

Insidie stradali a Lecce. L’orrore di viale Calasso: incidenti a gogo, pedoni a rischio e l’amministrazione che invece della messa in sicurezza della strada pensa a piazzare photored altrove Non passa settimana che viale Calasso a Lecce non venga alla ribalta della cronaca cittadina per un incidente: che si tratti d’investimenti di pedoni o di autovetture che camminano sul pericolosissimo cordolo spartitraffico con danni di svariate migliaia di euro pro sinistro, è ormai del tutto evidente che possa definirsi la via degli orrori. Orrori per l’incapacità di metterla in sicurezza dimostrata da tutte le amministrazioni comunali susseguitesi, nessuna esente, ed orrori per le conseguenze per la cittadinanza e, quindi, per i danni patiti a chi ha avuto la sfortuna di subire un incidente che sono sotto gli occhi di tutti. Solo nell’ultima settimana, infatti, sono stati ben due i sinistri, segnalati anche sul canale “Telegram” della Polizia Locale ed immortalati dagli agenti con fotografie che sembrano quasi identiche con due auto che hanno letteralmente “passeggiato” sullo spartitraffico centrale costituito da un pericolosissimo marciapiede, dotato di transenne metalliche fisse costantemente abbattute, sulla cui regolarità regolamentare è lecito dubitare. Non si comprende, dunque, perché ancora oggi non si pensi ad interventi decisivi e definitivi per la messa in sicurezza di quest’importante arteria cittadina ad alto traffico veicolare e pedonale per la presenza di sedi universitarie e degli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, mentre qualcuno pensa a piazzare ben 12 photored su vie che, probabilmente, non hanno la stessa incidenza di sinistrosità o quantomeno non hanno conseguenze così eclatanti come quelle così pubblicamente e costantemente segnalate anche dalla stessa Polizia Municipale. Ci si chiede, quindi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che cosa si stia aspettando, forse qualche tragedia, senza voler apparire menagrami, ma a furia di tirare un sospiro di sollievo ogni volta che si senta di un investimento senza gravi conseguenze o si veda un carrattrezzi rimuovere uno dei tanti veicoli che, se va bene hanno rotto il radiatore, abbiamo già perso, da tempo, il fiato.

venerdì 4 dicembre 2020

COVID-19: contagiato un gatto in Svizzera

COVID-19: contagiato un gatto in Svizzera In diversi Paesi sono stati registrati casi isolati di infezione dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in cani e gatti. Ora, per la prima volta, la COVID-19 è stata rilevata in un gatto nel laboratorio di medicina veterinaria della Facoltà Vetsuisse di Zurigo. Tuttavia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non vi sono indizi che cani e gatti rappresentino un rischio di infezione per l’essere umano e molto probabilmente non svolgono alcun ruolo nella diffusione del virus. Nella pandemia da COVID-19 è determinante la trasmissione da essere umano a essere umano.

La Cassazione torna sul mobbing: anche rivolgere accuse infondate a un collega lo integra.

La Cassazione torna sul mobbing: anche rivolgere accuse infondate a un collega lo integra. Il datore deve risarcire il dipendente perché deve garantirne la serenità dalle maldicenze degli altri La Cassazione torna sul tema delicatissimo e mai sopito del “mobbing” sui luoghi di lavoro - materia assai cara allo “Sportello dei Diritti” da sempre in prima fila nella lotta alle vessazioni sui dipendenti - e lo fa con un’importantissima decisione pubblicata oggi 4 dicembre 2020. Con la sentenza n. 27913 depositata dalla sezione Lavoro della Suprema Corte, è stato precisato il principio secondo cui rivolgere accuse infondate a un collega è mobbing ed il datore, in questi casi, è obbligato al risarcimento del danno per non aver garantito la serenità del dipendente dalle maldicenze degli altri e non aver impedito che si verificassero. Nella fattispecie, con una delle rare sentenze di legittimità - e perciò tanto più rilevante - che riconosce senza chiamarlo con altri nomi, la sussistenza del mobbing, la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un’azienda a rifondere ad una lavoratrice il danno per le condotte vessatorie degli altri delle quali è stato acclarato in giudizio un esplicito intento persecutorio. A nulla è valso evidenziare che il capo ufficio non si sia reso protagonista delle offese e delle maldicenze perché su di lui e quindi sull’azienda datrice di lavoro, in ogni caso, incombe il dovere di garantire un ambiente di lavoro sereno. Il provvedimento che non possiamo non commentare per il valore persuasivo che potrà avere in futuro in qualità di autorevolissimo precedente - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – si fonda sul presupposto del concetto di sicurezza sul lavoro che comprende anche l’esclusione di danni morali. In tale ottica, la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Ma v’è di più: per gli ermellini, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla dipendente, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 c.c. Con la decisione in questione che riteniamo dover ancor più evidenziare per la significativa puntualizzazione di concetti e principi spesso “dimenticati” dai giudici di merito è stato rammentato che il datore dev’essere un «garante» a trecentosessanta gradi dei suoi dipendenti. E questo dovere viene sancito espressamente dalla Costituzione ove è stato consacrato il definitivo ripudio dell’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato”, in considerazione del fatto che l'attività produttiva è subordinata alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato .alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. In definitiva per i giudici di Piazza Cavour, da ciò consegue che la concezione patrimonialistica dell'individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute - anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa. Soddisfazione comunque anche nel caso di specie, in quanto la società datrice di lavoro dovrà risarcire la dipendente, che nel frattempo era stata licenziata e poi reintegrata già nel primo grado di giudizio, versandole quasi seimila euro per un’inabilità temporanea di 90 giorni e a pagare anche le spese processuali per il grado di legittimità.

Agevolazioni prima casa: se il contribuente presenta domanda di residenza entro i 18 mesi è irrilevante il tempo che impiega il comune per il procedimento

Agevolazioni prima casa: se il contribuente presenta domanda di residenza entro i 18 mesi è irrilevante il tempo che impiega il comune per il procedimento. Stop alle sanzioni dell’Agenzia delle Entrate condannata dalla Cassazione anche alle spese di giudizio Importante ordinanza della Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – la n. 27837/20 depositata in Cancelleria il 04 dicembre 2020, che, in accoglimento delle eccezioni di diritto formulate dall’avvocato Maurizio Villani, noto tributarista leccese, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate condannandola anche alle spese di lite. In particolare, la Suprema Corte, in tema di agevolazione “prima casa”, ha ribadito il principio che, se il contribuente presenta la domanda di trasferimento della residenza entro i 18 mesi previsti dalla legge, è irrilevante il tempo che impiega il Comune nel completare il procedimento di trasferimento ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, in quanto la conclusione positiva del procedimento comunale di trasferimento della residenza ha effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda, con la conseguenza che il richiedente risulta effettivamente residente nel Comune sin dalla data di presentazione della domanda. Un importante precedente che, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, fa sperare che il Fisco prenda atto, una volta per tutte, ed eviti una prassi, a questo punto dichiarata illegittima, che è quella di non considerare la richiesta del cambio di residenza quale momento fondante per il mantenimento delle agevolazioni e benefici previsti dalla legge per l’acquisto della “prima casa”.

“Possibile presenza di acqua ossigenata” richiamati shake diversi gusti Nescafé, Galak e Nesquik.

“Possibile presenza di acqua ossigenata” richiamati shake diversi gusti Nescafé, Galak e Nesquik. Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso del richiamo alcuni lotti bevande a base di latte Nescafé Shakissimo nei gusti cappuccino decaffeinato, espresso e vaniglia, Galak Shake e Nesquik Shake. Il motivo? Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti. Il richiamo è stato diffuso anche da Carrefour, COOP, Decò, Esselunga, Gros Cidac, IPER, TIGROS e Unes. Nello specifico i prodotti interessati dal richiamo sono: - Nescafé Shakissimo cappuccino decaffeinato al cacao, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza 02/02/2021 - Nescafé Shakissimo espresso, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza 26/01/2021 - Nescafé Shakissimo vaniglia, in confezioni da 190 ml con la data di scadenza 26/01/2021 - Nesquik Shake con cacao, addizionato con vitamina D, in confezioni da 180 ml con la data di scadenza 27/01/2021 - Galak Shake con cioccolato bianco, in confezioni da 180 ml con la data di scadenza 26/01/2021 Le bevande interessate sono state prodotte per LNPF Italia Srl, joint venture di Lactalis e Nestlé per il settore dei freschi, da LNUF Bayeux nello stabilimento di Saint Martin des Entrées, in Francia. Per precauzione, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti con le date di scadenza segnalate e restituirli al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio consumatori Nestlé al numero verde 800 434434. Tuttavia si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.

mercoledì 2 dicembre 2020

Cambiano le regole del bagaglio a mano EasyJet. Ecco tutte le novità

Cambiano le regole del bagaglio a mano EasyJet. Ecco tutte le novità Le misure del bagaglio a mano, sono uno dei pensieri che più preoccupa i viaggiatori low cost. Il motivo? Non esiste una regola univoca da seguire per il bagaglio a mano quando si viaggia in aereo. Ciascuna compagnia aerea adotta una propria policy sui bagagli da portare in cabina. E le regole su borse e valigie con easyJet non fanno eccezione. La compagnia low cost ha deciso, infatti, che ci sarà una nuova stretta sul bagaglio a mano che si potrà portare a bordo dei velivoli a partire da febbraio. Dal 10 febbraio 2021 si potrà portare in cabina solo una piccola borsa da tenere sotto il sedile. Per portare un bagaglio a mano più grande si dovrà prenotare in anticipo determinati posti a sedere selezionati, "Up front" o "Extra legroom". Lo ha annunciato la società tramite un comunicato. Così, sarà presto il posto a sedere scelto dal cliente a determinare le dimensioni del bagaglio a mano consentito e solo i clienti che prenotano un sedile potranno portare un'ulteriore borsa per la cabina superiore». “Ci sono tra i 42 e i 63 posti a sedere anteriori e posti extra per le gambe disponibili a bordo di ogni volo a seconda del tipo di aeromobile, e il loro costo parte da circa 8 euro”, spiega easyjet. Secondo la compagnia, la nuova politica migliorerà l'efficienza d'imbarco e la puntualità, e darà ai clienti la certezza di ciò che avranno a bordo. Insomma, non capiterà più che «un bagaglio a mano possa finire in stiva a causa dello spazio limitato a bordo», conferma Robert Carey, Direttore Commerciale e Responsabile Clienti di easyJet. Nello specifico la nuova politica prevede che tutti i clienti possano portare a bordo gratuitamente un piccolo bagaglio a mano/zainetto (max 45x36x20cm) che deve essere posizionato sotto il sedile anteriore. Per easyjet, queste dimensioni «permettono di portare tutto l'essenziale per un breve viaggio». I clienti che hanno già riservato un viaggio che avverrà dopo il 10 febbraio e che hanno già prenotato un posto "Up front" o "Extra legroom" non devono apportare alcuna modifica alla loro prenotazione e possono portare un bagaglio a mano più grande. Chi invece non ha prenotato un posto a sedere potrà portare a bordo solo un piccolo bagaglio a mano sotto il sedile. Tuttavia, per venire incontro ai clienti, easyJet offre in questi casi il servizio "Hands Free" gratuito, che significa che questi clienti potranno arrivare in aeroporto con il loro bagaglio a mano e, andando al banco della consegna dei bagagli, potranno mettere in stiva il bagaglio "grande" gratuitamente. Per tutte le prenotazioni effettuate da oggi in poi per i viaggi a partire dal 10 febbraio 2021 si applicherà la nuova politica evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, anche se il 60% dei viaggiatori non sarà interessato dai cambiamenti.

martedì 1 dicembre 2020

Sesamo contaminato ancora maxi richiami di altri prodotti alimentari

Sesamo contaminato, richiamati Panriso integrale 4 Cereali e Quinoa Riso Scotti Spa da COOP, Cracker di farro al sesamo bio da COOP, Pane ai cereali e semi senza glutine Benesì da COOP, Soffioni da NaturaSì, croccantini da Iper, pane da Eataly Continua la pioggia di richiami causati dai semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati dall’ossido di etilene. Proprio per la potenziale presenza di questa sostanza in quantità oltre i limiti, COOP ha diffuso l’avviso di Riso Scotti Spa che ha richiamato il lotto 10/03/21 del Panriso integrale 4 Cereali e Quinoa 200 g - codice EAN 8001860238499 prodotto da: Alpipan S.r.l. con sede dello stabilimento: ALTOPASCIO (LU) - Via Provinciale Romana 18/D, Località Palandri. Sempre COOP ha richiamato i lotti 10/3/2021 e 10/04/221 di PANE AI CEREALI E SEMI SENZA GLUTINE BENESI COOP 300 g EAN 8001120856296. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita.COOP, inoltre ha diffuso l’avviso dell’Antica Cucina Bio srl che ha richiamato i lotti L. 200012 Scad. 13/01/2021 - L. 200025 Scad. 20/04/2021 - L. 200028 Scad. 11/05/2021 - L. 200032 Scad. 05/06/2021 dei Cracker di farro al sesamo bio 150 g (astuccio con dentro pacchetto di film plastico) prodotti da Antica Cucina Bio srl - via Pietrarubbia 25 M - 47922 Rimini a marchio Poggio del Farro. Il lotto e la scadenza sono riportati sul film plastico interno, mentre sull'astuccio si riporta la scadenza. Per maggiori informazioni contattare il numero 055-818186 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, oppure scrivere una mail a consumatori@poggiodelfarro.com. NaturaSì, invece, ha diffuso il richiamo delle gallette Soffioni di riso integrale e sesamo bio Ecor in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto L20113C0226 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/04/2021. Per lo stesso motivo, Iper ha pubblicato il richiamo dei croccantini assortiti sesamo e arachidi Quaranta in sacchetto da 150 grammi con il numero di lotto L201107 e il Tmc 10/2021. I croccantini interessati sono stati prodotti dall’azienda Industria Dolciaria Quaranta Srl nello stabilimento di via L. Da Vinci 247 a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Eataly, invece, ha segnalato il richiamo di un lotto di Pansemi Senatore Cappelli a marchio Sottolestelle, sempre per la presenza dell’ossido di etilene nel sesamo. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 680 B 20. Per precauzione, Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti con i Tmc segnalati e riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati.