venerdì 9 agosto 2013

Richieste di protezione internazionale perseguitati per omosessualità sono triplicate tra il 2009 e il 2012

Richieste di protezione internazionale perseguitati per omosessualità sono triplicate tra il 2009 e il 2012 L'omosessualità è sempre più richiamata tra i motivi per le richieste di asilo in Italia. A sostenerlo Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti", in base ai dati dell'Osservatorio sull'Immigrazione dell'associazione da anni impegnata nella tutela degli stranieri. Secondo un'analisi del numero dei nuovi richiedenti lo status di rifugiato per protezione umanitaria che sostengono di essere perseguitati a causa del loro orientamento omosessuale, le domande in tal senso sono aumentate sino triplicare dal 2009 al 2012. Secondo Amnesty International, in ben 78 paesi al mondo l’omosessualità è considerata un reato e addirittura in ben sette di questi (Arabia Saudita, Iran, Mauritania, Sudan, Yemen e negli stati della federazione della Nigeria che applicano la sharia e nelle zone meridionali della Somalia) i rapporti fra persone dello stesso sesso sono puniti con la pena di morte. Nel suo rapporto annuale 2013, l’associazione ha continuato a denunciare violazioni dei diritti umani, aggressioni, intimidazioni e discriminazioni nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (Lgbti) in più di 40 paesi (Albania, Armenia, Bahamas, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Cile, Croazia, Danimarca, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guyana, Iran, Iraq, Italia, Giamaica, Lettonia, Libano, Liberia, Lituania, Macedonia, Malawi, Moldova, Montenegro, Nigeria, Russia, Serbia, Sudafrica, Taiwan, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uruguay, Zimbabwe). Lo “Sportello dei Diritti", ricorda che chi propone tale tipo d'istanza deve dimostrare che può temere per la sua sicurezza nel suo paese di origine.

giovedì 8 agosto 2013

Incendi e roghi. La storia si ripete ogni anno. Pericolo diossina

Incendi e roghi. La storia si ripete ogni anno. Pericolo diossina. Lo "Sportello dei Diritti" invita a denunciare gli "incendiari" e si rivolge a tutte le autorità impegnate ad avviare controlli a tappeto per punire piromani, ma anche gli agricoltori e i proprietari di terreni che bruciano le cosiddette "stoppie" Abbiamo ricevuto il grido disperato di una donna, una madre di Casarano nel sud leccese, che dovrebbe essere l'urlo di migliaia di cittadini indignati, preoccupata per la propria salute e quella della propria famiglia e dei suoi figli, perché nel suo comune, ma in tutto il Paese dal Sud sino al Nord, come ogni anno nella stagione "secca" migliaia di ettari di territorio vengono bruciati con danni immensi non solo per il patrimonio silvestre ed agricolo, ma anche per la salute pubblica, perché ogni giorno, in particolare in questo periodo dell'anno che per ovvie ragioni climatiche favorisce l'estendersi degli incendi, centinaia di centri urbani italiani, su tutti quelli a vocazione agricola, sono assediati da una coltre di fumi densi e tossici che sospinta dai campi o dalle aree boschi e limitrofe invadono anche quelle abitate, spingendosi in non rari casi sino al nucleo cittadino. Ancora una volta, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” é costretto ad evidenziare come l'elevata incidenza di cause dolose all'origine degli incendi sia il fattore più preoccupante non solo perché i piromani ed i soggetti senza scrupoli che, senza un minimo di senso di rispetto del territorio, sperano ancora di lucrare attraverso la cancellazione di interi tratti del nostro paesaggio, spesso sottoposto a vincoli speciali, per subdoli interessi edilizi, ma anche perché ancora oggi la popolazione agricola di intere regioni, per ragioni culturali assolutamente obsolete e retrograde é convinta che il bruciare le cosiddette "stoppie" sia un modo come un altro, o forse l'unico, per eliminare erbe infestanti e concimare i terreni. Al di là di queste, che secondo l'agronomia moderna costituiscono credenze popolari di medievale memoria, il dato più preoccupante che quando si appicca un incendio apparentemente controllato, non solo si rischia di non riuscire a mantenerlo sotto controllo con conseguenze anche tragiche, ma il più delle volte vengono bruciati rifiuti come vecchie gomme abbandonate, teli di plastica, eternit, e chi più ne ha più ne metta che producono diossina e particelle tossiche o altamente velenose o addirittura cancerogene. Ecco perché anche quest'estate, quando il Paese é arso da innumerevoli focolai, siamo costretti ad invitare tutti i cittadini a denunciare prontamente non solo i piromani e i soggetti senza scrupoli, ma anche tutti quei proprietari di terreni e coltivatori che danneggiano il territorio e la salute pubblica con la prassi delle stoppie bruciate e ci rivolgiamo a tutte le autorità impegnate nella prevenzione e negli interventi contro gli incendi a partire dal Corpo Forestale dello Stato, sino ai Vigili del Fuoco, affinché amplifichino i controlli su tutto il territorio nazionale segnalando immediatamente all'autorità giudiziaria tutti i soggetti che siano ritenuti responsabili di questo scempio.

mercoledì 7 agosto 2013

Pensionati e debiti. É pignorabile solo il quinto della quota di pensione netta mensile che eccede il minimo vitale.

Pensionati e debiti. É pignorabile solo il quinto della quota di pensione netta mensile che eccede il minimo vitale. Diversa la disciplina in materia di pignorabilità degli stipendi anche dopo la decisione della Corte Costituzionale: tocca al giudice dell’esecuzione, caso per caso, stabilire l'importo che non può essere pignorato, perché il legislatore non ha stabilito i criteri. E la Cassazione auspica un intervento per coprire il vuoto normativo Un piccolo sospiro di sollievo contro i famelici creditori per i pensionati ed in particolare per quelli in maggiore difficoltà e sono tanti, tantissimi in questo grave momento di recessione, arriva dall'importante precedente stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione 18755/13, pubblicata il 7 agosto. Con la decisone in questione i giudici della terza sezione civile hanno stabilito il principio che Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti", ritiene assolutamente equo e logico, secondo cui la pensione può essere pignorata soltanto nella misura di un quinto della quota di pensione netta mensile che eccede il minimo vitale. E ciò anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 506 del 2002: le differenze con l’esecuzione sullo stipendio sono tuttora vigenti. Mentre non é possibile stabilire a priori la somma che non può essere oggetto della procedura di espropriazione in assenza di una normativa ad hoc. In tal senso, gli ermellini segnalano il vuoto normativo sottolineando «l’inerzia» del legislatore. Tocca, quindi, al giudice dell’esecuzione decidere caso per caso. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso del creditore procedente, che aveva avviato la procedura di pignoramento presso terzi, in particolare nei confronti dell’istituto previdenziale che eroga la pensione alla debitrice. Rigettata l'eccezione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto ritenere pignorabile l'intera somma residua risultante dalla differenza tra l’importo della pensione e l’importo minimo assolutamente impignorabile (fermo restando che in ogni caso questa parte, ritenuta pignorabile, non possa superare i limiti del quinto dell’importo netto della pensione). È giusto invece il calcolo del Tribunale che di fronte alla pensione di reversibilità pari a 620,61 euro, ne ritiene intangibili 525,89 a titolo di minimo vitale, prendendo come parametro quello della legge finanziaria dell’epoca, e poi dichiara pignorabile nei limiti del quinto la differenza fra i due importi. Pochino rispetto al credito vantato pari a quasi 18 mila euro. Ma dura lex sed lex e il creditore procedente non può andare oltre. I giudici di legittimità ricordano che la Corte Costituzionale, con la sentenza sopra menzionata, ha voluto mantenere netta la differenza nell’ambito dell’espropriazione forzata fra retribuzioni e pensioni, laddove il trattamento previdenziale risulta comunque connotato dal principio di solidarietà sociale stabilito dall’articolo 38 della Costituzione.É ovvio che in assenza di parametri legali certi e prestabiliti, é quantomai necessario l'intervento del legislatore ad individuare il metodo per stabilire la soglia sotto la quale il beneficio non può essere aggredito dal creditore procedente (con l’eccezione dei crediti qualificati). Non esistono oggi criteri applicabili in modo diretto, in primis quello che rimanda alla pensione sociale. Lo stesso giudice di merito utilizza il baremes del minimo vitale indicato dalla Finanziaria dell’anno in corso per avere un riferimento senza ritenere che sia quello il parametro prescelto dal legislatore. Ad ogni modo, il creditore che eccede nella procedura di espropriazione forzata viene stoppato definitivamente dalla decisione della Suprema Corte.

martedì 6 agosto 2013

La Cassazione riconosce nuovamente il danno «esistenziale».

La Cassazione riconosce nuovamente il danno «esistenziale». In caso di sinistro mortale ai congiunti superstiti si presume come voce di danno a prescindere da quello morale La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale desumere che i familiari più stretti hanno patito una sofferenza tale da cambiare la loro vita Un importante inversione di rotta nella giurisprudenza della Suprema Corte, si spera definitiva, che s'inserisce nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa l'ammissibilità di voci di danno diverse dal "biologico" e dal "morale", seppure non autonome, nella categoria di quello non patrimoniale. Per tali ragioni Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene doveroso segnalare la sentenza 18659/13, pubblicata il 6 agosto dalla Corte di Cassazione. I giudici della terza sezione civile, partendo dall'assunto che il danno esistenziale non costituisce una «categoria autonoma» di pregiudizio non patrimoniale, ma resta comunque «un sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria», ritengono che questo tipo di lesione dev'essere risarcita ai congiunti della vittima del sinistro stradale anche se in loro favore è stato riconosciuto anche il danno morale, laddove quest’ultima voce non sia espressamente estesa anche ai profili relazionali, ma risulti limitata a compensare il patema d’animo conseguente al sinistro. In tal senso, gli ermellini rilevano una circostanza che dovrebbe ritenersi inequivocabile, ma che forse una giurisprudenza troppo restrittiva aveva escluso, ossia che la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale desumere secondo quanto stabilito dall'articolo 2727 del codice civile, che i parenti di chi è morto nell’incidente stradale hanno patito una sofferenza interiore tale da cambiar loro la vita e a indurli quindi a scelte esistenziali che diversamente non avrebbero compiuto. E nella causa per il risarcimento spetta al danneggiante dimostrare l’inesistenza di un pregiudizio siffatto. Nel dettaglio, é stato rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto dall’assicurazione contro la liquidazione del danno esistenziale in favore di genitori e fratelli del giovane che era deceduto a causa di un’assurda gara fra automobilisti su una strada di provincia, sfida improvvisata alla quale era del tutto estranea l'incolpevole vittima. Nella fattispecie, risulta confermata la sentenza della Corte d’Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado per l'appunto riconoscendo ai congiunti superstiti della vittima del sinistro anche il danno esistenziale. L’atto di citazione nel quale era stato richiesto il risarcimento di «tutti i danni», fra i quali quelli «materiali, biologici e morali» ha fatto rientrare anche quella voce nel petitum. In tal senso, stabiliscono i giudici del Palazzaccio, non conta che gli attori abbiano domandato soltanto in sede di conclusioni il cosiddetto “danno esistenziale”. É sufficiente chiedere prima il risarcimento di tutti i danni e poi specificare in corso di causa i peculiari aspetti che tali pregiudizi hanno assunto nel caso particolare. Bocciata, quindi, l'eccezione della compagnia assicurativa circa la mancata prova del danno esistenziale. L’uccisione di un parente a causa di un incidente stradale determina il danno non patrimoniale nei confronti dei prossimi congiunti. Significativa, peraltro, é la motivazione dei giudici di Piazza Cavour nello spiegare che la lesione del vincolo parentale viola il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che connota la famiglia nucleare; si tratta, infatti, di un valore protetto dalla Costituzione laddove la comunità familiare costituisce il luogo dove si esplica la personalità di ciascuno attraverso la quotidianità della vita.In definitiva: il danno esistenziale costituito dall’alterazione delle abitudini di vita da parte degli stretti congiunti si presume, senza necessità di dimostrare caso per caso l’intensità dell’affetto. Ma v'é di più: doveva essere l’assicurazione a fornire la prova contraria.

Connettore difettoso: BMW richiama 143.000 vetture in Cina. Lo "Sportello dei Diritti" chiede se il difetto riguardi tutte le serie "5"

Connettore difettoso: BMW richiama 143.000 vetture in Cina. Lo "Sportello dei Diritti" chiede se il difetto riguardi tutte le serie "5" La BMW si prepara a un richiamo preventivo per 143.000 autovetture BMW in Cina. Il motivo dichiarato: un connettore difettoso nel servosterzo, perché forse potrebbe arrugginire. Colpita è la BMW Serie 5 a passo lungo. Secondo quanto dichiarato dalla Cina Quality Supervision (AQSIQ) lunedì a Pechino, il connettore difettoso nel sistema del servosterzo potrebbe costituire un rischio per la sicurezza. Le vetture interessate della versione Serie 5 a passo lungo sono state prodotte a partire da agosto 2009 sino ad agosto 2012 nella joint venture con Brilliance casa automobilistica cinese con sede a Shenyang. Sulle strade allagate, per quanto é dato sapere, in circostanze estreme potrebbe penetrare acqua nel connettore, così corrodendo ed eventualmente compromettendo il funzionamento del servosterzo. Il ritiro avrà inizio a partire dal 23 settembre. BMW Brilliance si occuperà della sostituzione della componente difettosa. Ancora una volta lo “Sportello dei Diritti” che, come é noto, é impegnato anche in una costante attività di monitoraggio internazionale sulle questioni che riguardano la tutela dei consumatori, chiede a BMW per il tramite del presidente e fondatore, Giovanni D'Agata, se il difetto rilevato in Cina sia circoscritto alle autovetture prodotte nel paese asiatico o se riguardi genericamente il modello "serie 5" e se in caso affermativo di provvedere immediatamente alla sostituzione della componente anche per quelle circolanti in Europa.

Ancora una sentenza che sulla scia della Cassazione "stoppa" Equitalia sulla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta

Ancora una sentenza che sulla scia della Cassazione "stoppa" Equitalia sulla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta che é inesistente se la consegna dell’atto é effettuata da chi non è abilitato. Esclusa la sanatoria. L'esattore non é legittimato alla notifica a mezzo raccomandata fin dal 1999 Ancora una nuova decisione che boccia Equitalia in materia di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale. Questa volta, rileva Giovanni D'Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, é la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 191/04/12 che conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata per posta dall’agente della riscossione. Anche per la corte di capitanata, l’incombente della consegna dell’atto impositivo effettuato da un soggetto non abilitato determina l’inesistenza della notifica. Non vi é dubbio, infatti, rilevano i giudici tributari, che la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza 563/94, abbia chiarito che se la notificazione risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, nessuna sanatoria può avvenire. La Commissione Tributaria del capoluogo dauno ha ritenuto in tal senso che il legislatore ormai dal lontano primo luglio 1999 abbia voluto escludere l’esattore, oggi concessionario della riscossione, dalla facoltà di notificare mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario, é fuor di dubbio che si esula dal procedimento stabilito dalla legge. A nulla valgono le doglianze di Equitalia che cita la sentenza 14327/09 della Cassazione laddove la controparte lamentava il difetto di notifica per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia da lui ricevuta, circostanza che al contrario determina una nullità sanabile.

Made in Italy: sequestrate in Spagna 17 false Ferrari che erano state messe in vendita tramite internet

Made in Italy: sequestrate in Spagna 17 false Ferrari che erano state messe in vendita tramite internet Ben 17 Ferrari false e due imitazioni di auto sportive Aston Martin sono state sequestrate dalla polizia spagnola in due officine nei dintorni di Valencia. Il maxi sequestro delle vetture che riproducevano grossolanamente i modelli F 430, F 430 Spider e F 458, è stato effettuato in due fabbriche clandestine nella comunità autonoma Valenzana ad Algemesi e Albalat dels Sorells. I falsari confezionavano da soli gli elementi in vetroresina per trasformare normali vetture sportive, anche di piccola cilindrata e con motore anteriore, nei bolidi di Maranello. Per gli accessori delle auto come i cerchi e parte della tappezzeria i falsari ricorrevano a fornitori all'estero o ai cataloghi dei ricambi. Inoltre in una delle due officine era inoltre stato allestito un centro di 'riproduzione' dei marchi Ferrari e Aston Martin, dove gli stemmi e le scritte venivano replicate in modo approssimativo. Le auto, completate, erano poste in vendita tramite internet, con prezzi che raggiungevano i 40mila euro. Gli acquirenti delle false Ferrari erano perfettamente al corrente che si trattava di grossolane imitazioni, ma ricorrevano lo stesso a questa soluzione per poter ostentare un'auto apparentemente 'esclusiva'. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rileva ancora una volta come il Made in Italy in particolare le sue eccellenze siano sotto attacco e come sia sempre più necessario un efficace sistema di protezione a livello europeo.