mercoledì 30 gennaio 2008

Controllare i costi accessori delle multe

Basta con il business delle multe a raffica. Per l’automobilista multato fino a 50,00 €uro di oneri accessorie per un verbale notificato. Il componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore”, Giovanni D’AGATA chiede l’intervento della Corte dei Conti.
Lo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce nel quale da anni è nato un Comitato spontaneo degli “Automobilisti Illegittimamente Multati”, nella sua costante attività tesa a riequilibrare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini-utenti della strada, ha verificato a seguito delle numerose segnalazioni giunte, che c’è stato un aumento vertigionoso dei costi accessori relativi alla notifica dei verbali al Codice della Strada, coinciso con la tristemente nota prassi della multe a raffica con l’ausilio di società appaltatrici.
Un vero e proprio business se si pensa che tra spese di notifica, di spedizione, visure, stampa ed altri oneri per un verbale di 70,00 €uro si arrivano a richiedere fino ad ulteriori 30,00 €uro, e tutte a carico degli utenti della strada, in virtù delle prescrizioni di legge.
Spese accessorie di difficile interpretazione, anche perché nella gran parte dei casi non vengono riportate analiticamente tutte le voci, destando non pochi sospetti tra i cittadini multati.
Ciò che emerge con lampante evidenza dall’analisi avviata dallo “Sportello dei Diritti” è che la spesa varia da Comando a Comando di Polizia Municipale e se i famigerati strumenti di rilevazione elettronici siano usati dalle Polizie Municipali direttamente o affidati in gestione a società appaltatrici, od ancora se la postalizzazione venga affidata a società terze.
A tali prassi, a dir poco illegittime, ma senz’altro poco trasparenti dev’essere data immediata chiarezza anche perché a livello nazionale la normativa appare carente in virtù dell’assenza di direttive univoche che stabiliscano, quantomeno, un tetto massimo per gli oneri accessori.
Per questi motivi, il componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore”, Giovanni D’AGATA chiede l’intervento della Corte dei Conti, affinché ci sia un maggiore controllo e una verifica della correttezza e della trasparenza dell’agire amministrativo degli Enti Locali anche nella fase di notifica delle sanzioni amministrative.
Lecce, 30 gennaio 2008
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA





__________________________________________________________________________________________________
Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - via P. Bax n. 8 - 73100 LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

sabato 12 gennaio 2008

Vietare l'uso dei sacchetti e dei contenitori di plastica

La lotta all’emergenza rifiuti, può iniziare con la riduzione fino alla messa al bando dei sacchetti e contenitori di plastica. Il componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, invita il Governo, ad avviare un programma in tal senso, sulla scia di numerosi Paesi industrializzati.
Nelle immagini televisive che provengono da Napoli sull’”emergenza rifiuti” ciò che più colpisce l’occhio del telespettatore è l’enorme quantità di sacchetti e contenitori di plastica ammassati, quasi a coprire e celare gli altri tipi di rifiuti.
Per non parlare della facilità con cui questi prodotti derivati da idrocarburi prendano fuoco e siano tra le maggiori e pericolose fonti di diossina e micro-particelle inquinanti.
Quindi, ci pare opportuno al fine di perseguire politiche volte ad una progressiva riduzione delle fonti d’inquinamento che sia giunto il momento di sostituire sacchetti e contenitori plastici, altamente inquinanti perché di difficile smaltimento, con sacchetti e contenitori biodegradabili o riciclabili.
In molti paesi industrializzati e fra questi in particolare sono da segnalare i casi emblematici dell’Australia e della tanto criticata Cina sono state avviate politiche di progressiva riduzione fino alla messa al bando dei sacchetti e contenitori di plastica.
Anche in Unione Europea, seppur carente di un’univoca disciplina comunitaria in materia, vi sono stati importanti interventi dei singoli Paesi tesi ad una riduzione dell’utilizzo di sacchetti e contenitori in plastica e fra questi vi sono da segnalare quelli d’Irlanda, che addirittura dal 2002 ha reso obbligatorio il pagamento delle buste da parte dei consumatori e di Francia e Germania che dovrebbero vietarne l’utilizzo a partire dall’ormai non lontano 2010.
L’Italia, invece, appare in netto ritardo, anche se la finanziaria dello scorso anno aveva introdotto una normativa che prevedeva la possibilità di sostituire le buste di plastica con altre di materiali biodegradabili di origine nazionale a partire dal 2010.
Per queste ragioni nell’ottica ambientalista perseguita da Italia dei Valori, il componente del Dipartimento Nazionale “Tutela del Consumatore”, Giovanni D’AGATA, invita il Governo, ad adottare misure più rigorose e decisive finalizzate alla definitiva messa al bando di sacchetti e contenitori plastici.
Lecce, 13 gennaio 2008
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA


__________________________________________________________________________________________________
Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - via P. Bax n. 8 - 73100 LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

martedì 4 dicembre 2007

Nulle le multe notificate a mezzo società terze

Nulle le multe notificate a mezzo società terze: il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA segnala un’importante sentenza che ribadisce un orientamento della Cassazione

Le multe notificate a mezzo di società terze sono da annullare: è quanto sostiene il Giudice di Pace di Nocera Inferiore in una recente sentenza che ribadisce un orientamento della Suprema Corte.
E’, infatti, prassi dei Comuni che emettono multe “seriali”, semplificare a proprio piacimento il procedimento di notificazione, che soggiace a precisi e rigorosi requisiti formali, affidare la notificazione degli atti amministrativi a non meglio identificate società e nel caso in questione sarebbe la stessa Società utilizzata anche dal Comune di Lecce, tale Sapidata S.A., con domicilio in San Marino.
Il Giudice di Pace ha rilevato l'inesistenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 C.d.S., ma da un non meglio identificato soggetto giuridico privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.d.S., ma anche da un soggetto non meglio specificato.
Secondo il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, questo è un altro duro colpo per tutti quelli enti locali che hanno scelto la via delle multe “seriali” a mezzo degli strumenti di rilevazione elettronica tipo autovelox e photored, con lo scopo di far cassa a danno degli utenti della strada.
Si allega di seguito la sentenza.
Lecce, 04 dicembre 2007
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA








__________________________________________________________________________________________________
Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - via P. Bax n. 8 - 73100 LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE - 23 aprile 2007

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
23 aprile 2007



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ritualmente depositato, l'opponente ricorreva contro il verbale di contravvenzione n. PH2079, notificato il 29 ottobre 2006, elevato in data 11 ottobre 2006, relativamente alla violazione di cui all'art. 146 c.s. (transito con semaforo rosso), commessa il 25 giu­gno 2006, eccependo violazioni formali e sostan­ziali delle norme regolatrici della procedura in materia. In particolare deduceva la inesistenza giuridica della notifica effettuata, in quanto la stessa era stata eseguita, non dai messi comunali, ma dalla società Sapidata S.a. Il giudice, con decreto, fissava, per la discussione, l'udienza del 23 aprile 2007, ordinando alla pubblica amministrazione di deposi­tare, nel termine di 10 giorni prima di detta udienza, la documentazione relativa all’oggetto del ricorso. Con memoria depositata in atti, il Comune di Angri, a mezzo dell'avvocato C., insisteva per il rigetto del ricorso e depositava note illustrative e fotocopie, non autenticate, dalle quali, a suo dire, poteva rilevarsi l'omologazione e la taratura dell'apparecchio in questione, n. 2 rilievi fotografici con l'indicazione del giorno, delle ore e dei minuti e lettere, sempre in fotocopie non autenticate, ed indirizzate al Comando Polizia Municipale di Angri ed a firma amministratore società Italtraff Srl e Tec Service Srl. Ometteva il Comune il deposito del ver­bale redatto dall'agente all'atto dell'accertamento della violazione.

All'udienza del 23 aprile 2007 erano presenti i procuratori delle parti, che si riportavano ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle loro richieste. Il giudice, verificata la sussistenza di sufficienti ele­menti per decidere la causa, pronunciava apposito dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è risultato ammissibile, essendo stato depositato in data 9 novembre 2006 e cioè nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 29 ottobre 2006. Preliminarmente va rilevata l'inesi­stenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 c.s.ma da un non meglio identi­ficato soggetto giuridico privato, tale Sapidata S.a. (nel nostro ordinamento tale sigla non indica un qualche tipo di società). Ne consegue che la notifica è inesistente in quanto effettuata non solo da un soggetto diverso da quelli indicati dal C.S., ma anche da un soggetto non meglio specificato. Stante tale rilievo preliminare che comporta una declaratoria di nullità dell'atto impugnato si potrebbe tralasciare l'esame del merito. Pur tuttavia, per completezza, si pongono le seguenti ulteriori osservazioni: 1) nes­suna delle fotocopie depositata dal Comune di Angri riporta il certificato di omologazione dell'apparec­chio che avrebbe rilevata l'infrazione. Infatti, vi sono solo note della Prefettura e del Ministro delle infrastrutture e lettere al Comune di Angri da parte di società private che affermano sic et simpliciter che l'apparecchio di cui trattasi è conforme al prototipo depositato presso il Ministero dei lavori pub­blici e che risulta coerente con le condizioni indicate dal decreto n. 1130 del Ministero delle infrastrutture datato 18 marzo 2004. Allo stato, pertanto, deve rilevarsi che nessuna prova viene fornita di omolo­gazione dell'apparecchio di cui trattasi, con i docu­menti depositati in atti; 2) il caso in esame, relativo al c.d. «controllo remoto» delle infrazioni, è rego­lato dall'art. 201 C.S., comma l ter, dove è prevista la possibilità che, in deroga al principio della con­testazione immediata, alcune infrazioni possano essere accertate anche in assenza degli organi di polizia, purché il rilevamento avvenga mediante l'utilizzo di apparecchiature debitamente omologate. Ne deriva che, proprio per la peculiarità di tali meccanismi, funzionanti in assenza di operatori, vi deve essere una certezza assoluta circa l'effettività e la correttezza delle rilevazioni, certezza che può ritenersi sussistente non solo in presenza di ade­guata omologazione, con certificazione proveniente da ente pubblico, ma anche con debita taratura, con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. Infatti, con la legge 273/1991 è stato istituito il sistema nazionale di taratura, con l'istituzione di Centri SIT (servizio di taratura in Italia) che sono preposti a tarare strumenti e ad emettere i relativi Certificati di taratura. In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di una qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile non idonea per affer­mare la fondatezza dell'accertamento amministra­tivo. Le norme UNI EN 30012, ora integrate nelle UNI EN 10012 devono essere applicate anche in Ita­lia, considerato che gli enti nazionali sono tenuti a recepire le regole dettate dalla Comunità Europea. Sul punto va inoltre evidenziato che il Ministero dell'interno, con la circolare del 26 gennaio 2005 n. 4, ha chiarito che «gli accertamenti in automatico, ovvero in assenza dell'organo di polizia, delle vio­lazioni previste dagli artt. 146, comma 3 etc. sono correttamente effettuati solo qualora vengano ese­guiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuta una specifica omologazione e solo su strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane princi­pali, individuate dal Prefetto». Nel caso di specie non risulta sussistente alcuna di tali condizioni; 3) i due fotogrammi depositati dal Comune di Angri riportano solo i minuti e non anche i secondi ed in una delle due foto la targa dell'auto è totalmente illeggibile, per cui, considerando a) che le foto potrebbero essere state scattate, sia al primo secondo che al cinquantanovesimo dello stesso minuto, con notevole intervallo temporale tra di esse; b) che non risulta indicata la durata del segnale rosso e la durata del segnale verde; c) che dalla foto, in cui si legge la targa, risulta che l'auto è ferma al segnale rosso, si potrebbe avere l'ipotesi che l'auto, fotografata ferma alla fine della durata del rosso, abbia attraversato l'incrocio con il segnale verde e 1'apparecchio, che non riporta i secondi, né la durata del rosso e del verde, terminata la durata del segnale di verde, abbia scattata un'altra foto con un nuovo segnale di rosso accesosi alla fine del minuto riportato sul fotogramma; d) sul display non è indicato il mese e l'anno della com­messa violazione, per cui non è possibile verificare la tempestività della contestazione. Ne deriva da quanto esposto la notevole inattendibilità dell'accertamento, stante la mancanza della indica­zione del secondo in cui avviene lo scatto delle due foto, nonché del mese e dell'anno.
In definitiva, la notifica, effettuata da una società atipica, non ammessa nel nostro ordinamento deve ritenersi inesistente e l'accertamento, sia per carenza di prova sulla omologazione e sulla taratura dell’apparecchio e sia per le modalità di funziona­mento, senza l'indicazione del minuto secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del mese ed anno sul display è risultato profondamente inattendibile. Di conseguenza il ricorso è fondato e merita accoglimento. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di causa.

sabato 24 novembre 2007

INDENNIZZO DIRETTO: ora basta!

Aumentano i casi di autovetture circolanti senza polizza R.C.Auto o con contrassegni contraffatti: ulteriore conferma che la procedura d’indennizzo diretto non ha portato alcun beneficio per le tasche degli assicurati.
Il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, preoccupato dal silenzio delle Associazioni dei Consumatori, ribadisce la necessità di abrogazione della procedura, e l’apertura di un nuovo tavolo tra Associazioni dei Consumatori, Governo, Associazioni di esperti ed ANIA per cercare soluzioni concrete al caro-polizze compatibili con un più equo sistema di tutele dei danneggiati.
Arrivano conferme da ogni parte d’Italia che la procedura d’indennizzo diretto in materia R.C.Auto, introdotta dagli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) ed attuata con il D.P.R. 254/2006, oltre a comportare svantaggi e lungaggini amministrative per i danneggiati, non ha apportato alcun beneficio nelle tasche degli assicurati.
Questa volta, pare opportuno segnalare l’autorevole voce del presidente dell’AUTOMOBIL CLUB di Modena che in un’intervista ha confermato il dilagante e preoccupante fenomeno della contraffazione dei contrassegni assicurativi e del gran numero di auto circolanti senza polizza R.C.AUTO.
Tutto ciò in un periodo in cui ci si aspettava una cospicua diminuzione dei costi delle polizze R.C.Auto, conseguente ad un preteso abbassamento dei costi di liquidazione dei sinistri che sarebbe dovuto derivare dall’eliminazione pressoché generalizzata delle spese di assistenza legale o professionale in caso di sinistro.
Al di là degli ovvi problemi di natura procedurale che la normativa avrebbe potuto introdurre (e che ha introdotto) in un sistema civilistico come il nostro, ove il soggetto danneggiato è normalmente risarcito dal responsabile civile o da chi lo garantisce, è infatti noto a tutti, addetti del settore e non, che la procedura d’indennizzo diretto avrebbe dovuto comportare in pochi mesi una sensibile riduzione delle tariffe, sino al 15 % dei valori precedenti, mentre ad oggi, in assenza di statistiche ufficiali del Governo o dell’Ania (l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative), se non qualche timido proclama apparso su qualche giornale economico notoriamente vicino alle grandi imprese, nella collettività degli assicurati non vi è alcuna percezione di abbassamento, anche minimo, dei premi, mentre come è tristemente noto il potere d’acquisto degli italiani è notevolmente calato nel corso degli ultimi anni.
La ovvia conseguenza è invece l’aumento, tra i meno abbienti, dell’incidenza della contraffazione dei contrassegni assicurativi e delle auto circolanti senza polizza assicurativa, con tutte le conseguenze in termini di costi sociali che tale preoccupante fenomeno può comportare.
Per queste ragioni, il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA preoccupato dal silenzio delle Associazioni dei Consumatori, ribadisce la necessità di abrogazione della procedura per la quale sono state presentate ben tre proposte di legge (abrogative) in Parlamento, tuttora pendenti, e l’apertura di un nuovo tavolo tra Associazioni dei Consumatori, Governo, Associazioni di Esperti ed ANIA per cercare soluzioni concrete al caro-polizze, compatibili con un più equo sistema di tutele dei danneggiati.
Lecce, 23 novembre 2007
Il Componente Nazionale del
Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
________________________________________________________________________________________________
Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - via P. Bax n. 8 - 73100 LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

giovedì 15 novembre 2007

MULTE A RAFFICA AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Multe a raffica agli universitari sull’area parcheggio dell’ex “Carlo Pranzo” a Lecce: lo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce denuncia questa nuova ingiustizia su segnalazione di numerosi studenti che si erano rivolti al Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA.

Questione parcheggi a pagamento a Lecce: anche gli studenti universitari nel mirino dell’amministrazione comunale di Lecce.
Dopo che per mesi era sufficiente esporre copia del libretto d’iscrizione all’Università per poter usufruire del parcheggio a pagamento dell’area adibita a sosta presso l’ex “Carlo Pranzo” di Lecce, arriva come un fulmine a ciel sereno un’altra brutta tegola per gli studenti dell’Ateneo leccese ed in particolare di quelli che frequentano l’ex “Sperimentale Tabacchi”.
Nella giornata di ieri e senza alcun preavviso, infatti, decine di verbali sarebbero stati elevati anche alle autovetture che esponevano (per consolidata prassi), i dati degli studenti.
Lo “Sportello dei Diritti della Provincia di Lecce la cui delega è stata assegnata all’assessore Carlo Madaro, su segnalazione di numerosi studenti che si erano rivolti al Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, con il presente comunicato vuole portare all’attenzione dell’Amministrazione del Comune di Lecce tale ingiusta ed ingiustificata azione, affinché faccia un decisivo passo indietro, annullando i verbali elevati e cercando una soluzione al problema parcheggi per gli studenti.
E’ senza alcun dubbio giunto il momento di trovare un accordo formale tra Comune di Lecce, Università, ed SGM che liberi gli studenti da quest’ulteriore ed iniqua tassa.

sabato 27 ottobre 2007

Truffe on-line:Italia dei Valori propone l'istituzione di una Polizia Europea

Truffe su internet ed in particolare sul sito di aste on-line “E-bay”: cittadini ci segnalano possibili organizzazioni criminali transazionali che utilizzano la rete per i loro profitti illegittimi.
Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA propone l’istituzione di una Polizia Europea che vigili sulla sicurezza del web.

Ci giungono con frequenza quotidiana segnalazioni di cittadini truffati on-line specie utilizzando il sito di aste commerciali “E-Bay”.
Sono sempre più i cittadini salentini che utilizzano il web per effettuare acquisti e transazioni, ma con l’aumento delle transazioni economiche on-line si accrescono proporzionalmente anche le frodi: siti clonati, e-mail contraffatte, casi di “phishing”(il fenomeno mediante il quale malintenzionati si fingono istituti bancari per carpire informazioni personali come account e password del correntista,), frodi sugli acquisti effettuati in rete.
Il problema più grave ed irrisolto è che la nostra Polizia Postale pur operando con dispendio di grandi energie e risorse umane per la incredibile mole di lavoro a cui è sottoposta si scontra con la ovvie difficoltà che la gran parte delle frodi vengono architettate e gestite dall’estero e che i colpevoli sono difficilmente rintracciabili al di fuori del territorio dello Stato.
Restano quindi impuniti i responsabili della maggior parte delle truffe che trovano ormai sempre più terreno fertile nella virtualità della rete: non è un azzardo sostenere, infatti, che stiano proliferando vere e proprie organizzazioni criminali transazionali che utilizzano il web per i loro profitti.
Ci sono giunte segnalazioni di cittadini frodati attraverso transazioni perfezionate in Spagna od in Inghilterra: di seguito riportiamo una significativa testimonianza di un cittadino salentino.
Per questi motivi, il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, propone l’istituzione di una Polizia Europea che vigili sulla sicurezza del web e che si coordini attivamente con le Polizie degli Stati membri dell’Unione.
Lecce, 28 ottobre 2007
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA




__________________________________________________________________________________________________
Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - via P. Bax n. 8 - 73100 LECCE
Tel. 388/9411240 - e mail: dagatagiovanni@virgilio.it

sabato 20 ottobre 2007

Multa autovelox:monito dell'ANCI

Più trasparenza da parte delle amministrazioni comunali nell’utilizzo dei servizi di autovelox: il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, segnala un importante nota dell‘ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni), sulle modalità di affidamento in appalto a società terze dei servizi di rilevamento della velocità: l’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le ditte appaltatrici non possono percepire percentuali sulle multe.

Come a molti automobilisti è tristemente noto, molte amministrazioni comunali sono solite utilizzare apparecchiature autovelox in appalto a ditte fornitrici per la rilevazione della velocità nei propri territori.
Non è raro, infatti, che tali apparecchiature vengano istallate su autovetture non di proprietà dei Comuni, che affidano in appalto il servizio a società terze le quali dovrebbero svolgere solo le operazioni diverse dall’accertamento che spetta, in maniera esclusiva, solo agli Organi di polizia stradale, come il Codice della Strada prevede.
Ai fini della trasparenza e del corretto agire amministrativo, le procedure di rilevazione ed accertamento dovrebbero essere svolte, quindi, dai soli organi deputati a farlo, mentre l’utilizzo improprio di autovetture cosiddette “civetta” di proprietà di società appaltatrici che ospitano a bordo operatori diversi dagli agenti di polizia municipale sembrerebbe un’attività a dir poco impropria e irrispettosa di quelle regole fondamentali dettate dal codice della strada ma ancor più del corretto agire e della trasparenza amministrativa.
La suindicata prassi a dir poco scorretta, se non illegale, è stata più volte segnalata anche in alcuni Comuni della Provincia di Lecce, dallo “Sportello dei Diritti” di cui è delegato l’assessore Carlo Madaro.
L’ultima nota dell’ANCI, di seguito riportata, che ha un valore meramente persuasivo, illustra in maniera illuminante le modalità di svolgimento dell’attività di rilevazione con autovelox mediante apparecchiature in appalto e l’entità del corrispettivo da versare alle società appaltatrici, il quale per ovvie ragioni non dovrebbe essere costituito da una percentuale sull’importo delle multe.
Lecce, 21 ottobre 2007
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA


Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007

Circolazione stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI

A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità di ricorrere alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e costituisce servizio di polizia stradale. Come tale – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni, nulla dice sulla natura del titolo o del possesso.
E’ pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate, prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività puramente manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione, purché le stesse apparecchiature siano nella disponibilità dell’Organo di polizia stradale.
Resta ferma la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla formazione dell’atto pubblico, quali la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di polizia stradale le attività puramente manuali quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3, CdS.
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati, devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte proprie dal Ministero dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata.
Si deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento di una violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica dei costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione amministrativa accertata, a prescindere dall’entità, contribuirebbe inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività di cui si parla.
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti di velocità, a fronte di una identica attività potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse tra loro perché commisurate all’entità del superamento del limite, la conseguenzialità della scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche una limitazione della capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada”.