giovedì 17 ottobre 2019
Lo smartphone cade nella vasca, muore folgorata
Lo smartphone cade nella vasca, muore folgorata. L'8 ottobre, una madre di quattro figli di Aubrives, nelle Ardenne francesi, ha lasciato cadere il cellulare nella vasca da bagno. Il dispositivo si stava caricando.
La notizia è stata riportata da diversi fonti francesi. Una donna, madre di quattro figli, sarebbe stata trovata morta nel bagno della sua abitazione a Aubrives, nelle Ardenne francesi. Nonostante le indagini siano ancora in corso, come si legge, il motivo principale pare essere «folgorazione», ovvero il passaggio di elettricità da un agente esterno al corpo, tramite un conduttore, in questo caso l’acqua. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe piazzato il suo cellulare a caricare vicino alla vasca nella quale era immersa. Sarà stato un caso o forse un gesto imprudente ma il cellulare, finendo in acqua dove è stato ritrovato, ha causato un corto circuito fatale. A spiegarlo, è stato un esperto, interpellato dai giornalisti francesi: «L’acqua è un conduttore di corrente ed è il motivo che ha scatenato la tragedia. Se il telefono non fosse stato collegato a una fonte di energia da 220 volt non sarebbe successo nulla». La spiegazione è corretta, almeno in parte. All’interno dei telefonini odierni c’è una batteria che non rilascia corrente verso l’esterno anche quando il dispositivo è acceso. Non a caso, cresce sempre più il numero di smartphone con certificazione IP67 o IP68, capaci di resistere a cadute accidentali in acqua o a immersioni più profonde e durature, fino a 3 metri e a 60 minuti. Il problema qui è la connessione del cellulare ad una sorgente elettrica, che porterebbe a seri incidenti solo in determinate situazioni. C'è un però: la potenza da 220 volt di cui parla l'esperto non viene trasferita, totalmente, al cellulare perché ridotta e canalizzata dal trasformatore inserito nel caricabatterie. Al contrario, avremmo smartphone bruciati al primo caricamento. Le cause vanno allora ricercate altrove. Lo smartphone di per sé non veicola elettricità. Anche se fosse agganciato alla presa a muro e da questa si staccasse per finire in acqua, la quantità di corrente che dalla porta di alimentazione passa per il cavetto non sarebbe tale da causare una folgorazione (si parla di 3 volt). Certo, porte difettose o cavi sbucciati con parti scoperte indurrebbero esiti fatali ma sono solo congetture che le indagini dovranno chiarire. Una possibilità, la principale da vagliare, è quella della caduta in acqua di tutto il caricatore, i cui “dentini” potrebbero essere il presupposto del passaggio di corrente da una fonte primaria attraverso il conduttore, e da qui alla persona immersa. Una potenza sicuramente minore di 220 volt ma resa rischiosa da alcune condizioni, come l’assenza di un salvavita. Ed è quanto successo nel 2017 ad una ragazza di Crotone, folgorata da una ciabatta caduta nella vasca, alla quale era attaccato un telefonino in ricarica. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta dell'ennesimo caso segnalato e rimbalzato alle cronache circa i rischi connessi all'uso di telefonini e smartphone che sono diventati oggetti insostituibili nella vita di ognuno di noi. Proprio per questo, è necessario che le case produttrici adottino maggiori accorgimenti, anche in termini d'informazione ai consumatori per evitare che si ripetano casi analoghi.
mercoledì 16 ottobre 2019
Specie aliene del mare: angeli marini avvistati nell'Adriatico.
Specie aliene del mare: angeli marini avvistati nell'Adriatico. Gli angeli di mare sono piccoli molluschi planctonici, dal corpo trasparente, appartenenti alla famiglia Clionidae, noti scientificamente come Clione limacina e appartegono a una specie mai vista prima nel Mediterraneo. Questo insolito mollusco considerato un nuovo residente dell'Adriatico è stato osservata vicino all'isola di Ciovo in Croazia. Ecco il video
L'Adriatico ha un nuovo abitante: si tratta dell'angelo di mare, una graziosa ed elegante lumaca. Gli angeli di mare sono piccoli molluschi planctonici, dal corpo trasparente, appartenenti alla famiglia Clionidae, noti scientificamente come Clione limacina. Possono crescere fino a cinque centimetri di lunghezza mentre le specie che vivono nei mari polari sono più grandi dei loro cugini. Questo interessante mollusco si nutre di un altro tipo di lumaca marina, la Creseis clava, nota per il suo guscio affilato. Fino a pochi giorni non si sapeva della loro presenza nel Mare Adriatico fino a quando sono stati osservati e filmati nelle acque dell'isola di Ciovo, in Croazia. Il video, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra questi organismi nelle acque adriatiche che sembrano danzare galleggiando nell'aria, lentamente, agitando le ali. Una danza pacifica e affascinante. È difficile immaginare che il corpo etereo e traslucido di un angelo di mare si sia evoluto da un'antica lumaca. Gli esemplari di Clione limacina sono ermafroditi proterandri, ovvero gli individui producono sia gameti maschili sia femminili ma i primi maturano prima di questi ultimi. I frequenti ormai ritrovamenti potrebbero essere il frutto del cambiamento delle condizioni climatiche e dell’aumento della temperatura dell’acqua marina. Tali variazioni potrebbero avere facilitato le migrazioni accidentali di specie alloctone. Una delle principali cause del loro arrivo nel nostro mare, sta nelle acque di zavorra delle navi mercantili e delle petroliere. Queste ultime per avere stabilità in mare incamerano acqua nelle stive poi, prima di entrare nei nostri porti, rilasciano questa quantità di acqua in mare. Si tratta di acque ricche di uova, gameti, spore, organismi unicellulari e specie adulte che si insediano nell’Adriatico, spesso trovando un ambiente favorevole con condizioni chimico-fisiche idonee, nutrimenti che derivano dalle zone produttive e una temperatura dell’acqua mite. Il video degli angeli si può visualizzare sul link https://youtu.be/sip6ZOeEOOo.
Nel pesce c'è il mercurio. Ministero salute ritira tranci di pesce smeriglio decongelato
Nel pesce c'è il mercurio. Ministero salute ritira tranci di pesce smeriglio decongelato
L'avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto 1900498 dei tranci di pesce smeriglio a marchio “Brasmar", venduto in cartone da 8 chilogrammi con scadenza minima del 25.02.2020 ma prodotto in Portogallo nello stabilimento di Av Fwerreira De Castro n 73 Guidoes 4745 - 251 Trofa. Il motivo del richiamo, una concentrazione di mercurio sopra i limiti consentiti. Se vi imbattete nel cartone, no consumate il prodotto e riportatelo al punto vendita. Lo smeriglio, conosciuto anche come “vitello di mare“, è un pesce di discrete dimensioni, non molto dissimile da squali, verdesche e tonni. E’ una specie considerata oggi a rischio. Il Ministero della Salute invita, chiunque abbia acquistato il pesce dei lotto specificato, a non consumarlo, ma di restituirlo al punto vendita. "Il prodotto non deve essere assolutamente consumato. Pertanto Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, consiglia i consumatori, quando si va in pescheria, di preferire pesci mediterranei di piccole dimensioni, come alici e sardine, ricchi di nutrienti e meno a rischio di estinzione. Il buonsenso e le linee guida dei nutrizionisti suggerirebbero di non superare i 100 grammi alla settimana di pesce spada o tonno, mentre per le altre specie complessivamente si può consumare fino a 300-400 grammi di pesce alla settimana, alla luce dei grandi benefici per la salute che ne derivano. L’importante è variare molto le specie da portare in tavola, seguendo la stagionalità anche per il pesce e preferendo il mercato ittico locale. Inoltre, per quanto riguarda questa partita di pesce, chiunque avesse acquistato questi prodotti è invitato a non consumarli e a consegnarli al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.
Ritirati 4 lotti della crema anti acne Airol
Ritirati 4 lotti della crema anti acne Airol
La Società Pierre Fabre ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di cinque lotti di una crema anti acne Airol. Nello specifico si tratta dei lotti G00005 con scadenza 06/2020 (confezione in vendita), G00010 con scadenza 09/2019 (confezione in vendita), G00010 A con scadenza 09/2020 (confezione in vendita) e G00010 con scadenza 09/2028 (campione medico) della specialità medicinale AIROL*CREMA 20G 0,05% – AIC023244015. Il ritiro precauzionale dei lotti sopra indicati, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito di risultati fuori specifica emersi durante gli studi di stabilità del medicinale. Pertanto, la Società Pierre Fabre invita a bloccare la distribuzione dei suddetti lotti.
martedì 15 ottobre 2019
Il comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 al 2018.
Il comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 al 2018. Il parere dell’avvocato Maurizio Villani per lo “Sportello dei Diritti” alla luce della prima sentenza della CTP di Lecce in materia
È da tempo che nel Comune di Lecce si discute sulla problematica della tassa sui passi carrabili e non sono mancate le polemiche politiche e le prese di posizione giuridiche sulla questione che recentemente ha trovato un primo approdo giurisprudenziale innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Proprio per tali ragioni, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ha chiesto un parere all’avvocato Maurizio Villani, noto tributarista leccese, tra i primi a chiarire lo stato dell’arte alla luce dei provvedimenti comunali susseguitisi nel corso degli anni. Parere che pubblichiamo integralmente:
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
I Comuni, anche in deroga all’art. 44 sopra citato, possono con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili (art. 3, comma 63, lett. a), legge n. 549 del 28/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni).
Ed è quello che il Comune di Lecce ha deliberato a partire dall’anno 2001.
Infatti, il Comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 sino al 2018 con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale mai revocate e sempre confermate:
A) n. 221 del 27 novembre 2000, che a voti unanimi aveva stabilito quanto segue:
<<1. avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 3, comma 63, legge 28/12/1995 n. 549, abolire la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i passi a fare inizio dall’anno 2001;
2. dare atto che l’eventuale minore gettito rispetto alle entrate TOSAP previste nel bilancio pluriennale per gli anni 2001/2002, in base ai dati attualmente in possesso del Settore Tributi, troverà copertura con l’incremento delle entrate ordinarie relative all’ICI realizzato attraverso il recupero dell’evasione >>;
B) n. 37 del 10/11 maggio 2004, che aveva stabilito quanto segue:
<< che con deliberazione di C.C. n. 221 del 27/11/2000 i passi carrabili sono stati esentati dal pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche per l’anno 2001;
- che tale deliberazione non risulta essere mai stata abrogata e, pertanto, è da considerarsi vigente per gli anni 2002/2003;
- delibera di abolire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i passi carrabili per l’anno 2004;
- di stabilire che l’omessa deliberazione annuale del Consiglio Comunale per l’esenzione del tributo comporta la validità della deliberazione precedentemente approvata>>;
C) n. 47 del 29 maggio 2008, dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93 (tabella B che è parte integrante del Regolamento);
D) n. 54 del 01 agosto 2012 dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93 (tabella B che è parte integrante del Regolamento);
E) n. 112 del 22 dicembre 2015, dove, a seguito delle modifiche al regolamento, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;
F) la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 09/02/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93;
G) infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 870 del 19/12/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che è parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell’art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/93.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il Comune di Lecce dal 2001 e sino al 31 dicembre 2018 ha sempre inteso non applicare la tassa sui passi carrabili, tanto è vero che questa tassa non è stata mai prevista nei bilanci di previsione ed inoltre il Comune ed il Concessionario DOGRE non hanno mai fatto gli accertamenti.
Soltanto dal 2019 è stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.
Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l’anno 2013 relativi alla tassa sui passi carrabili devono considerarsi totalmente illegittimi perché richiedono ai cittadini-contribuenti una tassa che lo stesso Comune di Lecce per 17 anni sin dal 2001 ha abolito.
Oltretutto, i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati senza l’applicazione delle sanzioni e questa è la dimostrazione che lo stesso Comune dubita della legittimità delle proprie richieste fiscali.
Infatti, delle due l’una:
- se il Comune di Lecce ritiene applicabile la tassa sui passi carrabili avrebbe dovuto applicare anche le sanzioni ed inoltre avrebbe dovuto notificare gli accertamenti anche per gli anni precedenti per evitare un grave danno erariale;
- se, invece, alla luce delle deliberazioni sopra citate la suddetta tassa era stata abolita, in autotutela deve ritirare tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2013 e bloccare tutti gli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 1 –, con la sentenza n. 1845 depositata in segreteria l’11 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese di giudizio, perché ha ritenuto che l’indicazione fatta nella tabella B dei regolamenti sopracitati sia stato un semplice “refuso”, che non inficia il provvedimento del Consiglio Comunale.
Non sono d’accordo con la succitata sentenza, che peraltro sarà oggetto di sicuro appello, perché non si può considerare un semplice “refuso” la tabella B che è parte integrante dei regolamenti comunali n. 47 del 29/05/2008 e n. 112 del 22 dicembre 2015, quest’ultimo peraltro ancora in vigore sino all’anno 2018.
Oltretutto, a parte il fatto che non può immaginarsi un refuso da parte di un ente pubblico, c’è da precisare che il cittadino contribuente ha scrupolosamente rispettato i regolamenti comunali, per il principio dell’affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000).
Infine, tenendo conto dei bilanci del Comune di Lecce, delle due l’una:
- se è stato previsto l’introito della TOSAP per i passi carrabili, non si spiega il motivo perché il Comune di Lecce non si è preoccupato di incassare la suddetta TOSAP per tutti gli anni a partire dal 2001, creando in tal modo un grave danno erariale;
- se, invece, il suddetto introito non è stato specificatamente previsto, allora si conferma la suddetta esenzione, così come disciplinato dai suddetti regolamenti.
In ogni caso, delle disfunzioni, errori o “refusi” da parte del Comune di Lecce non deve certo risponderne il cittadino contribuente leccese che ha sempre agito in perfetta buona fede, fidandosi dei regolamenti comunali.
lunedì 14 ottobre 2019
Farmaco anti ulcera ritirato dalle farmacie. Ecco i lotti e info
Farmaco anti ulcera ritirato dalle farmacie. Ecco i lotti e info
Ritirati dalle farmacie alcuni lotti del farmaco anti ulcera. L’ Aifa - Agenzia italiana del farmaco - ha disposto il ritiro di 5 lotti del medicinale OMEPRAZOLO SANDOZ BV*INF 5FL – AIC 038187023 della ditta Sandoz Spa. La specialità medicinale OMEPRAZOLO SANDOZ serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Esofagite, Gastrite, Sclerodermia, Ulcera. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito comunicazione della ditta Sandoz concernente la presenza di precipitato in due lotti della suddetta specialità medicinale. Ecco i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie: HX7523 con scadenza 10-2019, JC5162 con scadenza 10-2019, JC5166 con scadenza 11-2019, JU1484 con scadenza 1-2021 e in ultimo JU1485 con scadenza 1-2021. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.
Lidl richiama latte parzialmente scremato Milbona per rischio microbiologico
Lidl richiama latte parzialmente scremato Milbona per rischio microbiologico
Lidl ha diffuso il richiamo di quattro lotti di latte parzialmente scremato pastorizzato omogeneizzato Milbona per una non conformità microbiologica rilevata durante test in autocontrollo. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 litro con le date di scadenza 14/10/2019, 15/10/2019, 18/10/2019 e 20/10/2019. Il latte richiamato è stato prodotto per Lidl da Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co nello stabilimento di Münsterstraße 31, a Everswinkel, Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Chi avesse già acquistato il latte ,evidenzia Giovanni D'agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non deve consumarlo ma restituire il prodotto nel punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Lidl Italia al numero verde 800 480048.
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