mercoledì 14 dicembre 2011

Consumatori: dal Parlamento europeo nuove regole nell’etichettatura alimentare dei succhi di frutta


Una nuova serie di regole più attente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari è stata approvata mercoledì dal Parlamento europeo. Le nuove regole mirano a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, quali "senza zucchero aggiunto".
Il Parlamento, riporta Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", ha approvato alcune modifiche a una normativa del 2001 con 585 voti a favore, 33 contrari e un'astensione. Il relatore Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES), ha dichiarato: "La nostra priorità era di offrire ai consumatori informazioni accurate, in modo che sappiano cosa stanno comprando. Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nella messa al bando dell'aggiunta di zucchero in prodotti venduti come succhi di frutta e per chiarire la presenza di zuccheri o dolcificanti in bevande simili".
Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà avere un nome che ne rifletta il contenuto, sostengono i deputati nel testo approvato. Per esempio, una miscela con il 90% di mela e il 10% di succo di fragola dovrà essere chiamata "mela e succo di fragola", mentre attualmente può essere etichettata semplicemente "succo di fragola". Un nome generico come "succo misto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.
I deputati sanno che i consumatori - in particolare i diabetici, i genitori e le persone a dieta - vogliono indicazioni chiare sulla differenza tra 'succo' e 'nettare' e sulla presenza di edulcoranti.
In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saranno consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio la saccarina, per evitare la potenziale confusione.
Molti prodotti venduti come "succo d'arancia" contengono fino al 10% succo di mandarino, che contribuisce al colore e al gusto. Questa pratica è comune in Brasile e negli Stati Uniti, che detengono una grossa quota del mercato europeo. Per mantenere condizioni di parità, tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel nome del prodotto.
Le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale.

martedì 13 dicembre 2011

Diritti dei lavoratori: dalla manovra Monti l’abolizione della “causa di servizio”


Dalla manovra Monti l’abolizione della “causa di servizio” per tutti i comparti eccettuato il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L’ulteriore conferma che piuttosto che salvare l’Italia si colpiscono i lavoratori mentre la fanno franca i soliti noti

Una conquista nel campo della previdenza e della tutela dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni spazzata via quasi in sordina dalla manovra Monti.
Per Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", l’ulteriore conferma che al di là del dichiarato intento di “salvare l’Italia” se la manovra non dovesse essere modificata in Parlamento, si starebbero colpendo i lavoratori mentre la farebbero franca i soliti noti.
L’ormai famigerato decreto legge 201/2011 all’articolo 6, con un colpo di spugna ha, infatti cancellato, gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i comparti ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e quindi andrebbe a colpire migliaia di lavoratori del settore pubblico e tra questi, tra le tante categorie le forze di polizia locali che si troverebbero in un’evidente situazione di disparità di trattamento per esempio con i colleghi poliziotti, carabinieri o finanzieri.
Gli istituti “tagliati” sono tipici del rapporto di pubblico impiego ed in particolare:
1) la causa di servizio è costituita dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità. Al fine di determinarne l’esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso eziologico tra la minorazione ed il servizio reso (oltre alla valutazione dell'entità della malattia), da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità verificata. Secondo l’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 il nesso causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa, purché di una determinata rilevanza; il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante";
2) anche la pensione privilegiata è stata introdotta dal D.P.R. 1092/1973. La stessa è attribuita al lavoratore pubblico se in conseguenza dell’infermità o della lesione derivante da fatti di servizio ha comportato l'inabilità assoluta o permanente. Per tali ragioni, tale trattamento è svincolato da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta e viene liquidato d'ufficio "nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio";
3) in ultimo, ma non ultimo per importanza l’equo indennizzo, che è uno speciale emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Per la gravità di tale intervento governativo, lo “Sportello dei Diritti” si unisce al coro delle proteste ed alla mobilitazione di tutti i lavoratori dei comparti interessati, invitando il governo a bloccare questo scempio e a cercare altrove le risorse necessarie per salvare veramente il Paese.

lunedì 12 dicembre 2011

Mobbing: si al risarcimento anche per i piccoli disturbi da ansia e depressione e senza aver fatto uso di psicofarmaci.


Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 24 ottobre 2011, ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale a un lavoratore che era stato mobbizzato.
Il Giudice respingendo le doglianze datoriali ha sentenziato che “ Il lavoratore mobbizzato ha diritto al risarcimento del danno anche per i lievi disturbi provocati dall’ansia e dalla depressione. Non è necessario ai fini del ristoro il fatto che il dipendente non abbia avuto bisogno di una cura farmacologica “.
In seguito allo stress subito sul luogo di lavoro l’uomo aveva sofferto per più di un anno di ansia e depressione. A favore di tale impostazione aveva quindi chiesto che gli venisse liquidata anche questa voce di danno al di là del fatto che il problema era stato transitorio e che aveva richiesto solo una brevissima psicoterapia senza l’assunzione di psicofarmaci.
In ogni caso, il Tribunale, rilevando la gravità da parte del datore di lavoro di tal tipo di comportamenti certamente lesivi di beni costituzionalmente protetti, ha ritenuto che il disturbo dell’adattamento provocato dal demansionamento e dal licenziamento illegittimo andava risarcito.
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, tale sentenza certamente una decisione esemplare che potrà invogliare i lavoratori vittime di abusi sul posto di lavoro e costituisce precedente persuasivo e da monito per tutti i datori di lavoro perché possano pensarci non una, ma cento volte prima di umiliare e vessare il proprio dipendente.
Lo “Sportello Dei Diritti” rimane a disposizione dei cittadini per fornire assistenza gratuita per verificare l’esperibilità di azioni di recupero.

Attenti ai processi civili in Cassazione ed Appello


Attenti ai processi civili in Cassazione ed Appello: ai sensi della legge di stabilità n. 183/11 c’è il rischio dell’estinzione se dal 01 gennaio 2012 non si da comunicazione dell’interesse nella causa

Non solo processi penali a rischio ma le pillole amare per i cittadini riguardano anche quelli civili. Basta non essere attenti e si corre il pericolo che la propria causa possa essere estinta automaticamente.
Con una comunicazione del 22 novembre scorso, infatti, la Corte di Cassazione ha comunicato agli avvocati il proprio adeguamento alla legge 183/11, cosiddetta legge di stabilità (nella parte relativa a “Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello”), secondo la quale i processi civili relativi ai provvedimenti impugnati antecedentemente al 04 luglio 2009, ossia prima dell’entrata in vigore della legge 69/2009 di riforma del processo civile, potranno essere dichiarati estinti a partire dal 01 gennaio 2012 se le udienze non verranno fissate a seguito di dichiarazione scritta da parte di almeno una delle parti interessate mediante attestazione di «persistenza dell’interesse alla trattazione» della causa, sottoscritta personalmente dalla parte e autenticata dal difensore (anche mandatario).
Per quanto concerne le cause in appello, sono soggetti alla stretta quelle «pendenti da oltre due anni a far tempo dal primo gennaio 2012» (quindi dal 31 dicembre 2010).
Per procedere a tali adempimenti vi saranno due possibilità: mediante deposito in cancelleria della dichiarazione o a mezzo posta mediante invio dell’originale.
Secondo l’articolo 26 della suddetta legge di stabilità, se nessuna delle parti procederà con tale incombente, la causa verrà dichiarata estinta poiché le impugnazioni si intenderanno rinunciate qualora, nel termine perentorio di sei mesi dal ricevimento dell’avviso di cancelleria, nessuno degli interessati confermasse il suo interesse ad andare avanti «con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato».
Dopo aver avuto notizia dei rischi che corrono i cittadini che aspettano di vedersi fatta giustizia per cause che durano nella gran parte dei casi da anni, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" rivolge un invito a tutti i difensori ed alle parti interessate per cause introdotte innanzi alle Corti d’Appello ed alla Cassazione rispettivamente prima del 31 dicembre 2010 e del 04 luglio 2009 a prestare la massima attenzione e ad effettuare le comunicazioni richieste onde evitare questo rischio.

domenica 11 dicembre 2011

BlackBerry ancora sotto i riflettori per la facilità d’accesso a contenuti illegali di sesso tra cui quelli pedopornografici


Ancora una volta la multinazionale degli smartphone BlackBerry nel mirino di associazioni a tutela dell’infanzia britanniche. Proprio in questi giorni, infatti, la questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia dopo che è stato confermata la facilità di accesso a contenuti illegali di internet, tra cui quelli a contenuto pedopornografico.
Dall'estate scorsa, quando sono scoppiate le prime polemiche, BlackBerry avrebbe omesso di implementare blocchi di accesso ad internet a tutela degli utenti, soprattutto dei bambini, al fine di impedire l’apertura di un cospicuo elenco di siti vietati.
La notizia che riporta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", costituisce un problema non solo d’oltremanica stante la diffusione di questi smartphone nonché l’ulteriore conferma di un allarme già lanciato da alcune associazioni che si occupano della tutela dell’infanzia anche perché gli adolescenti rappresentano una parte cospicua degli utenti del BlackBerry.
Proprio in data di ieri l’autorità di garanzia per le telecomunicazioni britannica “Ofcom” ha manifestato la propria preoccupazione per la vicenda ed ha confermato di aver contattato con urgenza la canadese Research in Motion (RIM), proprietaria del marchio BlackBerry, al fine di risolvere con solerzia il problema.
Tutti gli operatori di telefonia mobile in Gran Bretagna hanno infatti sottoscritto un codice di condotta che assicura la possibilità di un blocco all'accesso ai siti con contenuti sessuali.
Un portavoce della RIM ha dato conferma che entro la fine del 2011, verrà data una soluzione definitiva a questo problema. Mentre l’associazione “Child Exploitation and Online Protection Centre” ha ribadito che tutti i fornitori di servizi hanno la responsabilità di contribuire a salvaguardare l'ambiente online e di definire sanzioni per i trasgressori.

Salute e sicurezza: la FDA e l'Agenzia Europea per i Medicinali forniscono nuove raccomandazioni sulla sicurezza del medicinale anticoagulante Pradaxa


Salute e sicurezza: la FDA e l'Agenzia Europea per i Medicinali forniscono nuove raccomandazioni sulla sicurezza del medicinale anticoagulante Pradaxa (dabigatran etexilato).
Il farmaco Pradaxa è un medicinale che contiene il principio attivo dabigatran etexilato. Esso blocca l’azione di una sostanza presente nell’organismo coinvolta nella formazione dei coaguli del sangue.
Pradaxa è stato autorizzato dal marzo 2008 è utilizzato per la prevenzione primaria di episodi tromboembolici per la prevenzione e la formazione di coaguli del sangue nelle vene a seguito di interventi di chirurgia per sostituzione del ginocchio o dell’anca o del ginocchio.
Dall'agosto del 2011, è anche autorizzato per la prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio.
Ora però sia la FDA che l'Agenzia Europea per i Medicinali, in seguito a casi di sanguinamento fatali riportati in Giappone, hanno formulato delle nuove raccomandazioni per la valutazione della funzionalità renale dei pazienti che verranno sottoposti al trattamento o che sono già in trattamento con Pradaxa.
In sintesi: la funzionalità renale deve essere valutata in tutti i pazienti prima di iniziare la terapia con Pradaxa; Pradaxa è controindicato in pazienti con grave insufficienza renale; durante il trattamento deve essere valutata la funzionalità renale in quelle condizioni cliniche che lascino prevedere un declino della funzionalità renale stessa; la funzionalità renale deve essere valutata almeno una volta l'anno nei pazienti di età superiore a 75 anni o in pazienti con insufficienza renale nota.
Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti" riferisce che l'Agenzia Europea per i Medicinali è a conoscenza del recente interesse dei media determinato dai casi di sanguinamento fatale nei pazienti trattati con Pradaxa. Il rischio di sanguinamento con farmaci anticoagulanti è ben noto. Le informazioni del medicinale Pradaxa, al momento della sua autorizzazione, hanno tenuto conto di tale nozione. Pradaxa è controindicato in una serie di condizioni che comprendono anche pazienti con un sanguinamento in corso, e pazienti con grave insufficienza renale. Inoltre, nei pazienti anziani dovrebbe essere usato con cautela ed a dosi più basse come nei pazienti con insufficienza renale moderata (a seconda delle indicazioni e delle circostanze). L'efficacia di Pradaxa, dimostrata negli studi clinici, rimane invariata.
Infatti, viene raccomandato ai medici di controllare la presenza di segni di sanguinamento e di interrompere la terapia nei pazienti che presentano un sanguinamento grave.
Ulteriori raccomandazioni e linee guida, sono state diffuse per garantire la sicurezza dei pazienti, indicando azioni da intraprendere per prevenire gli eventi avversi quale, chiamare il personale sanitario e cercare immediata assistenza se si percepiscono eventuali segnali o sintomi di sanguinamento tale come un:
- insolito sanguinamento dalle gengive
- frequente epistassi dal naso
- sanguinamento mestruale o vaginale con un flusso abbondante rispetto alla norma
- sanguinamento da non riuscire a controllare
- urina rosa o marrone
- coaguli rossi o neri (sembra catrame)
- tosse con sangue o coaguli di sangue
- vomito di sangue o vomito che assomiglia a fondi di caffè.

sabato 10 dicembre 2011

Anche gli sputi finiscono in tribunale


La Cassazione penale ci ricorda le buone maniere: anche gli sputi finiscono in tribunale. Il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei

Proprio così anche gli sputi finiscono in cassazione.
A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", che nella specie riguarda un uomo di Avellino reo di aver lanciato degli sputi contro l'auto di un anziano. In primo grado il caso era stato deciso dal giudice di pace di Castel Baronia (Av) che lo aveva condannato. La condanna era stata poi annullata dal Tribunale con la motivazione che "il semplice sputo non e' idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato". Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Seconda sezione penale (Sentenza 45924/2011) ha accolto i ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero. Secondo i Supremi Giudici il tribunale che "non ha considerato che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi" ed e' stato "confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneita' della condotta".
Gli ermellini hanno chiarito nei dettagli quando gli sputi sono leciti e quando invece integrano il reato di deturpamento. Secondo i giudici di piazza Cavour il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo".