lunedì 30 agosto 2010

Immediata espulsione per lo straniero accusato di maltrattamenti


Una sentenza che farà discutere, secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale“Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, per il “pugno di ferro” con cui il Consiglio di Stato con la decisione 6002 del 27 agosto 2010 si è occupato del rapporto tra violenza sulle donne straniere ed espulsione dei cittadini extracomunitari indagati di tali reati, in particolare di quelli “contro la famiglia”.
Sinteticamente si potrebbe dire che secondo la suprema corte amministrativa è soggetto ad espulsione immediata, e cioè senza obbligo per l’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento, l'extracomunitario indagato di reati contro la famiglia.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un immigrato contro il provvedimento con il quale il questore della provincia di Cuneo aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Per l'uomo, resosi colpevole di vari reati, tra i quali la detenzione di armi e maltrattamenti in famiglia, era scattata l'espulsione immediata. L’uomo si era rivolto al Consiglio di Stato affermando l’illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio dello stesso.
Il giudice, respingendo le pretese dell'immigrato, ha invece affermato che "in tali situazioni, rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 della legge 1423 del 1956, data la gravità dell’azione commessa, l'amministrazione può legittimamente operare senza dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento a suo carico, potendosi giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario".

sabato 28 agosto 2010

Tessera del tifoso a vantaggio solo dei grandi gruppi televisivi e finanziari?


Va bene la lotta alla violenza negli stadi ma diciamo “No!” alla “carta di credito” del tifoso!”, “No!” alla schedatura fascista che finirà per favorire i gruppi che gestiscono i diritti televisivi e le grandi banche.

C’era da aspettarselo che la famigerata “Tessera del Tifoso” facesse le sue prime “vittime” proprio nel precampionato: i dati, infatti, forniti da alcune società di calcio di serie “A” segnalano un crollo vertiginoso degli abbonamenti. Si parla già di una diminuzione di oltre 100.000 abbonati con un calo del 18 % a livello nazionale mentre quasi tutte le campagne abbonamenti sono state chiuse. Un vero e proprio flop se si pensa che le card sottoscritte sono solo 200mila a fronte delle 500 mila previste dal Ministero degli Interni.
Ieri, per fare un esempio, il presidente dell’U.S. Lecce, Pierandrea Semeraro, parlava di 2.800 abbonati a fronte dei 10.000 auspicati.
La circostanza, evidenzia che la stragrande maggioranza dei tifosi si dimostra ostile, non a torto, alla sola idea della schedatura alla quale andrebbero incontro in caso di sottoscrizione della “Tessera”.
Il provvedimento, o meglio la direttiva “Maroni” del 14 agosto 2009 che l’ha introdotta con il dichiarato intento di portare maggiore sicurezza all’interno degli stadi, era già stato bollato da molti come un’iniziativa da “ventennio” ed oggi che è in fase di piena attuazione dimostra la palese volontà di portare alla schedatura di centinaia di migliaia di cittadini per il tentativo di controllo di pochi facinorosi, mentre va a colpire il diritto alla privacy e riservatezza dei tanti cittadini e tifosi onesti che vanno semplicemente a seguire la propria squadra del cuore.
Ciò che stupisce ulteriormente, inoltre, è la grande operazione di marketing bancario – mascherata però da provvedimento per la “sicurezza” - avviata dal Governo, forse la più importante della storia economica italiana dopo la famigerata “social card”: la “tessera del tifoso” infatti, si presenta come una semplice “carta di credito” appartenente ai circuiti internazionali bancari più noti e potrà essere utilizzata, quindi, anche per fini strettamente commerciali e finanziari che vanno ben oltre la dichiarata volontà di controllare e perseguire i criminali.
Alla luce dei dati che porterebbero ad uno svuotamento degli stadi in favore dei grandi gruppi che gestiscono i diritti televisivi e degli inquietanti risvolti economico - finanziari della “carta di credito” del tifoso, Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori chiede da una parte l’immediato ritiro del provvedimento, ritenendo che il biglietto o ticket nominativo fornisca già le più ampie garanzie di controllo dei facinorosi e dall’altra un aumento necessario dei fondi per la sicurezza alle Forze dell’Ordine, mortificati dai provvedimenti economici del Governo “Berlusconi”.

Italia 2010, "boom" delle società private di recupero crediti.


Aumenta il recupero crediti per bollette e forniture di beni e servizi. Un business per le società di recupero. Molto spesso una beffa per i consumatori.

La crisi economica continua a mietere record su record. Ora a raggiungere cifre impressionanti – si parla del traguardo raggiunto per il 2010 di 30 miliardi di euro, quasi 60.000 mila miliardi delle vecchie lire - sono i crediti affidati alle società di recupero per bollette e fatture relative alla fornitura luce, dell'acqua o del gas e telefonia.
Insomma, se da una parte i consumatori non ce la fanno proprio più a reggere il caro – bolletta e gli aumenti tariffari che secondo i dati forniti da alcune associazioni dei consumatori toccheranno i 1.200 euro in più rispetto all’anno precedente, dall’altra l’attività di recupero costituisce un vero e proprio business per le società private di riscossione che oggi sono 14mila secondo i dati della Unirec, l'Unione nazionale delle imprese di recupero crediti, nonostante la crescente difficoltà al recupero delle somme acquistate dalle società fornitrici dovuta proprio alla crisi globale.
Uno dei problemi frequenti che incorrono i consumatori è che molto spesso le richieste di tali crediti riguardano le cosiddette “bollette pazze” o per forniture parzialmente erogate o per importi totalmente o non interamente dovuti ed oltre al danno di vedersi richiedere somme molto spesso non dovute o solo parzialmente, ricevono pretese anche in via bonaria, con costi di recupero che fanno lievitare il credito originario.
Nonostante ciò le società fornitrici di beni e servizi sono solite cedere comunque tali crediti alle agenzie di recupero che proprio per i progressivi ostacoli che si trovano sulla strada si sono attrezzate e diventano spesso il “terrore” di consumatori ed utenti, utilizzando prassi non sempre ortodosse alla ricerca del recupero delle somme, spesso molto esigue, anche perché più debitori si convincono a pagare senza ricostruire la storia del credito ed ovviamente maggiori saranno gli introiti e minore il tempo per incamerare le somme anticipate.
La questione più eclatante è che molto spesso i cittadini sono costretti a cedere di fronte alle pressanti richieste e pur di evitare il prosieguo delle asfissianti pretese anche a mezzo telefonico, si convincono a pagare l’importo integrale compreso delle spese di recupero per via extragiudiziale.
Proprio per le ragioni esposte, Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale“Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, invita i consumatori - prima di pagare - a consultare un avvocato o gli esperti in materia consumeristica, facendo presente che lo “Sportello dei Diritti” di cui lo scrivente è il fondatore prosegue la sua attività di consulenza gratuita anche per tali vicende.

venerdì 27 agosto 2010

“Sindrome dei Balcani” : condannato il ministero a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impo


Uranio impoverito, condannato il ministero a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione.

Il Tar della Campania con la sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso ha condannato il ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro per contaminazione da uranio impoverito.
Il militare colpito da un tumore dopo essere stato esposto all’uranio impoverito durante missioni all’estero deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione anche del danno biologico.
Il Giudice, ha accolto la domanda di risarcimento di un militare che aveva sviluppato un tumore alla tiroide dopo aver operato in Kosovo tra il 2000 e il 2002. L’uomo aveva presentato una fitta documentazione medico legale che provava la dipendenza della sua patologia dall’esposizione all’uranio impoverito durante la sua permanenza nei Balcani, una sostanza radioattiva contenuta negli armamenti utilizzati dalle forze NATO durante la guerra in Kosovo del 1999. Il soldato aveva ricevuto l’equo indennizzo per infermità da causa di servizio, ma non il risarcimento per il danno biologico patito. La decisione del Tar partenopeo si inserisce nella delicata vicenda della cosiddetta “sindrome dei Balcani”, che ha visto decine di soldati impegnati nel conflitto NATO ammalarsi di patologie tumorali legate all’esposizione alle radiazioni. I giudici campani, dopo aver ribadito che la domanda di risarcimento rientrava pienamente nella giurisdizione amministrativa, in quanto la responsabilità dell’amministrazione era “correlata alla violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti”, hanno condannato il Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico sofferto dal militare.
Gli interessati ed i loro eredi potranno rivolgersi al sottoscritto Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori che per il tramite di esperti provvederà a fornire tutte le delucidazioni in ordine alla documentazione che occorre approntare per introdurre eventuale giudizio davanti alle Sezioni Giurisdizionali preposte.
La stessa documentazione sarà esaminata e valutata in via assolutamente gratuita da un esperti e consulenti in materia.

Handicap, disabilità e integrazione scolastica: la bocciatura dell'alunno dislessico è illegittima anche se ha gravi insufficienze


E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 31203 del 23 agosto 2010, accogliendo il ricorso dei genitori di uno studente romano affetto da dislessia, contro il provvedimento con cui il Consiglio dei docenti del suo istituto aveva deciso la sua non ammissione alla classe successiva.
Secondo il Giudice lo studente affetto da un disturbo dell’apprendimento, come la dislessia, può essere ammesso alla classe successiva anche se ha riportato gravi insufficienze in molte materie. Pertanto la bocciatura è illegittima se i professori non hanno tenuto conto della particolare situazione dell’alunno.
I genitori del ragazzo sottolineavano che i professori non avevano minimamente considerato la patologia del figlio, limitandosi a tener conto dei risultati insufficienti in quasi tutte le materie. Secondo i professori e il dirigente scolastico, la bocciatura avrebbe dovuto consentirgli di consolidare le sue conoscenze proprio nelle materie in cui aveva mostrato le maggiori difficoltà. Il Tar ha invece smentito quest’impostazione, e, richiamandosi anche ad alcune indicazioni del Ministero dell’istruzione, ha annullato il provvedimento, in quanto “il consiglio dei docenti, in sede di formulazione del giudizio finale sull’alunno affetto da disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). certificati da diagnosi specialistica, deve tener conto di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti”.
Secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori gli addetti ai lavori (specialisti e insegnanti) devono maturare un'attenzione diversa verso il problema rimuovendo le posizioni che ostacolano questo processo di sensibilizzazione culturale.

giovedì 26 agosto 2010

Tar Lazio: illegittima la bocciatura se al Consiglio di classe non partecipano tutti i professori


Una sentenza del Tar del Lazio che sicuramente farà discutere secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori.
Il Tar con la sentenza 31634 del 25 agosto ha decretato che la bocciatura di uno studente è illegittima e può essere annullata se uno o più professori non hanno partecipato agli scrutini.
Il Giudice di merito, ha accolto il ricorso del padre di un alunno del liceo classico, non ammesso al quinto ginnasio. Il genitore dello studente impugnava la decisione dei professori, in quanto risultava che, durante gli scrutini di fine anno, il professore di spagnolo e quello di informatica non avevano partecipato al Consiglio di classe. I giudici romani gli hanno dato ragione e hanno annullato la bocciatura del ragazzo, dal momento che “il Consiglio di classe, nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.
Sicuramente una buona notizia per gli alunni con poca voglia di studiare.

mercoledì 25 agosto 2010

Tar Lazio: nessuna revisione della patente per chi transita nella corsia preferenziale


Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente. Una semplice infrazione, anche se grave, non basta a prescrivere la misura.
Lo ha affermato il Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010, ha accolto il ricorso di un automobilista romano multato per aver transitato su una corsia preferenziale del centro. L’uomo avrebbe inoltre dovuto sottoporsi a un nuovo esame di idoneità presso la motorizzazione, per la revisione della patente. I giudici romani hanno accolto la sua tesi difensiva e annullato il provvedimento, dal momento che la revisione della patente può essere disposta solo qualora sorgano “dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità”. Si tratta di un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. “Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza,” si legge infatti in sentenza “non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.”
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati restituendo i punti decurtati e le patenti di guida.
Va evidenziato, infatti, come l’aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell’individuo e la perdita di tale qualità non può essere determinata da una previsione legislativa suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sua revisione.