mercoledì 17 luglio 2013

Stop francese alle Mercedes equipaggiate con un gas refrigerante dei condizionatori non conforme alle norme europee

Confermata la legittimità del blocco francese alle Mercedes non conformi alla legge europea in quanto equipaggiate con un gas refrigerante dei condizionatori . Potrebbero essere prese misure per portare tali veicoli in conformità, compreso il ritiro dei mezzi non conformi già venduti sul mercato. Lo rende noto la Commissione Ue dopo una riunione del Comitato Tecnico sui veicoli a motore. Intanto la Francia ha confermato la legittimità del blocco alle Mercedes ma addirittura potrebbe essere imposto anche il ritiro delle auto già vendute. Per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia come al momento non è dato sapere se in Italia siano stati presi analoghi provvedimenti. In ogni caso l’associazione monitorerà l’evolversi della situazione informando tempestivamente i consumatori.

martedì 16 luglio 2013

“No al razzismo” e giurisprudenza. Dare dello «Sporco negro!» integra l’aggravante del razzismo

“No al razzismo” e giurisprudenza. Dare dello «Sporco negro!» integra l’aggravante del razzismo al di là delle finalità per cui si compie il reato. L’aumento di pena scatta comunque se la condotta illecita, ad esempio di lesioni, sia strumentalizzata all’odio etnico senza bisogno di altre indagini È una delle offese più brutte e che più dimostrano razzismo e xenofobia, ma con la giurisprudenza non si scherza e dare dello «sporco negro!» può far scattare l’aggravante del razzismo anche se, per ipotesi, il movente dell’aggressione non risulti la discriminazione razziale. È la sentenza 30525/13, pubblicata il 15 luglio dalla Cassazione a rilevare tale principio che per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, vale la pena diffondere perché la cultura dell’integrazione, a volte passa anche dalla conoscenza di decisioni esemplari come questa. Per determinare l’aumento di pena stabilito dalla cosiddetta “legge Mancino”, infatti, è sufficiente che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all’odio per l’etnia. Se, quindi, c’è stato da parte dell’agente un consapevole comportamento esteriore risoltosi nell’offesa al colore della pelle, ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 3 legge 122/93 non risulta necessaria alcuna indagine ulteriore. Nella fattispecie, i giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell’imputato, secondo cui non c’è prova che il pestaggio cui ha partecipato ai danni di due maghrebini sarebbe a sfondo razzista. Per la verità è dimostrato che l’aggressione è stata posta in essere proprio per allontanare da quella zona della città i nordafricani, e dunque in ragione dell’identità razziale delle vittime. Parimenti tale fatto non rileva ai fini dell’aggravante stabilita dalla “Mancino” che, come detto, si configura ogni volta che, nell’accezione corrente, sussiste un pregiudizio manifesto di inferiorità nei confronti di una razza: l’aumento di pena, dunque, si determina quando la condotta posta in essere si manifesti come una forma consapevole di esteriorizzazione di un sentimento di avversione fondato sulla razza, sull’origine etnica o sul colore della pelle. E ciò quando l’animosità della discriminazione è immediatamente percepibile in base al sentire comune come connaturata all’esclusione di condizioni di parità fra le razze. Non è rilevante allora la mozione soggettiva dell’agente, quando egli pone in essere una condotta di aggressione scegliendo di proposito modalità fondate sul disprezzo razziale.

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi

Scarso rendimento sul posto di lavoro. Non può essere licenziato il dipendente che non raggiunge gli obiettivi anche se esigibili dal datore di lavoro Non è sufficiente per il recesso del lavoratore la prestazione lavorativa inferiore ai minimi contrattuali. Solo se l’azienda dimostra un grave inadempimento degli obblighi si può passare al licenziamento Fantozzi alla riscossa! È il titolo di una celeberrima commedia all’italiana, ma anche di ciò che può accadere al dipendente accusato di scarso rendimento se viene licenziato dopo la lettura della sentenza della Cassazione numero17371/13, pubblicata il 16 luglio. La sezione lavoro della Suprema Corte, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha infatti ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento se non raggiunge gli obiettivi previsti, anche se i risultati risultano eventualmente esigibili da parte del datore. Ai fini della validità del recesso, al contrario, l’azienda deve comunque dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; anche perché il dipendente resta pur sempre obbligato solo a un facere nei confronti del datore. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso con condanna alle spese di causa dell’amministrazione provinciale della provincia autonoma di Bolzano avverso la sentenza della corte d’appello dello stesso capoluogo, con conseguente conferma del mantenimento del posto di lavoro per un tecnico informatico, nonostante il capo dell’ufficio abbia dato una valutazione di insufficienza su ben sei incarichi, rilevando un inadeguato svolgimento delle mansioni rispetto alla qualifica professionale rivestita. Dev’essere specificato, infatti, che tale valutazione negativa da parte del superiore risulta insufficiente al fine di giustificare il licenziamento del dipendente senza valorizzare alcun precedente significativo ai fini della recidiva. Non è sufficiente, inoltre, per il datore provare l’inadeguatezza della prestazione lavorativa rispetto al minimo contrattuale esigibile: è al contrario necessario per l’azienda, in questo caso l’ente, dimostrare la «persistenza» del comportamento inadempiente del (presunto) lavativo. Gli ermellini sottolineano in tal senso sulla scia di altri autorevoli precedenti giurisprudenziali di legittimità, che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento che a norma dell’articolo 1218 del codice civile si presume imputabile a colpa del debitore fino a prova contraria: è vero, sono previsti limiti contrattuali, ma l’obbligazione costituita in capo al dipendente resta in qualche modo di mezzi e non di risultato, mentre l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell'impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore. Nella valutazione del notevole inadempimento da parte del giudice del merito devono poi rientrare anche elementi concreti rilevabili caso per caso, come il grado di diligenza richiesto dal compito e quello utilizzato dal dipendente oltre che l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e i fattori socio-ambientali.

lunedì 15 luglio 2013

Cartella di pagamento di Equitalia nulla se notificata con raccomandata ar

Cartella di pagamento di Equitalia nulla se notificata con raccomandata ar. La Corte tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente per una cartella relativa all’Irpef Sulla scia di altri precedenti giurisprudenziali in materia di notifica a mezzo posta della cartella di pagamento Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala la sentenza n. 247/2013 della Corte Tributaria Provinciale di Roma che ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento Irpef notificata dal concessionario della riscossione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento notificata da Equitalia a mezzo del servizio postale. Per i giudici della corte capitolina, la cartella di pagamento al pari degli altri avvisi non è un atto processuale e, come tale, non può essere oggetto di invio mediante raccomandata. Ciò perché, dallo sviluppo normativo che ha portato all'attuale formulazione della norma, si evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell'esattore che provvedeva all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo due fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal concessionario – esattore all'agente postale e successivamente notifica da parte dell'agente postale che agisce come ausiliario dell'agente notificatore, mentre a far data dal 01/07/1999 l'intenzione del legislatore e' stata quella di escludere l'esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio postale e conseguentemente l'agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all'agente postale secondo le fasi sopra descritte, ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al d. lgs. n. 112 del 13/0411999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.

Perché si dovrebbe mettere la password della propria mail o di Facebook nel testamento

Perché si dovrebbe mettere la password della propria mail o di Facebook nel testamento. Le risorse digitali sono diventate preziose come i beni materiali e devono essere inclusi in testamenti e lasciti della gente Uno studio legale di Adelaide sta consigliando ai suoi clienti di includere nei loro testamenti nomi utente e password per le loro mail, banking online, blog, Instagram e account dei social media. Ed è un consiglio corretto, per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, perché i parenti e gli eredi in generale con l’avvento delle nuove tecnologie che hanno pervaso la vita quotidiana della generalità dei cittadini, sono esposti a ulteriori dolori e difficoltà quando si cerca di gestire i beni virtuali del caro estinto. Non è sbagliato, infatti, ai giorni d’oggi raccomandare ai propri clienti di prendere in considerazione la loro presenza online e le istruzioni di cui hanno bisogno i parenti o gli esecutori testamentari ad esempio con i nomi di domini, password e foto. Molte persone, infatti, sottovalutano tutti gli aspetti connessi a ciò che resta di noi nel mondo della virtualità dopo il trapasso a miglior vita perché nessun gestore di social network o di posta è in grado, ad oggi, di avvisare i parenti in caso di morte dell’utente anche perché nella generalità dei casi non è possibile identificare i prossimi congiunti. Ovviamente chi è presente sui social network deve prestare la massima attenzione a conservare per iscritto nel modo più sicuro i propri dati identificativi. L’avvocato di Adelaide ha anche messo in guardia i clienti a seguire la sicurezza di base su internet e mantenere le proprie password separati dai propri nomi utente per prevenire il furto di identità dopo la morte. Allo stesso tempo, mentre c’è chi consiglia di salvaguardare i proprio dati identificativi dopo la morte, c’è chi tra i professionisti del web, sta preparando propri testamenti digitali perché vuole proteggere in modo permanente la propria reputazione online e quindi dopo la morte. Alla luce di tali giuste considerazioni e della utilità connessa al fatto di lasciare i propri identificativi agli esecutori testamentari o ai futuri eredi è corretto però garantire con una normativa ad hoc, che dovrebbe essere presa in considerazione dal legislatore, la tutela anche dopo la morte della massima sicurezza e della riservatezza di tutti coloro che operano sul web.

domenica 14 luglio 2013

La Tarsu delle camere d’albergo deve essere parificata a quella delle civili abitazioni

La Tarsu delle camere d’albergo deve essere parificata a quella delle civili abitazioni. Importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che ha condannato il Comune (nella fattispecie Gallipoli) a riliquidare la tassa assimilando la superficie adibita ad unità abitativa a quella delle civili abitazioni La sentenza 227/02/2013 depositata il 10 luglio scorso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione Seconda – (Pres. Dott. Mario Fiorella e Rel. Avv. Pierluigi D’Antonio) nella causa di opposizione a cartella esattoriale notificata all’hotel Costa Brada di Gallipoli (immobiliare Sant’Anna s.p.a.), difeso dall’avvocato Maurizio Villani, ha confermato il principio che le stanze di un albergo devono essere parificate a quelle di una civile abitazione per la tassazione Tarsu. Nell’accogliere questa doglianza dedotta a motivo di ricorso da parte della società i giudici tributari hanno, infatti, evidenziato che “appare irragionevole che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli prodotti ordinariamente nella propria abitazione” ed hanno condannato il Comune di Gallipoli a riliquidare la Tarsu assimilando la superficie adibita ad unità abitativa a quella delle civili abitazioni. Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea che si tratta di un’importante sentenza soprattutto in vista della Tares e della riforma della finanza locale.

Strano effetto collaterale di una nazione che invecchia. I pannolini per adulti supereranno i pannolini per bambini entro il 2020 a causa dell’invecchiamento della popolazione

Strano effetto collaterale di una nazione che invecchia. I pannolini per adulti supereranno i pannolini per bambini entro il 2020 a causa dell’invecchiamento della popolazione. Accadrà in Giappone, ma anche l’Italia non sarà da meno La vendita di pannolini per adulti è destinata a superare quella dei pannolini per bambini in Giappone entro il 2020. È solo uno dei possibili scenari per una nazione in cui oltre il 20 % della popolazione è over sessantacinquenne. Il giornale Nikkei ha riportato la notizia che a causa di tali previsioni, le società produttrici di tali beni – in particolare Daio e Nippon Paper - stanno investendo negli impianti di produzione dei loro "prodotti per l'incontinenza" in preparazione di un aumento atteso della domanda. Quartz.com ha evidenziato che il mercato pannolino per adulti è in crescita del 10 % su base annua e rastrelli circa 1,4 miliardi dollari all'anno – anche perché possono costare fino a due volte e mezzo il prezzo dei pannolini per bambini. Il Giappone ha una delle popolazioni con il più rapido invecchiamento nel mondo industrializzato e ci sono serie preoccupazioni su come i cittadini anziani che hanno bisogno di cure potranno essere curati negli anni a venire. In una sorprendente statistica riportata dal quotidiano Telegraph, quasi un quarto di tutti gli arresti per taccheggio a Tokyo lo scorso anno, hanno visto coinvolti pensionati di età superiore ai 65 anni. Più di 3.320 pensionati sono stati arrestati dalla polizia, surclassando per la prima volta il numero di adolescenti detenuti nello stesso anno (3.195). Circa il 70 % dei furti riguardano il cibo, evidenziando la crescente povertà tra i pensionati che vivono da soli a Tokyo. Se ciò accade in Giappone, che nonostante la crisi costituisce una delle economie più solide al mondo, per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, c’è ancor di più da preoccuparsi in Italia perché anche il Nostro Paese è uno di quelli tra i paesi industrializzati in cui il tasso d’invecchiamento globale della popolazione cresce maggiormente senza che a ciò corrisponda la predisposizione di adeguate misure preventive che sappiano cogliere in prospettiva tale ineluttabile dato. Non si tratta, quindi, solo di adeguare il sistema pensionistico, ma è tutto il sistema del Welfare che deve essere improntato ad un futuro in cui la popolazione anziana e quindi meno produttiva avrà raggiunto livelli numerici ben superiori a quelli attuali.