giovedì 15 novembre 2012

Attenzione alle salviettine detergenti per bambini!

L’Agenzia Francese della Sicurezza Sanitaria e dei Prodotti Sanitari (AFSSAPS) e la National Security Agency dei medicinali e prodotti sanitari (MSNA) hanno confermato la tossicità di talune sostanze impiegate nella composizione di alcune salviette per neonati. Nei test dedicati ai prodotti per il sederino dei bambini è emerso che anche gli articoli più noti possono contenere elementi potenzialmente allergizzanti o non del tutto idonei alla pelle di un bimbo. Tra questi anche le salviettine detergenti tanto utilizzate dalle mamme al cambio del bebè contengono numerosi elementi chimici che possono essere più o meno aggressivi per le zone intime del bambino. Tra questi sostanze vi è il Phenoxyethanol (o fenossietanolo), un conservante utilizzato spesso in ambito cosmetico, usato in molti prodotti, inclusi cosmetici e nelle salviettine detergenti per bambini utilizzate frequentemente durante il cambio del pannolino. Esso infatti ha un’azione antimicrobica oltre ad essere efficace contro la proliferazione di lieviti e muffe. Il Phenoxyethanol è inoltre utilizzato come fissativo in ambito cosmetico ovvero ha la capacità di ridurre l’evaporazione del profumo. Il Phenoxyethanol è considerato irritante per la pelle e gli occhi e non sicuro se utilizzato in prodotti che vengono a contatto con le labbra o la bocca. Per tale motivo la normativa CEE sui prodotti cosmetici ne consente l’uso fino ad una concentrazione massima dell’ 1%. Tuttavia, sembra che questo Fenossietanolo, praticamente innocuo per gli adulti, non lo è per i neonati e bambini piccoli. L'analisi degli studi tossicologici disponibili hanno dimostrato che il fenossietanolo viene assorbito per via orale e attraverso la cute. E 'metabolizzato principalmente dal fegato e viene eliminato principalmente nelle urine. I valori di assorbimento dermico utilizzati per la valutazione del rischio sono rispettivamente 40% per i prodotti sciacquati e 80% e non risciacquati (come ad esempio le salviette). Questo conservante provoca "effetti emolitici caratterizzati da emolisi intravascolare con anemia rigenerativa" e una "riduzione del colesterolo".Per tali ragioni Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, visto la potenziale tossicità e la conseguente pericolosità di questi prodotti contenenti il Phenoxyethanol, invita i genitori, gli asili nido, le baby-sitter, in particolare gli asili nido, ad essere vigili nella lettura dell’etichetta del prodotto per capire quali principi attivi abbia e in quale quantità. Ma ancora prima di questo, occorre essere sicuri che non sia dannoso per la pelle o per la salute e, se necessario, sostituire le salviettine con l'uso di latte biologico da idratare con il cotone, o anche semplicemente con l’acqua e il sapone. Non commettiamo l'errore di ritenere che se un ingrediente è autorizzato, sia automaticamente innocuo o efficace. Invece per quanto riguarda i produttori, sono invitati a rivedere la loro composizione!

Sterilizzazione forzata: la Corte europea di giustizia ha ancora condannato la Slovacchia per la sterilizzazione di donne rom

Sterilizzazione forzata: la Corte europea di giustizia ha ancora condannato la Slovacchia per la sterilizzazione di donne rom La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso una nuova sentenza nel 2012, esattamente la terza, condannando la Slovacchia per la sterilizzazione forzata di donne rom. Tre donne rom avevano presentato una denuncia alla Corte europea nel 2004, sostenendo di essere state forzate a sterilizzarsi presso l’ospedale di Krompachy (regione di Kosice). Le due donne oggetto dell’ultimo verdetto dovranno essere risarcite per 28.500 e 27.000 euro, oltre alle spese di giudizio. Nella decisione la corte ha nuovamente confermato che la sterilizzazione senza il consenso informato è un’ingerenza nei diritti umani fondamentali di una donna garantita dal Trattato europeo e altre leggi internazionali che la Slovacchia obbliga. La CEDU aveva già emesso due sentenze che confermano l’avvenuta sterilizzazione forzata di donne rom in Slovacchia. La prima è arrivata nel novembre 2011, la seconda nel luglio 2012. Gli indennizzi delle prime due cause sono stati di 31.000 e 30.000 euro. Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” nella nuova Europa, il “genocidio” attuato attraverso la barbara pratica della sterilizzazione delle donne rom, grazie anche a queste sentenze sembra essere definitivamente archiviato. Anche in Italia la discriminazione verso i rom resta forte. Il pregiudizio causa ancora scuole separate, povertà allarmante, disoccupazione altissima, difficile accesso ai servizi sociali, proprio ora che con l’allargamento a Est i rom sono diventati 9 milioni, la più grande minoranza europea.

mercoledì 14 novembre 2012

Anziani e disabili: il Self service carburante è discriminatorio

Il Self service carburante è discriminatorio. Anziani e disabili costretti a pagare il prezzo “normale” per le difficoltà connesse al rifornimento in via automatica. Intervenga il governo e l’antitrust per correggere questa distorsione del mercato dei prodotti petroliferi Sembra facile, per la gran parte dei consumatori risparmiare qualche centesimo quando si va a fare rifornimento di gasolio o benzina, specie da quando i rivenditori sono stati obbligati ad installare i self service a pena di multe salate. Nell’estate appena trascorsa, poi, è impazzata la mania del week end di sconti da parte di alcune compagnie petrolifere che durante i fine settimana garantivano riduzione elevate dei prezzi dei carburanti a chi si riforniva dalle colonnine automatiche. Morale della favola, code ovunque, ma anche tanti cittadini che per ovvie difficoltà non riuscivano ad aderire agli incentivi del sabato e della domenica. Si, perché da quando è stata introdotta la manovra estiva 2011 con il Decreto Legge 98/11 convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, all’art. 28 comma 5 che ha previsto, al fine di aumentare l’efficienza del mercato e della concorrenza, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, la possibilità che i nuovi impianti di distribuzione e rifornimento del carburante siano attrezzati con le apparecchiature self service - ossia il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato - nessuno ha pensato a tutte quelle persone che per disabilità o difficoltà di deambulazione, che comunque riescono a condurre anche se a fatica una vita quasi “normale” guidando la propria autovettura, non hanno potuto usufruire degli effetti sperati, ossia una riduzione dei costi. Questa discriminazione evidente è stata segnalata da tanti allo “Sportello dei Diritti” che hanno denunciato le manifeste difficoltà a poter risparmiare sui costi di benzina e gasolio in conseguenza dei problemi connessi a rifornirsi alle pompe automatiche. Per superare questa distorsione del mercato Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” invoca il governo e l’antitrust affinché adottino provvedimenti urgenti per eliminare questa barriera economica che acuisce le differenze fra cittadini.

Dolcificanti: il Paraguay dichiara stevia "patrimonio genetico". E’ l’alternativa naturale allo zucchero comune a zero calorie

Dolcificanti: il Paraguay dichiara stevia "patrimonio genetico". E’ l’alternativa naturale allo zucchero comune a zero calorie e può essere utilizzata dai diabetici, non provoca carie e non dà assuefazione Stevia, un dolcificante naturale senza calorie nativo del Paraguay che è sempre più diffuso nel mondo, è stato dichiarato martedì da un decreto presidenziale "patrimonio genetico" di questo paese. La Stevia Rebaudiana è una pianta erbacea arbustiva perenne, di piccole dimensioni, della famiglia delle Asteraceae (Compositae), che cresce in piccoli cespugli su terreni sabbiosi ed in montagna. E’ originaria di una zona al confine tra il Paraguay ed il Brasile ed in piena maturazione raggiunge gli 80 cm di altezza. Ha foglie verdi di forma oblunga con il bordo leggermente seghettato e fiori molto piccoli di colore bianco.Questa pianta è nota da diversi millenni ai popoli Indiani Guaranti dell’area geografica del Sud-Americana (regione amazzonica) per il suo potere dolcificante. Essi la chiamano “Kaa he-he (termine nativo, che si traduce con la parola “erba dolce”) e la utilizzano per coprire il gusto amaro dell’Ilex paraguayensis con cui preparavano un infuso chiamato “Mate” (il tè del Paraguay), per la preparazione di pozioni medicinali o semplicemente per il suo sapore dolce. Il diffuso utilizzo della Stevia è stato raccontato dagli spagnoli nei documenti storici conservati presso l’archivio Nazionale del Paraguay ad Asuncion; gli storici hanno descritto che tali popolazioni indigene utilizzavano le foglie di Stevia "fin dai tempi antichi". Purtroppo questa pianta ha subito negli anni passati un vero boicottaggio da parte della lobby degli zuccherifici e dall’industria alimentare in genere: coltivata in Italia fino agli anni ’50, non richiedeva processi complicati di raffinazione e non dava dipendenza come altri tipi di zuccheri raffinati. Come ulteriore motivazione delle proprietà benefiche e per nulla nocive delle foglie di stevia, riporta l’uso che si fa di foglie fresche e secche nella medicine orientali da centinaia di anni, soprattutto in Thailandia: oggi circa 150 milioni di persone fuori dall’Europa consumano liberamente la stevia in foglie e non sono mai stati riportati effetti collaterali. Ovviamente ci sono interessi enormi dietro il boicottaggio dell’uso delle foglie di stevia: permettere l’uso commerciale del glucoside dello steviolo ma non quello delle foglie di stevia, per il cui test basterebbero pochi mesi, è senza ombra di dubbio un grande regalo alle aziende produttrici e una disincentivazione al privato cittadino che vuole autoprodurselo in casa. Finalmente, dopo anni di controversie e controverse ricerche, successivamente alla FDA americana, anche la Commissione Europea ha approvato l’impiego della Stevia Rebaudiana come edulcorante o alternativa naturale allo zucchero comune (saccarosio), con decorrenza novembre 2011. Le proprietà della Stevia Rebaudiana sono: non contiene calorie non altera il livello di zucchero nel sangue inibisce la formazione della carie e della placca dentale non contiene ingredienti artificiali può essere usata per cucinare Altri campi di possibile utilizzo della Stevia Rebaudiana: diabete, comportando una riduzione del valore glicemico, stabilizzandone i valori obesità, usata nelle diete alimentari poiché soddisfa la voglia di dolce e quasi sempre soddisfa la "fame psicologica" di carboidrati (pane, pasta, ecc.) e di dolci iperattività (perché permette di non usare lo zucchero comune) pressione alta (perché permette di non usare lo zucchero comune) indigestioni (perché permette di non usare lo zucchero comune) ridurre il livello di colesterolo (perché permette di non usare lo zucchero comune) giova alla pelle e la tonifica (perchè permette di non usare lo zucchero comune) dermatite, eczema, tagli e ferite lievi: viene utilizzata per i suoi effetti medicamentosi; è antifungina e antibatterica diminuisce i rischi cardiovascolari (arteriosclerosi), aumenta le difese antiossidanti e protegge la parete vascolare e venosa, regolarizzando la pressione arteriosa fornisce una gradevole soddisfazione primaria (il dolce) e concorre a diminuire il desiderio di fumare e bere alcool prodotti cosmetici e produzione di dentifricio adatta ad essere usata in ogni settore dell’industria alimentare Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è una pianta che non richiede uno zuccherificio per la sua raffinazione, ha zero calorie, può essere utilizzata dai diabetici, non provoca carie e non dà assuefazione. Il perché ne venga osteggiato l’uso in forma di foglie è evidente a tutti.

Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Multe con autovelox automatici non possono essere elevate nei centri con meno 10mila abitanti Un recente parere del Ministero dei trasporti a mezzo di una circolare ha rilevato che non è possibile da parte dei comuni installare sistemi automatici per il controllo dell'eccesso di velocità sui tratti stradali che attraversano comuni con meno di 10mila abitanti senza il nulla osta dell’ente proprietario della strada. In conseguenza di tale rilievo, dovrebbero considerarsi nulli tutti i verbali contestati a mezzo rilevatori di velocità automatici installatati sulle vie dei piccoli comuni senza preventiva autorizzazione da parte del soggetto proprietario della strada. È noto, spiega Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del Codice della Strada “Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada”.

Multe: stop alla decurtazione dei punti della patente in caso di ricorso al verbale

Il ricorso al verbale al codice della strada fa sospendere anche le sanzioni accessorie della sospensione e decurtazione dei punti della patente di guida. La sospensione dell’esecutività del provvedimento opposto si estende anche alla questione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente Interessante sentenza dell’11/10/2012 del giudice di pace di Verolanuova (Brescia) dott. Carlo Grimaldi, che fa il punto sull’annosa questione del rapporto tra gli effetti del ricorso avverso la sanzione principale e le conseguenze sulle sanzioni accessorie in materia del codice della Strada. Accade, infatti, soventemente come sottolinea Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” che i comandi di Polizia Stradale ai vari livelli provvedano ad emettere comunque la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa comunicazione dei dati di chi era alla guida ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida anche quando il proprietario dell’auto o l’obbligato in solido abbiano presentato ricorso avverso la sanzione principale, per esempio quando è stato contestato il passaggio dell’incrocio con il semaforo rosso o l’eccessiva velocità e comunque tutte le volte in cui non c’è la contestazione immediata dell’infrazione mentre è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente La sentenza in oggetto fa chiarezza sulla questione stabilendo che l’invalidazione della multa per eccesso di velocità coinvolge anche l’omessa comunicazione dei dati del conducente anche quando vi sia stata la sola sospensione della sanzione principale. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accolto il ricorso del proprietario del veicolo che aveva subito la contestazione per omessa comunicazione dei dati del conducente nonostante avesse già proposto ritualmente opposizione alla contestazione per eccesso di velocità che era stata accolta con sentenza che aveva annullato il provvedimento opposto. Secondo il giudice la circostanza costituiva giustificato motivo all’omessa contestata comunicazione. In tal senso, è stato proprio la legge ha chiarire definitivamente il rapporto tra sanzione principale ed accessoria in pendenza di ricorso ed in particolare l’articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo 150/11 che in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, che dispone: «L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie». Nella fattispecie, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il giudice aveva disposto la sospensione dell’esecutività del verbale. Per tali ragioni, alla sospensione del provvedimento opposto doveva conseguire anche quella alle sanzioni accessorie e, tra queste, l’obbligo di comunicazione dei dati rilevato con il verbale opposto.

martedì 13 novembre 2012

Pagamento con bancomat: dal 1 gennaio 2014 commercianti e professionisti sono obbligati ad accettarlo qualsiasi sia l’importo

Pagamento con bancomat: dal 1 gennaio 2014 commercianti e professionisti sono obbligati ad accettarlo qualsiasi sia l’importo. Il provvedimento estenderà gli obblighi anche ai pagamenti via cellulare Con l’approvazione definitiva del decreto sviluppo 2012 parte seconda anche conosciuto come decreto crescita 2.0 del Governo Monti sulla tracciabilità dei pagamenti, è stato sancito per i commercianti e i professionisti, l’obbligo di accettare il pagamento bancomat a partire dalla data del 1° gennaio 2014. La soglia limite di 50 euro viene del tutto eliminata e ciò vuol dire in sostanza che l’obbligo di accettare il pagamento bancomat in capo ai commercianti, quindi a coloro che effettuano prestazioni di beni e servizi scatta dal 1 gennaio 2014. Inoltre l’obbligo di accettare il pagamento bancomat scatta per qualsiasi tipologia di importo dell’acquisto, visto che la soglia limite di 50 euro è stata completamente abbandonata anche se si aspettano ulteriori e precisi pareri da parte dei ministeri. Il provvedimento estenderà gli obblighi anche ai pagamenti via cellulare. Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la vera novità in tema di pagamento bancomat è quella che le parcelle di avvocati, commercialisti e professionisti in genere potranno essere pagare con il bancomat e questi dovranno accettarle. Certamente sarà un metodo in più per la lotta all’evasione fiscale il tutto in nome della tracciabilità dei pagamenti.