mercoledì 12 dicembre 2012

Scuola. Basta “classi pollaio”. Il Tar Molise stabilisce in massimo 25 il numero di studenti per aula

Scuola. Basta “classi pollaio”. Il Tar Molise stabilisce in massimo 25 il numero di studenti per aula anche per il rispetto della normativa sulla sicurezza e i valori primari della salubrità dell’ambiente e l’incolumità degli alunni Annullato per eccesso di potere il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale che accorpava le sezioni Un pesante monito agli Uffici Scolastici Regionali e indirettamente ai tagli alla scuola pubblica arriva dal Tar Molise che con l’importante sentenza 556/21 ha annullato per eccesso di potere il provvedimento dell’Ufficio Scolastico della stessa regione che aveva accorpato le classi di varie sezioni in ottemperanza alla “Riforma Gelmini” così dicendo un secco “no” alle famigerate ed attualissime “classi pollaio”. Nel caso di specie, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è stato accolto il ricorso proposto dai genitori degli allievi di un istituto tecnico che si erano opposti all’accorpamento delle classi. In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto scolastico ha effettuato una stima in base agli indici di cui al Dm 18.12.1975: tenuto conto delle superfici medie nette della aule, ed ha indicato in 25 il numero massimo di alunni compatibile con le dimensioni delle aule più grandi e in 20 per quelle più piccole. Vi è da dire, infatti, che in virtù dell’articolo 5 del Dm 26.8.1992 (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), il numero massimo di studenti consentito nelle aule è di 26 di cui 25 alunni e 1 docente. Nel frattempo, non avendo l’ente territoriale stabilito una normativa in merito, è stato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che per legge deve individuare le situazioni di potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ad assumere come parametro di riferimento il regolamento del 1975 (anche in base al richiamo di cui all’art. 5, comma 3 del d.lgs. 23 del 1996). Nonostante la relazione del responsabile del servizio, l’ufficio scolastico regionale ne ha disatteso le conclusioni immotivatamente per applicare il dimensionamento delle classi previsto dalla famigerata “Riforma Gelmini” di cui al Decreto Ministeriale 81/2009. Nell’accogliere il ricorso dei genitori degli studenti con conseguente condanna alle spese di lite per l’amministrazione regionale, i giudici amministrativi hanno però rilevato che la Regione non può comunque ignorare la necessità di tutelare di tutelare valori primari come la salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa incolumità degli studenti.

martedì 11 dicembre 2012

Sperimentato un nuovo farmaco per curare la leucemia acuta

Sperimentato un nuovo farmaco per curare la leucemia acuta. Il nuovo farmaco si chiamerà quizartinib oppure AC220 Lo studio e' stata presentato in questi giorni durante il meeting annuale della American Society of Hematology che si e' tenuto ad Atlanta dai ricercatori della Johns Hopkins University. Il nuovo farmaco ha riguardato pazienti con leucemia mieloide acuta marcati con uno specifico tipo di mutazione genetica e ha mostrato risultati sorprendenti nella fase II dei trial clinici. Come nel caso di Emma una bambina di 7 anni. La primavera scorsa, lei era vicino alla morte. Ma oggi, Emma, è quasi guarita da una leucemia linfoblastica acuta e grazie ad un trattamento completamente nuovo: i medici hanno inoculato un forma modificata del virus dell'AIDS, che fa scomparire le cellule tumorali. Il nuovo farmaco ha riguardato pazienti con leucemia mieloide acuta marcati con uno specifico tipo di mutazione genetica che ha mostrato risultati sorprendenti nella fase II dei trial clinici. Come nel caso di Emma una bambina di 7 anni. La primavera scorsa, lei era vicino alla morte. Ma oggi, Emma, è quasi guarita da una leucemia linfoblastica acuta e grazie ad un trattamento completamente nuovo: i medici hanno inoculato un forma modificata del virus dell'AIDS, che fa scomparire le cellule tumorali. Il trattamento consiste nell’inoculare una forma attenuata dell’HIV al fine di riprogrammare il sistema immunitario, tra cui i linfociti T e quindi di distruggere le cellule tumorali. Le probabilità di guarigione non sono male ma riducono significativamente in caso di recidiva. Infatti piu' di un terzo di pazienti ad alto rischio di leucemia hanno mostrato di rispondere positivamente al nuovo farmaco sperimentale e la leucemia e' completamente scomparsa dal midollo osseo. Il nuovo farmaco si chiamerà quizartinib oppure AC220. Per lo studio i ricercatori hanno coinvolto 137 pazienti con leucemia mieloide acuta, la maggioranza dei quali era affetta da una mutazione nel gene FLT3-ITD nelle cellule leucemiche. Questo gene produce un enzima che segnala alle cellule del midollo osseo di dividersi e ricostituirsi. In alcuni dei pazienti con leucemia, la malattia ha mutato il gene in modo che l'enzima non funzioni in modo permanente, in modo che le cellule leucemiche crescano rapidamente e la patologia divenga difficile da trattare. Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, occorre cautela, anche se i risultati sono molto incoraggianti. Secondo molti oncologi questa tecnica è rivoluzionaria ed alcuni scienziati stanno già cercando di applicare questo metodo ad altri tumori come quello della mammella o della prostata. Nel frattempo, Emma non è ricaduta ed è tornata a scuola.

Tutela del consumatore: il viaggiatore può fare causa al tour operator in caso d’incidente avvenuto in taxi durante la vacanza

Il tour operator è tenuto a risarcire l'incidente che il turista ha subito durante un trasferimento in taxi quale mezzo sostitutivo dell’aereo. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione che, ha dato ragione a una turista italiana ribaltando il giudizio della Corte d’appello di Perugia che aveva escluso la responsabilità della società organizzatrice del pacchetto turistico per la vacanza all’estero, ritenendo il tassista terzo estraneo al contratto. La turista aveva scelto un pacchetto 'all inclusive' e durante il trasferimento verso Nuova Delhi dall'aeroporto di Jaipur era rimasta coinvolta in un incidente automobilistico mentre si trovava a bordo di un taxi. Nel caso di specie l'aereo era dovuto atterrare li a causa di avverse condizioni atmosferiche. Gli ermellini con la sentenza 22619 dell’11 dicembre 2012 che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, riporta, hanno decretato che «l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato, sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché a evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto». Insomma il tour operator non può esimersi dal risarcire i danni che il turista-consumatore di un pacchetto turistico, subisce durante il viaggio effettuato in territorio straniero per raggiungere l'aeroporto da cui imbarcarsi per il volo di ritorno. E’ irrilevante inoltre che l'incidente sia avvenuto per fatto colpa del taxi di cui la turista si è avvalsa in sostituzione per causa di forza maggiore dell'aereo che era il mezzo contrattualmente previsto. Naturalmente è "fatto salvo il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti del vettore sostitutivo".

Salute alimentare: richiamate dalla Buitoni in Svizzera tre varietà di pizze

Salute alimentare: richiamate dalla Buitoni in Svizzera tre varietà di pizze. Segnalati pezzi di metallo sul prodotto in Germania In Germania, in due recentissime occasioni, alcuni consumatori hanno scoperto la spiacevole sorpresa di ritrovarsi frammenti di metallo su due tipi di pizza congelata. I prodotti incriminati riguarderebbero la pizza “La Toscana” del marchio Buitoni a sua volta facente parte del gruppo Nestlè. A seguito della notizia, Nestlé Svizzera ha richiamato a scopo precauzionale tre varietà di pizza della stessa marca Buitoni “La Toscana ed in particolare quelle al Prosciutto e Funghi, Salame calabrese e Margherita due Formaggi. La data di scadenza delle pizze interessate è compresa tra giugno e novembre 2013. La stessa multinazionale dell’alimentare ha fatto sapere che il problema, è stato immediatamente. Mentre risulta che nessuna segnalazione in tal senso è giunta in altri Paesi. Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, alla luce di tale fatto rileva come in altri paesi a noi vicini, anche geograficamente, al primo segnale di prodotto difettoso o rischioso per la salute, siano le stesse società alimentari ad attivarsi prontamente per le opportune verifiche e per tutelare i consumatori. In Italia, al contrario, ancora non si è giunti a tale sensibilità e si è spesso costretti a vedere l’intervento delle autorità di vigilanza o dei NAS prima che le imprese ammettano i propri errori. Non ci resta a questo punto che continuare a vigilare come consumatori e a richiedere l’immediato intervento delle istituzioni al benché minimo sospetto di rischi per la salute.

lunedì 10 dicembre 2012

Sicurezza stradale: la messa in sicurezza dei passaggi pedonali insicuri è priorità assoluta

Sicurezza stradale: la messa in sicurezza dei passaggi pedonali insicuri è priorità assoluta soprattutto nei tratti in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani Poco meno di un anno fa, in particolare il 27 dicembre 2011, lo“Sportello dei Diritti” sollevava un problema annoso ma che appare al pubblico solo quando diventa una questione di cronaca nera: quello della messa in sicurezza dei passaggi pedonali, divenuti, al contrario, delle trappole mortali per gli utenti deboli della strada. Anche quest’anno, nonostante la campagna lanciata ben un anno fa, le cose pare non siano migliorate perché a causa della scarsa “avvistabilità” diurna e notturna degli attraversamenti dedicati ai pedoni, continuano a ripetersi sinistri anche gravissimi proprio su quei tratti che dovrebbero costituire un punto delle strade quasi inviolabile, almeno dal punto di vista della sicurezza stradale. L’allarme continua ad essere attuale in Italia, specie se si pensa che in gran parte del resto dei Paesi dell’eurozona continuano di anno in anno a decrescere in maniera sostanziale il numero d’incidenti che coinvolgono pedoni. In Italia, al contrario, se c’è una lieve decrescita pari a - 4% dei decessi di pedoni, si è passati da 614 morti nel 2010 a 589 nel 2011 non ci si può dire di certo soddisfatti perché troppe continuano ad essere le tragedie, spesso annunciate, che vedono coinvolti cittadini colpevoli di attraversare la strada. Tra i maggiormente coinvolti vi sono i bambini fino a 15 anni e gli anziani oltre i 65. In questa drammatica classifica sono compresi anche 61 bambini da 0 a 14 anni deceduti nel solo 2011 che peraltro, è lo stesso numero già raggiunto sino al 30 ottobre 2012 secondo l’Osservatorio il Centauro ASAPS per i soli bambini sino a 13 anni. Alla luce di tali dati che confermano la scarsa sicurezza dei passaggi pedonali nostrani, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ribadisce la necessità di un piano nazionale per la messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti dedicati ai pedoni ed in particolare in quelli più frequentati dalle categorie più esposte. Stiamo parlando, in particolare modo nei tratti in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, anche perché la tecnica ha fatto passi da gigante nel settore della sicurezza stradale, ove applicata, non solo con alcune misure, per così dire, tradizionali, come la possibilità di inserire un'isola pedonale al centro della carreggiata per le strade più ampie, la necessità di illuminare adeguatamente il passaggio, la presenza di catarifrangenti e un’adeguata avvistabilità della presenza dell’attraversamento stesso che dev’essere sgombro da ostacoli di qualsiasi tipo e le cui strisce devono essere costantemente ridipinte sul manto stradale per non risultare sbiadite o parzialmente cancellate. Tra le novità, per aumentare la visibilità, da più parti si avverte la necessità di una sostituzione generale della segnaletica insistente sugli attraversamenti, anche attraverso un apposito decreto che modifichi il regolamento vigente, e che obblighi gli enti proprietari a installare appositi indicatori muniti di luci LED. Siamo certi che attraverso un piano nazionale per la tutela dei pedoni si possano risparmiare tante vite umane e costi sociali notevolissimi.

domenica 9 dicembre 2012

Cellule nervose "fabbricate" dall'urina

Cellule nervose "fabbricate" dall'urina. Dalla Cina nuova tecnica che riscrivere la 'carta d'identità delle cellule. Nuove speranze per curare malattie neurodegenerative, come il Parkinson e l'Alzheimer con un semplice campione delle loro urine La tecnica è stata messa a punto dai ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze e pubblicata ieri su Nature Methods. Gli esperimenti sono stati condotti in laboratorio dai ricercatori cinesi guidati da Duanquing Pei che hanno cominciato isolando le cellule dai campioni di urina di tre volontari di 10, 25 e 37 anni. Già in passato altri liquidi biologici erano finiti sotto la lente dei ricercatori a caccia di cellule progenitrici: è il caso del liquido amniotico, presentato come una 'minierà di staminali da uno studio uscito nel 2007 su Nature Biotechnology, che aveva destato qualche perplessità nella comunità scientifica, e da un secondo lavoro pubblicato nel 2009 su Blood. Mentre per i ricercatori cinesi fabbricare cellule nervose partendo dall'urina umana lo consente una nuova tecnica che riprogramma le cellule presenti nell'urina per trasformarle in cellule progenitrici dei neuroni da usare per la ricerca sulle malattie neurodegenerative, come il Parkinson e l'Alzheimer, e per lo sviluppo di nuovi farmaci. Gli scienziati sottolineano come la procedura possa essere facilmente impiegata per generare cellule progenitrici neurali partendo dalle cellule di pazienti colpiti da malattie neurodegenerative come il Parkinson o l'Alzheimer: basterebbe un semplice campione delle loro urine per ottenere in laboratorio delle linee cellulari su cui fare ricerca per indagare i meccanismi alla base delle malattie e per testare l'efficacia di nuovi farmaci. Con poche mosse si riscrive la 'carta d'identità delle cellule presenti nell'urina, trasformandole da cellule di tipo epiteliale a progenitrici di cellule nervose. In un secondo momento hanno introdotto al loro interno alcuni geni capaci di riprogrammare l'espressione del Dna. Una volta per tutte hanno messo le cellule in coltura con un cocktail di molecole capaci di dare la spinta decisiva alla trasformazione. Dopo pochi giorni le cellule hanno mostrato il loro nuovo volto: si sono infatti trasformate in progenitrici neurali capaci di differenziarsi in neuroni e altre cellule del sistema nervoso chiamate cellule gliali. I primi risultati ottenuti in provetta sembrano confermare l'efficacia e l'efficienza della tecnica. In attesa di nuove conferme, i ricercatori hanno provato a testare in vivo il potenziale di queste cellule progenitrici, trapiantandole nel cervello di 12 cuccioli di topo. Dopo 4 settimane hanno potuto osservare la formazione di nuove cellule nervose senza l'insorgenza di pericolosi tumori. Per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l'urina potrebbe così trasformarsi da rifiuto dell'organismo a preziosa risorsa per la ricerca per contrastare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson.

Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali

Contribuenti e vessati da Equitalia. Importante sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012 sulla notifica delle cartelle esattoriali a soggetti risultati irreperibili. Il commento dell’avvocato Villani Lo “Sportello dei Diritti”, da sempre attento ai diritti dei contribuenti, ritiene opportuno riportare all’attenzione, una significativa e recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 258 del 19 novembre scorso, sfuggita ai più, sulla notificazione delle cartelle esattoriali ed in particolare nel non raro caso di notifica per irreperibilità del soggetto destinatario, attraverso un pregevole ed importante commento del tributarista avvocato Maurizio Villani che ripercorre, attraverso un ampio excursus, la materia della notificazione di tali atti in caso di irreperibilità del contribuente. Di seguito, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che condivide pienamente l’assunto secondo cui l’intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura specifica per la notifica di cartelle esattoriali, prevista in casi di irreperibilità, che era estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell’atto è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212). La diversità della disciplina sussistente prima dell’intervento della Corte Costituzionale di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente irreperibile”) non è apparsa alla Consulta riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione. Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente La Corte Costituzionale, con l’importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600”. Per comprendere l’importanza della suddetta sentenza, è opportuno fare un excursus giuridico delle varie forme di notifica sino ad ora adottate dal concessionario e dagli uffici fiscali sia per quanto riguarda gli avvisi di accertamento che le cartelle esattoriali. A) NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO Per la notifica degli avvisi di accertamento la normativa prevede, ai fini fiscali, una diversa disciplina a secondo che si tratti di irreperibilità relativa del contribuente o irreperibilità assoluta del contribuente. 1. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l’art. 140 c.p.c., che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. A tal proposito, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 14/01/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. L’applicazione del suddetto art. 140 c.p.c. è tassativamente prevista, ai fini fiscali, anche dall’art. 60, comma 1, DPR n. 600/1973. Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra di loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, è condizionata al loro integrale adempimento l’efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza n. 359 del 14/01/2002). Infatti, i suddetti adempimenti sono essenziali per la costituzione della fattispecie notificatoria, sicchè la loro mancanza non può considerarsi un semplice vizio ab estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e come tale suscettibile di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in forma viziata, giacchè l’ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentali. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto né con l’art. 24, comma 2, della Costituzione, in quanto l’adempimento di tutte queste formalità è necessario per la tutela del destinatario dell’atto e non è gravoso, risolvendosi in formalità di mera esecuzione, né con l’art. 3 della Costituzione, che prevede la sanatoria nelle varie ipotesi di irregolarità delle notificazioni, in quanto il principio della sanatoria previsto da quest’ultima disposizione si riferisce a fattispecie che non riguardano la radicale inesistenza della notificazione, come nella fattispecie di cui al succitato art. 140 (Cassazione, sentenze n. 4840 del 27/07/1981, n. 221 del 14/01/1982). A norma dell’art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell’atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141, comma 3, c.p.c. tra la consegna a mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorchè il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui all’art. 139, comma 1 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell’atto, sicchè detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. la cui omissione determina l’inesistenza della notificazione stessa (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9325 del 26/06/2002). Infatti, si ha l’ipotesi dell’inesistenza della notifica quando la stessa si traduce in un atto totalmente difforme dal modello legale (Cassazione, sentenza n. 7219 del 17/05/2002). Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 11713 del 27/05/2011, ha stabilito che in caso di omissione di uno dei tre adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (nella specie, mancata affissione dell’avviso della porta dell’abitazione), la notificazione è tuttavia nulla, e non inesistente (per tutte , Cassazione n. 16141/2005 e Cassazione n. 4307/1999). E la nullità resta, in ogni caso, sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante in tal caso realizzandosi nel momento di tale ricezione (Cassazione n. 5450/2005). L’art. 140 cod. proc. civ. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalità l’agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma. La relata di notificazione va, in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ.) e non certo sulla base di una considerazione “atomistica” delle parti che la compongono. Ne consegue che, ove l’agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi (Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3426 del 12/02/2010). Nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del succitato art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione, sentenza n. 4844 del 24/04/1993). 2. Nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile, invece, soltanto l’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifica materia fiscale: “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione” (a seguito delle modifiche inserite dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004). Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre, deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999, n. 4587/1997). Poiché l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla specifica disciplina dettata dal D.P.R. n. 600/73 citato, art. 60, lett. e) (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze n. 10177 del 04/05/2009 e n. 28698 del 03/12/2008). In definitiva, deve rammentarsi un nutrito orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 22677 del 25/10/2007 e sentenze n. 7120/2003, n. 5100/1997, n. 4654/1997, n. 8363/1993). In ogni caso, l’interpretazione del documento contenente l’attestazione del messo notificatore spetta soltanto al giudice di merito, al quale compete altresì la valutazione circa la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, valutazione che costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cassazione, sentenza n. 5100 del 1997). E’ vero che l’attestazione de qua rappresenta il frutto di informazioni assunte dal messo notificatorio presso terzi e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario precedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco, ma fa fede, invece, fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì, per esempio, di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v., tra numerose altre, Cass. n. 3403 del 1996 e n. 4590 del 2000); tuttavia è, innanzitutto, da evidenziare che l’eventuale prova contraria offerta (nella specie, ovviamente, documentale) deve essere valutata dal giudice di merito e che la relativa valutazione è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione (in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 20425 del 28/09/2007). 3. Tutto quanto sopra esposto è applicabile anche per le notifiche alle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 c.p.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1,2 e 3, della Legge 28/12/2005 n. 263), che al terzo comma testualmente dispone: “Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. A tal proposito, la Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, con la sentenza n. 8637 del 30/05/2012, ha precisato che in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulle previsioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale (in tal senso, anche Cassazione, sentenze n. 15856/09, n. 5483/08 e n. 3618/06). In caso contrario, non potrà che farsi ricorso sempre e soltanto al criterio di cui all’art. 60, lett. e), citato più volte (affissione nell’albo del comune del luogo in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale) come precisato dalla Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con la sentenza n. 13016 del 24/07/2012. B) NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI Per la notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente, prima dell’intervento della Corte Costituzionale succitato, l’art. 26, comma 4 (prima comma 3), D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, testualmente disponeva: “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”. Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate disposizioni, nelle ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (cioè “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile”, come recita il denunciato terzo comma dell’art. 26 del DPR n. 602 del 1973), la cartella di pagamento andava notificata applicando non l’art. 140 cod. proc. civ. ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “ assolutamente” irreperibili (lettera e, del primo comma dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, non erano necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, in forza dell’ultimo comma (quinto comma, trasfuso nel più ampio attuale sesto comma) dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 secondo cui “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 nel predetto decreto n. 600 del 1973”, le sopra ricordate modalità di notificazioni previste dalla menzionata lett. e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 erano applicabili non solo, come visto, nelle ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento era solo “relativamente” irreperibile (“nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.”) ma anche in quella in cui detto destinatario era “assolutamente” (cioè oggettivamente e permanentemente) irreperibile. In sostanza, da quanto sopra esposto, risultava che la notificazione, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si poteva eseguire con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicavano le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.; nel secondo caso, quelle previste dalla lett. e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, creando un’assurda disparità di trattamento. Infatti, prima dell’intervento della Corte Costituzionale per la notifica delle cartelle esattoriali il concessionario non doveva fare differenza tra l’irreperibilità “relativa” e quella “assoluta”, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell’art. 26 citato, estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell’atto. La suddetta diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente irreperibile”) non è apparsa alla Corte Costituzionale riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è stato necessario, pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa del destinatario”, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. Appunto per questo la Corte Costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre, n. 600”. Tutto quanto sopra esposto è applicabile anche per le notifiche alle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 c.p.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1,2 e 3, della Legge 28/12/2005 n. 263), che al terzo comma testualmente dispone: “Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’Ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. A tal proposito, la Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, con la sentenza n. 8637 del 30/05/2012, ha precisato che in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulle previsioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale (in tal senso, anche Cassazione, sentenze n. 15856/09, n. 5483/08 e n. 3618/06). In caso contrario, non potrà che farsi ricorso sempre e soltanto al criterio di cui all’art. 60, lett. e), citato più volte (affissione nell’albo del comune del luogo in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale) come precisato dalla Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con la sentenza n. 13016 del 24/07/2012. L’intervento della Corte Costituzionale è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212). Avv. Maurizio Villani Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it