domenica 2 marzo 2014

Centinaia di oggetti dimenticati ogni giorno sui treni. Smartphone e zaini tra gli oggetti più dimenticati

Centinaia di oggetti dimenticati ogni giorno sui treni. Smartphone e zaini tra gli oggetti più dimenticati. Centinaia di oggetti sono dimenticati ogni giorno su treni e stazioni del Paese. Zaini e smartphone per lo più. L'anno scorso, decine di migliaia di oggetti sono stati dimenticati o abbandonati nelle stazioni e sui treni in Italia, più di un centinaio al giorno. Tra gli oggetti più dimenticati vi sono spesso zaini, borse e trolley con i loro contenuti. A seguire vi sono cellulari, giacche, ombrelli, berretti, chiavi, libri, sciarpe. Certo è quasi sempre facile risalire a chi smarrisce il proprio cellulare. Ma alcuni oggetti dimenticati sono veramente insoliti, come una protesi della gamba o una sedia a rotelle. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che gli oggetti smarriti rinvenuti dal Personale aziendale sui treni sono consegnati al Capo Stazione della stazione a fine corsa. I Capi Stazione provvedono al trasferimento degli oggetti rinvenuti presso la stazione Centrale. Per le Autolinee tali oggetti, rinvenuti dal Personale aziendale sugli autobus e/o nei pressi delle fermate, sono consegnati al Responsabile del servizio Autolinee. Il Capo della Stazione Centrale e il Responsabile del servizio Autolinee hanno la responsabilità di registrare e catalogare gli oggetti rinvenuti, di riporli in un luogo adatto al deposito e di custodirli. Gli oggetti smarriti restano in deposito 1 mese. Possono essere reclamati e ritirati dai proprietari. Nel caso sia certa la proprietà dell’oggetto smarrito, per la presenza di carta di identità o altro documento, e il proprietario sia rintracciabile, i Responsabili addetti provvederanno a informare l’interessato per il ritiro. Decorso il termine di deposito di 1 mese, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa prevista dal Codice Civile, il Capo Stazione Centrale e il Responsabile del servizio Autolinee provvedono a consegnare gli oggetti non reclamati, rispettivamente, all’Ufficio Oggetti Rinvenuti dei Comune di arrivo dei treni.

Film di propaganda nazista su YouTube. Intervengano i gestori

Film di propaganda nazista su YouTube. Intervengano i gestori Una serie di video di propaganda nazista quali "Ebreo Suss", "Gioventù hitleriana Quex" o "Io accuso", ancora oggi in Germania sono facilmente accessibili sulla rete. Questi cosiddetti “film” riservati sono per lo più razzisti, antisemiti, ed incitanti all'odio o riportano contenuti di glorificazione della guerra. In Germania, queste pellicole naziste possono essere visualizzate solo sotto la guida di uno storico e quindi solo in pubblico, in occasione di una lezione scientifica che veda un’introduzione e un dibattito dopo il film. I diritti per i film sono detenuti dalla fondazione Wiesbaden Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Per il portale video più famoso al mondo, YouTube, il problema è già noto. Tanto che la portavoce di YouTube, Mounira Latrache ha dichiarato "Siamo in contatto, da lungo tempo con la Fondazione Murnau ". Ed è alla ricerca di una soluzione al problema con la Fondazione. La questione principale, come già in passato è stata sollevata per altri tipi di contenuti postati è che YouTube non può filtrare in anticipo tali film. "Ogni minuto, in questo momento sono caricati in tutto il mondo 100 ore di video", dice Latrache. Ed è praticamente impossibile, quindi, un filtro preventivo. Fondamentalmente, per YouTube la libertà di espressione è importante. Tuttavia, gli utenti registrati possono segnalare i film che presentano problemi, dopodiché saranno esaminato nel merito ed eventualmente cancellati. Questo è esattamente ciò che la Fondazione Murnau regolarmente sostiene come dice Ernst Szebedits il capo esecutivo. La "Gioventù hitleriana Quex" è visto più e più volte su YouTube. Questa volta è stato pubblicato da un utente con l'alias "PropagandaleiterBG" e cliccato più di 2000 volte. Anche il famoso film "Jud Suess" di Veit Harlan può essere visto integralmente ed ha ottenuto finora quasi 35 000 visualizzazioni. La possibilità di accedere online, e quindi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo della terra, purché si abbia una connessione alla rete, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, pone seri problemi quando si tratta della diffusione di momenti della storia così delicati che necessitano di una conoscenza approfondita degli eventi. Non si può permettere di lasciare alla mercè e senza alcun filtro di chiunque, e quindi di giovani e giovanissimi, un passato così tragico che in momenti della storia quale quello di crisi che stiamo vivendo potrebbe portare a comportamenti emulativi anche nel Nostro Paese dove l’antisemitismo ed il nazifascismo continuano a trovare ancora adepti. Ecco perché chiediamo la massima attenzione ai gestori di YouTube affinchè provvedano alla rimozione immediata di questo tipo di contenuti.

Novità Fiscali 2014. Lo “Sportello dei Diritti” fa il punto per i contribuenti

Novità Fiscali 2014. Lo “Sportello dei Diritti” fa il punto per i contribuenti Da lunedì 03 marzo 2014 entreranno in vigore alcune novità fiscali, che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e l’avvocato tributarista Maurizio Villani, sinteticamente, di seguito ritengono opportuno ricordare alla platea dei contribuenti. A) ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Nel D.L. approvato ieri è stata salvata la proroga sulla sanatoria delle cartelle esattoriali. Infatti, si potrà sanare la propria posizione fino al 31 marzo 2014. Inoltre, la disposizione interviene anche sul termine collegato della sospensione della riscossione, in quanto non solo si potranno rottamare le proprie cartelle esattoriali entro il 31 marzo 2014, rivolgendosi agli sportelli di Equitalia, ma la riscossione resterà sospesa fino al 15 aprile 2014. Tutti i contribuenti interessati dovranno attivarsi personalmente presso le sedi di Equitalia e resta invariata la modalità di pagamento in unica soluzione. A poter essere regolarizzate senza interessi saranno anche le ingiunzioni fiscali emesse dalle società di riscossione diverse da Equitalia. Dal punto di vista operativo nulla cambia per quanto riguarda gli importi di pertinenza dell’Amministrazione Finanziaria e degli Enti Territoriali, per cui le istruzioni fornite da Equitalia con la direttiva n. 37/2014 restano integralmente confermate. Le cartelle derivanti dal mancato pagamento di multe stradali potranno essere estinte risparmiando solo gli interessi di mora. Il beneficio della sanatoria attiene solo allo sconto relativo agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo dovuti, attualmente, nella misura del 4% annuo e degli interessi di mora dovuti, dal 1° ottobre 2009, nella misura del 5,2233% annuo. In ogni caso, non si possono sanare le somme dovute agli Enti Previdenziali (INPS ed INAIL), così come rimangono escluse dalla sanatoria le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti. La legge di stabilità ha ammesso la facoltà di saldare i conti con il fisco per i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali relative a tasse e multe stradali non pagate purchè affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013. B) MEDIAZIONE TRIBUTARIA Per gli avvisi di accertamento che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate da lunedì 03 marzo 2014 si applicheranno le nuove disposizioni sulla mediazione tributaria. Infatti, la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 47, art. 1 comma 611) ha introdotto alcune importanti modifiche all’art 17 bis del D. Lgs. 546/92 – rubricato “il reclamo e la mediazione”. In particolare, a seguito delle ulteriori indicazioni operative fornite dalla circolare 1/E del 12 febbraio 2014, le modifiche saranno così strutturate: a) la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; b) a prescindere da una richiesta di parte, sono sospese ex lege sia la riscossione che il pagamento delle somme dovute in relazione all’atto impugnato; c) è prevista l’applicazione “delle disposizioni sui termini processuali” (ad esempio la sospensione feriale o le regole per il computo dei termini); d) la mediazione tributaria si applica anche alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Con un rinvio a quanto già specificato con la prima circolare introduttiva della mediazione tributaria (n. 9/E del 19 marzo 2012), l‘Agenzia afferma che si tratta di “primi chiarimenti” sulla nuova procedura. Il documento fornito dall’Agenzia non lascia dubbi sulla decorrenza di tali modifiche: <>. Di notevole importanza – oltre che fonte di numerose problematiche in itinere – la precisazione relativa all’applicazione delle precedenti disposizioni, con riferimento alle procedure attivate antecedentemente al 2 marzo 2014. Si pensi, ad esempio, a tutti coloro che hanno ritenuto fino ad oggi necessario comparire personalmente in giudizio, e che, a tenore della vecchia formulazione della norma si sono visti limitati e eliminati dal contraddittorio in virtù della precedente “inammissibilità” in luogo della corretta ed attuale “improcedibilità”. C) DELEGA FISCALE Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di delegazione fiscale, volta a realizzare un sistema tributario equo, trasparente ed orientato alla crescita. La legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da quella data decorreranno i dodici mesi di tempo a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di attuazione. Nel seguire la struttura della legge di delegazione, si scorgono le seguenti modifiche che dovranno essere attuate in tema di: - revisione del catasto; - stima e monitoraggio dell’evasione fiscale; - monitoraggio e riordino delle disposizioni di erosione fiscale; - disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale; - gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli; - semplificazione; - revisione del sistema sanzionatorio; - rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo; - revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli Enti Locali; - revisione dell’imposizione d’impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; - previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; - razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta; - razionalizzazione dell’iva e di altre imposte dirette; - fiscalità energetica ed ambientale; - giochi pubblici. In particolare per quanto riguarda la riforma del processo tributario, si spera che il legislatore sottragga la gestione dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, affidandola al Ministero della Giustizia o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al tempo stesso metta sullo stesso piano processuale il cittadino-contribuente ed il fisco, senza limitare il diritto di difesa e consentendo l’utilizzo delle testimonianze e del giuramento.

Nuovo orientamento della Cassazione sulla motivazione del classamento degli immobili. È obbligatoria per gli atti catastali

Nuovo orientamento della Cassazione sulla motivazione del classamento degli immobili. È obbligatoria per gli atti catastali L’obbligo della motivazione si estende agli atti catastali, trattandosi di provvedimenti amministrativi che, al lume soprattutto del nuovo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, non possono più riportare ai fini del classamento i soli dati catastali degli immobili. Gli atti di classamento non possono più avere come motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono incontestabilmente provvedimenti di natura valutativa e come tali devono essere adeguatamente motivati. Questo è il nuovo principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014 - che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”segnala con una nota a commento degli avvocati tributaristi Maurizio Villani e Iolanda Pansardi - ha mutato oramai orientamento ed, in una vicenda relativa ad un riclassamento di cui all’art. 3, comma 58 della legge 662/96, ha dichiarato illecito il comportamento dell’agenzia quando, pur enfatizzando e descrivendo il rinnovato contesto urbano nel quale si trova l’immobile riclassificato, omette la precisa indicazione dell’atto. La Corte di cassazione ha affrontato quindi il delicato tema delle modalità con cui era stato operato il riclassamento, specificando che il fatto che l’agenzia avesse tenuto conto dei parametri costruttivi dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che la comprende, nonché del livello di capacità reddituale degli immobili della zona ma anche, appunto, dei significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, non è sufficiente a motivare la nuova rendita. Infatti, per quanto riguarda il contesto, occorre indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri della microzona, mentre per quanto riguarda l’immobile in sé e per sé si devono indicare le trasformazioni edilizie avvenute. Tale orientamento non fa altro che ricollegarsi al precedente indirizzo delineato con sent. n. 9629 del 13 giugno 2012 (sent. n. 4507 del 25 febbraio 2009), che ha stabilito che gli uffici, quando procedono all'attribuzione (d'ufficio) di un nuovo classamento a un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, devono specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa. Nella prima ipotesi gli uffici sono obbligati a indicare le trasformazioni intervenute, mentre nell'altra devono indicare gli atti con cui hanno provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo in tal modo chiara la conoscenza dei presupposti del nuovo classamento da parte del contribuente. Ciò vuol dire che la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve indicare con chiarezza se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando così l'analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dello stesso art. 1, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 58, della legge 662/1996, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando così la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento. Del resto, anche in tema di procedura Docfa (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), l’orientamento della Cassazione è sempre fermo nel ribadire che tutta l’attività amministrativa deve comunque sottostare all’obbligo di esporre i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, ovvero l’obbligo di motivazione che è alla base di qualsiasi atto impositivo e costituisce elemento centrale e qualificante attraverso cui l’Ufficio rende palese il ragionamento in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento e a dargli un determinato contenuto in linea con la previsione di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge 241/1990. Ed infatti, con sentenza n. 3394 del 13 febbraio 2014, stabilisce che il classamento di un’unità immobiliare non deve essere solo comunicato, ma occorre anche fornire gli elementi che spieghino perché la proposta del contribuente è stata rifiutata. In particolare, l’Agenzia del Territorio aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva dato torto all’Amministrazione in relazione alla qualificazione di un’abitazione come A/2 (civile) invece di A/4 (popolare) come richiesto dal contribuente che aveva infatti presentato un Docfa con il quale proponeva un classamento della propria abitazione (dopo importanti lavori di ristrutturazione) come «abitazione popolare». Orbene, <>. Peraltro, già con ordinanza 20 giugno 2013, n. 15495, sempre in procedura Docfa gli Ermellini esprimono un principio di diritto che in linea con quanto stabilito, secondo il recente orientamento di cui sopra (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9629 del 13/06/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19820 del 13/11/2012), mette in risalto la specificità del procedimento volto ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza: procedimento caratterizzato dall'impulso eminentemente officioso e connotato da peculiari presupposti e dettagliate procedure (differenziati per ciascuna delle varie causali "tipiche" normativamente previste) di cui non è possibile che non sia dato esplicito conto nel provvedimento terminale della procedura, onde consentire alla parte contribuente (che non vi ha preso parte attiva) "di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonchè per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate". Sulla stessa linea interpretativa di tali principi, in definitiva i Supremi giudici chiariscono che se il contribuente si oppone alla rettifica di classamento di un’unità immobiliare, in variazione della proposta fatta a mezzo Docfa, l’Amministrazione è tenuta a dare concretamente conto delle ragioni attributive della rendita e della classe, mentre al giudice tributario spetta valutare, con motivazione adeguata, l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio a sostenere la pretesa.

sabato 1 marzo 2014

Scoperto nuovo software spia di presunte origini russe

Scoperto nuovo software spia di presunte origini russe Gli esperti di sicurezza di G Data hanno scoperto un nuovo programma spia molto sofisticato che avrebbe consentito un attacco di spionaggio su larga scala. L'obiettivo, secondo il portavoce di G Data, Thorsten Urbanski, sono installazioni militari, agenzie governative e grandi imprese. Il software dannoso opera in autonomia e si diffonde ad altri computer reti infetti. Questo permette che vengano colpiti anche i dispositivi che non sono collegati a Internet, al fine di essere spiati. Secondo gli esperti di sicurezza, il software è inosservato ed attivo da circa tre anni: "Partiamo dal presupposto che il software ha avuto tempo sufficiente per acquisire i dati nella misura desiderata e di infliggere danni", spiega Thorsten Urbanski. Chi ci sia esattamente dietro l'attacco, anche gli esperti non sono in grado di saperlo, ma pare che il codice è stato scritto da sviluppatori di lingua russa. A causa della complessità del programma, gli esperti suggeriscono che dietro il software in questione vi sia una grande capacità di persone e mezzi. Secondo G Data, è molto probabile che il “viurs” sia utilizzato da un segreto: "Per le specifiche tecniche, per esempio nel campo della crittografia, suggeriscono che dietro l'assalto vi sia lo stesso gruppo che nel 2008 ha portato l'attacco informatico contro gli Stati Uniti. A quel tempo, l'esercito americano è stato spiato dal malware "Agent.BTZ". Quali paesi siano interessati da esattamente l'attacco non è ancora noto, "ma appare scontato che si tratti di un problema globale", spiega Thorsten Urbanski. Una notizia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che dopo quelle annunciate nei mesi e nei giorni scorsi circa i numerosi attacchi informatici che riguardano anche la privacy dei cittadini, fa emergere l’inquietante clima da nuova guerra fredda che non si combatte più con una strategia basata sul braccio di ferro “nucleare”, ma sulle capacità informatiche dei vari servizi d’intelligence degli stati. In tutto ciò, come al solito, ne va della riservatezza dei cittadini che rischiano di essere costantemente spiati in tutte le loro attività quotidiane.

Facebook: Attenzione alle truffe!

Facebook: Attenzione alle truffe! In vendita anche fantomatiche sigarette alla cannabis che possono essere consegnate comodamente a casa Gli annunci a pagamento sul social network più importante sono diventati la normalità, ma alcuni sono delle truffe vere e proprie. La pubblicità è per Facebook la principale fonte di reddito, tanto da farne il secondo operatore nel mercato globale della pubblicità su Internet, dietro a Google . Vittima del suo successo, la rete con 1,2 miliardi di utenti attira un’infinità di malfattori, come più volte abbiamo segnalato noi dello “Sportello dei Diritti”, per mettere in guardia i cittadini dai rischi connessi. È noto, infatti, che ogni individuo può fare pubblicità a pagamento. Ma normalmente, questi "annunci" sono verificati da Facebook per evitare che possano essere violate le regole della rete, ma anche la legge vigente. Tra le tante bufale che si leggono, è possibile incappare su pubblicità sponsorizzate come questa: Offriamo sigarette di cannabis! La società in questione, sostiene di essere in grado di consegnare questo prodotto e aggiunge una promozione del 15%. Un'offerta "attraente", anche se dobbiamo ricordare che la cannabis è vietata dalle leggi vigenti in quasi tutti i paesi europei. Ed allora sorgono due problemi. Il primo è semplice: questo prodotto non esiste. Questo falso annuncio è stato pubblicato dal giornale satirico francese Abril Uno che aveva inventato dal nulla questa bufala. Una bella trovata pubblicitaria per il giornale, questa "informazione" è stato condiviso 1,2 milioni di volte su Facebook. Il secondo è ovviamente il carattere illegale del prodotto in molti paesi. In Francia alcuni giornalisti hanno provato ad “acquistare” queste sigarette. Almeno in astratto la risposta è stata “sì”, il sito è piuttosto ben fatto e si presenta come un sito commerciale classico. Ma il vostro ordine non arriverà mai... Perché proprio da ieri, il sito è in "manutenzione", strano ... A Ancora una volta, quindi, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda alcuni consigli per evitare di essere truffati. In primo luogo, la regola più banale: verificare se il prodotto esiste! Questo sembra ovvio, ma non dobbiamo sottovalutare la fantasia dei truffatori ... Quindi non esitate a chiedere informazioni sul sito e sul bene che si è intenzionati ad acquistare. Niente di più semplice: cercando pareri sul sito (o il prodotto) su Internet. Il logo è anche un buon indicatore, molti usano falsi loghi o marchi di qualità (visibilmente) scarsi. Infine, prestate attenzione alle garanzie per i pagamenti perché le truffe e frodi su Internet crescono vertiginosamente nella rete e rappresentare il 50% delle frodi bancarie. Quindi, siate sempre vigili.

Furti nei supermercati. Etichette antitaccheggio per una vasta gamma di merce, dall’abbigliamento ai cosmetici, dai libri agli articoli per la casa, dagli alimenti e oggetti. Attenzione. I costosi dispositvi ora si trovano anche sotto l’etichetta di alcuni formaggi e salumi preincartati ed il loro costo va ad incidere sul prezzo finale del prodotto

Furti nei supermercati. Etichette antitaccheggio per una vasta gamma di merce, dall’abbigliamento ai cosmetici, dai libri agli articoli per la casa, dagli alimenti e oggetti. Attenzione. I costosi dispositvi ora si trovano anche sotto l’etichetta di alcuni formaggi e salumi preincartati ed il loro costo va ad incidere sul prezzo finale del prodotto La crisi economica che ormai da anni permane nel nostro Paese è la causa principale dell’escalation di furti nei supermercati che costringe da un po’ di tempo a questa parte ad una lotta senza quartiere da parte delle forze dell’ordine e dei gestori e proprietari di esercizi commerciali per fronteggiare l’aumento esponenziale di colpi. Ormai dagli scaffali sparisce di tutto: non più solo abbigliamento ed elettronica, ma oggi qualsiasi prodotto è potenzialmente una preda e ad essere costretti ad improvvisarsi ladri sono fasce di popolazione che sino a qualche tempo fa vivevano in condizioni dignitose, come pensionati ed anziani soli, che oggi non riescono più a far fronte alle proprie esigenze alimentari e per sopravvivere si recano nei supermercati per arraffare qualche bene. Al fine di fronteggiare il fenomeno dei furti in forte aumento nei supermercati e per incastrare i nuovi e vecchi ladri sul fatto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la florida industria dell' antitaccheggio ha inventato sempre più micidiali e invisibili come le etichette antitaccheggio, chiaramente non sono economiche, per cui il costo ricade inevitabilmente sui prodotti e sulle spese di gestione dell’attività che le applica. Da segnalarsi, in particolare, è un’etichetta chiamata EAS (Electronic Article Surveillance) RFID (Radio Frequency IDentification o Identificazione a radio frequenza) monouso disponibile in una varietà di formati, frequenza di lavoro e modalità di disattivazione, e sono compatibili con i sistemi a Radio Frequenza RF tipo Checkpoint®, Nedap® e altre marche con relativi disattivatori in cassa. La rilevazione tra le antenne dipende dalla dimensione dell'etichetta.