giovedì 31 marzo 2011

Immigrazione. La Bossi-Fini dimostra la sua inadeguatezza alla luce della normativa comunitaria


Anche la Cassazione manda gli atti alla Corte di Giustizia dell’Ue in merito al reato di “clandestinità”

Il caos in cui si trova Lampedusa per l’esodo di proporzioni bibliche sta avendo dell’inevitabili conseguenze oltrechè in ambito sociale e politico anche in termini giudiziari poiché come ha tenuto a precisare anche il procuratore della Repubblica di Agrigento, Renato Di Natale, risulta «materialmente impossibile» procedere all’iscrizione nel registro degli indagati, come clandestini, le migliaia di cittadini del nordafirca giunti sulle Nostre coste, se si dovesse applicare alla lettera il testo unico sull’immigrazione alla luce della riforma meglio nota come legge Bossi – Fini n. 189/02.
Come aveva sottolineato qualche giorno fa Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la Corte di Giustizia Europea è già stata investita della questione relativamente all’applicabilità della direttiva 2008/115 CE, non ratificata in Italia nonostante sia scaduto il termine, che stride notevolmente con la severa, per non dire assurda legge nazionale che prevede all’articolo 14 comma 5 quater del d.lgs 286/98 l’arresto da uno a quattro anni per lo straniero che rimane nello stato, nonostante il provvedimento d’espulsione.
Ora anche la prima sezione penale della Cassazione con autonoma ordinanza ha pensato d’investire la Corte di Giustizia UE per fare luce sulle conseguenze in Italia della direttiva CE che non è stata ancora recepita dal Nostro Paese apparendo la legge italiana incompatibile con le norme europee in materia.
Ancora, quindi, un duro colpo all’impianto della Bossi –Fini che dimostra ancora una volta la propria palese inadeguatezza ad affrontare il fenomeno migratorio.
Di seguito l’ordinanza della Cassazione

mercoledì 30 marzo 2011

Più diritti umani e tutela dei gay. Allontanato da casa il padre padrone che apostrofa il figlio adolescente come “finocchio”


La sentenza proibisce in modo esplicito qualsiasi tipo di discriminazione, anche quella legata al padre violento che apostrofa come “finocchio” il figlio adolescente omosessuale.
Lecito l’uso della forza pubblica per allontanare da casa il padre violento al fine di tutelare il ragazzo gay .
Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Milano con decreto del 25 marzo 2011 ,relatore Gennaro Mastrangelo, che ha sottolineato l’importanza della vicinanza del padre al ragazzo in una fase dell’adolescenza così complessa come quella in cui si accetta l'omosessualità.
Nella motivazione è possibile, inoltre, leggere che l’uomo era venuto alle mani con la moglie in molte occasioni e, in una, aveva anche ferito il ragazzo.
Ai suoi famigliari aveva sempre dichiarato, fra l’altro, di non voler lasciare per nessun motivo l’abitazione.
I giudici accogliendo le istanze della Procura meneghina che chiedeva una maggiore tutela per l’adolescente hanno deciso che, in caso di ostinata opposizione, l’uomo sarà allontanato con la forza.
Per il Tribunale la misura dell’allontanamento “anche se gravemente afflittiva è l’unica efficace e dovrà essere attuata con la forza pubblica se necessaria, giacchè il padre non ha mostrato alcuna collaborazione”.
Secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza mira a reprimere i maltrattamenti in famiglia e la violenza domestica contro la donna vittima insieme al figlio gay di gravi abusi da parte del marito.

Controlli sulle caldaie ed impianti termici del Comune di Lecce. Una nuova tassa all'insaputa dei cittadini, il comun e chiarisca


La società cooperativa affidataria del servizio del Comune di Lecce, V.I.T. chiede in via preventiva da € 148,80 ad € 450,00 per un non meglio specificato “onere del controllo” ed a pagare dovrebbero essere sempre i cittadini con un nuovo pesante balzello. Il Comune di Lecce chiarisca!

Ci giungono segnalazioni da parte di cittadini del capoluogo salentino per un nuovo presunto balzello che all’improvviso giunge presso le residenze relativamente al “Controllo biennale per accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico”, in pratica i noti controlli sulle caldaie ed altri impianti termici, da parte della società cooperativa V.I.T. appaltatrice per il comune di Lecce del servizio in questione.
La triste novità della “notifica di controllo”, così riporta l’avviso ricevuto dai nostri concittadini, è la richiesta in via preventiva di un importo compreso tra € 148,00 ad € 450,00 per un non meglio precisato “onere del controllo” che dovrebbe essere pagato entro la data prevista per il sopralluogo.
Al di là del tenore delle verifiche che dovrebbero essere formali, non si comprende al momento la natura di tale richieste, che appare quindi come una tassa mascherata, ed a pagare sono sempre i cittadini per i quali cifre del genere nel momento di crisi che tutti viviamo, vanno ad incidere pesantemente nel bilancio familiare, spesso precario, e pertanto Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, chiede un immediato chiarimento da parte del Comune di Lecce.

martedì 29 marzo 2011

E’ reato di truffa ed evasione fiscale non pagare l’Iva sulle auto importate


Chi importa auto dall’Estero senza pagare l’Iva oltre all’evasione fiscale commette una truffa ai danni dello Stato.
È il principio stabilito nella sentenza del 29 marzo 2011, emessa dalla seconda sezione penale della Suprema Corte che riporta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Con la decisione in commento gli ermellini hanno, infatti, confermato la condanna nei confronti della mamma di un indagato per truffa al quale erano state sequestrate delle automobili.
Nella motivazione è possibile, inoltre, leggere che il reato si consuma nel momento e nel luogo dove i mezzi arrivano e dove non sono state pagate le imposte. Il luogo della vendita non conta.
Nel caso di specie, la sezione penale ha rigettato il ricorso presentato dalla mamma di un giovane trentino che aveva importato dalla Germania una serie di automobili senza pagare l’Iva per cui era scattato il sequestro. La difesa ha allora proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, sostenendo che comunque, prima di tutto, un’eccezione di incompetenza poiché sempre secondo i difensori gli atti avrebbero dovuto essere rimessi ai giudici di Brescia, luogo nel quale i veicoli erano stati venduti. Tale tesi però, non ha incontrato il favore della seconda sezione penale che hanno confermato la competenza di Trento secondo cui nessuna truffa poteva configurarsi a carico degli acquirenti.
Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che “Nel caso di specie, secondo il capo d'imputazione, il profitto sarebbe consistito nella mancata assoluzione degli oneri fiscali ed esattamente nel mancato pagamento dell'IVA…...come correttamente rilevato dal Tribunale, che il reato si è consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita (invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti) ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate e quindi, pacificamente, nel circondano di Trento”.

lunedì 28 marzo 2011

L’Italia inadempiente sulla direttiva sui rimpatri: proposta questione di legittimità costituzionale


Proposta questione di legittimità costituzionale relativamente al carcere per i clandestini espulsi. Gli atti anche alla Corte Europea

Il mancato adeguamento dell’Italia alla direttiva sui rimpatri dell’Unione Europea n. 2008/115/CE pone seri problemi per il governo, in un momento in cui l’emergenza profughi dai vicini paesi del nordafrica sta esplodendo. La famigerata norma della Bossi – Fini (decreto legislativo 286/98) in particolare l’articolo 14, comma 5 quater, che prevede la reclusione da uno a cinque anni per lo straniero destinatario dell’espulsione e poi di un nuovo ordine di allontanamento è a rischio incostituzionalità, perché contraria ai principi comunitari.
Almeno così la pensa il giudice unico del tribunale di Modica, in provincia di Ragusa che ha proposto questione di legittimità proprio su quella norma avendo evidentemente ritenuto che le pene detentive previste dalla legge italiana sono eccessive rispetto agli standard comunitari.
Peraltro, sempre in materia di Bossi – Fini il prossimo mercoledì 30 marzo, è fissata l’udienza innanzi alla prima sezione della Corte di giustizia europea di Lussemburgo relativa alla questione pregiudiziale sollevata il 10 febbraio scorso sulla normativa italiana (laddove prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni «per il cittadino di un paese terzo» il quale, in seguito alla comunicazione di un provvedimento di espulsione, continua a permanere illegalmente nel territorio nazionale).
In particolare, per quanto riguarda la questione di costituzionalità, il giudice siciliano avrebbe rilevato il contrasto della norma con gli articoli 3, 11, 27 e 117 della Costituzione e quindi il fra la normativa penale nazionale e la direttiva respingimenti della Ue.
Secondo la citata direttiva 2008/115/CE, che come detto non è ancora applicata nel Nostro Paese, lo straniero da espellere non può essere trattenuto per un periodo non superiore a diciotto mesi nel quale è a disposizione delle autorità soltanto per le procedure di rimpatrio. In Italia un clandestino espulso una volta e raggiunto da un nuovo ordine di lasciare il territorio nazionale, rischia la reclusione da uno a cinque anni. È evidente, quindi la sproporzione, anche alla luce di altre norme dell’ordinamento analoghe come per esempio se si considera chi non rispetta un ordine dell’autorità per motivi di ordine pubblico che come è noto è soggetto solo all’arresto fino a tre mesi. Ma soprattutto, la funzione della pena inflitta al clandestino non avrebbe finalità rieducativa così come previsto generalmente dalla Costituzione né tuttavia serve a preparare il rimpatrio dello straniero.
Per quanto attiene alla prossima udienza innanzi alla Corte di Giustizia sulla pregiudiziale d’urgenza sollevata dalla Corte d’appello di Trento, v’è da dire che gli stessi magistrati italiani ritengono la direttiva comunitaria “self-esecuting”, dunque immediatamente operativa con disapplicazione dell’eventuale normativa interna incompatibile. Dovranno essere comunque i giudici comunitari a dirimere la questione in tempi brevissimi.
Resta un fatto, ritiene Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, al di là degli interventi giurisdizionali, che la Bossi – Fini oltrechè ad avere evidenti profili d’incostituzionalità ed a porsi in contrasto stridente con la normativa comunitaria si dimostra ancora una volta palesemente inadeguata ad affrontare il fenomeno migratorio in Italia anche alla luce degli ultimi accadimenti di natura internazionale nei quali riteniamo auspicabile un decisivo intervento dell’Unione Europea per affrontare complessivamente un fenomeno che potrebbe assumere proporzioni bibliche e nel quale il principio di accoglienza dev’essere il faro guida dell’intera istituzione comunitaria.

Defibrillatori nei luoghi aperti al pubblico. Pronta una nuova proposta di legge


Quante vite si potrebbero salvare se nei luoghi aperti al pubblico ci fossero apparati defibrillatori, punti di primo soccorso e semplici cittadini che conoscono le regole di primo intervento?
Diverse migliaia di cittadini ogni anno potrebbero essere tempestivamente salvati se si pensa solo alle spaventose cifre delle morti per arresto cardiaco che secondo alcune stime sarebbero pari a 60.000 ogni anno, in media una ogni 19 minuti con percentuali di sopravvivenza minime e pari al 2 % per chi subisce, appunto un arresto cardiaco, anche perché l’urgenza dell’intervento in loco è fondamentale perché, come è noto anche ai profani, la percentuale di sopravvivenza in causo di arresto cardiaco è strettamente legata al tempo: diminuisce del 7-10% per ogni minuto di ritardo nella somministrazione dello shock elettrico.
E così, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta alla ribalta la necessità di una legge che garantirebbe la presenza in ogni luogo aperto al pubblico e quindi locali da ballo, porti, aeroporti, treni, campi sportivi, spiagge, scuole, università, ecc. di un defibrillatore automatico o semiautomatico e di persone correttamente formate ed in grado di utilizzarlo.
In ogni caso, la spesa per l’acquisto di tali indispensabili strumenti per il salvataggio di vite umane e quella per insegnare il primo intervento a tutte le categorie che hanno responsabilità nei luoghi aperti al pubblico sarebbe di gran lunga inferiore ai costi sociali derivanti dalle conseguenze degli arresti cardiaci.
Peraltro, l’utilizzo di questi strumenti sempre più evoluti e semplici da usare così come l’apprendimento delle manovre di BLSD (Basic Life Support Defibrillation), cioè le procedure da attivare in caso di perdita di coscienza dovuta ad arresto cardiaco, è sufficiente un semplice corso di formazione di poche ore che attribuisce l’autorizzazione all’utilizzo del dispositivo senza la necessità di ulteriore esperienza medica.
Per tali ragioni abbiamo pensato ad una legge dello Stato che sancisca l’obbligatorietà di corsi autorizzati di primo intervento riconosciuti a livello nazionale e la presenza di dispositivi di defibrillazione nei luoghi aperti al pubblico che senza alcun dubbio limiterà i decessi conseguenti ad arresto cardiaco e contribuirà a ridurre il gap tra il Nostro Paese e gli altri stati industrializzati dove da anni sono state approntate stabili strategie per garantire il pronto intervento nei luoghi della vita quotidiana.

domenica 27 marzo 2011

Precari della scuola. La sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova contro il Ministero dell’Istruzione


La sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova contro il Ministero dell’Istruzione rende finalmente giustizia: Lo “Sportello dei Diritti” pronto per i ricorsi in tutt’Italia.

La sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova rende finalmente giustizia e pone le basi per tutte le migliaia di precari della scuola che da anni lottano per versi riconosciuti i propri diritti di lavoratore.
Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che preannuncia sin da subito l’avvio per tutti i docenti con contratto a termine che abbiano superato almeno tre anni di servizio della possibilità di agire in giudizio per vedersi riconosciuta l'effettiva anzianità di servizio, il diritto alla progressione di carriera e quindi i relativi arretrati, mediante l’ausilio dei legali dello “Sportello dei Diritti”.
Al di là del merito della sentenza che ha comunque sancito la condanna del Ministero dell'Istruzione, università e quindi il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei quindici docenti che si sono rivolti al giudice del lavoro del capoluogo ligure, per un totale di circa 500.000 euro (il riconoscimento di 15 mensilità per ogni lavoratore come risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo) ed il pagamento delle spese processuali, conclude D’Agata, si potrà avviare una stagione di ricorsi su tutto il Paese per vedere restituiti i diritti, oltrechè, e diciamo soprattutto, la dignità, a decine di migliaia di lavoratori che si battono per un posto di lavoro pubblico a tempo indeterminato.
Va specificato, però che a causa della sciagurata norma che pone un limite temporale ai ricorsi per i lavoratori con contratto a tempo che però è stata prorogata sino al il prossimo 31 dicembre, i docenti avranno tempo sino a questo termine per proporre ricorso.