giovedì 20 gennaio 2022

Caos sull’aereo, passeggero rifiuta di mettere la mascherina e il volo per Londra torna indietro.

Caos sull’aereo, passeggero rifiuta di mettere la mascherina e il volo per Londra torna indietro. All’arrivo un uomo è stato consegnato alla polizia Il volo Miami - Londra Heathrow decollato ieri sera alle 19:40 dall'aeroporto internazionale di Miami è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza perché un passeggero ha ostinatamente rifiutato di indossare la mascherina nonostante i ripetuti richiami da parte dell'equipaggio, compreso l'avviso che sarebbe stato consegnato alla polizia. Secondo quanto riportano i media statunitensi, un passeggero, ha continuato a rifiutare la mascherina anche quando gli è stato fatto presente il rischio che imponeva agli altri passeggeri e all'equipaggio. Al comandante del volo AA38 American Airlines di un Boeing 777-300ER immatricolato N724AN con 129 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio non è rimasto altro che fare ritorno a Miami circa un'ora dopo la partenza, dove l’uomo è stato sbarcato e consegnato alle forze dell'ordine. Il ritorno è stato " causato da un cliente dirompente che si è rifiutato di rispettare il requisito della maschera federale ed il suo comportamento "non poteva essere tollerato" ha affermato l’American in una nota. Al viaggiatore è stato vietato di volare con la compagnia aerea in attesa della chiusura dell’inchiesta, ha detto il vettore. Le segnalazioni di comportamenti indisciplinati sugli aerei hanno raggiunto il record di 5.981 l'anno scorso, oltre il 71% legato a controversie su un mandato federale di maschere entrato in vigore all'inizio dello scorso anno, sebbene le compagnie aeree le abbiano richieste dall'inizio della pandemia.Alcuni incidenti includevano aggressioni fisiche agli equipaggi. A ottobre, un'assistente di volo dell'American Airlines è stata ricoverata in ospedale dopo che un passeggero le avrebbe dato un pugno in faccia, costringendo il volo a dirottare per ricoverare l'assistente di volo. In aereo, così come in aeroporto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. Alcune compagnie fanno richiesta esplicita di mascherina chirurgica o FFPP2, ma in genere le indicazioni vengono date al momento dell’acquisto del biglietto. La mascherina può essere tolta solo per mangiare o bere e va indossata correttamente coprendo bene naso e bocca. Senza mascherina a bordo le particelle organiche possono arrivare fino a cinque file, avanti o indietro, dal soggetto che ha emesso le goccioline. Ma questo non vuol dire che con la mascherina c’è la sicurezza totale. Quando un soggetto starnutisce le goccioline possono comunque fuoriuscire se la mascherina è deteriorata, indossata male o per niente perché magari si sta bevendo o mangiando: le particelle pesanti scendono, ma quelle minuscole possono comunque circolare per un po’, per questo tutti devono indossare il dispositivo di protezione.

La Cassazione, niente risarcimento da sinistro stradale se il danneggiato si sottrae alla perizia assicurativa

La Cassazione, niente risarcimento da sinistro stradale se il danneggiato si sottrae alla perizia assicurativa. Chi ostacola l’ispezione del veicolo preclude alla compagnia di formulare una congrua offerta. Necessarie correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale per arrivare alla conciliazione Tempi duri per i ‘furbetti’ delle assicurazioni. Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato nel sinistro stradale. E ciò perché non ha consentito al perito dell’assicurazione di ispezionare il veicolo dopo lo scontro, mentre alle parti si impone un contegno ispirato a correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale; il danneggiato che si sottrae, invece, impedisce alla compagnia di formulare la congrua offerta di ristoro prevista dal codice delle assicurazioni private. È quanto emerge dall’ordinanza 1756/22, pubblicata il 20 gennaio sesta sezione civile della Cassazione. Diventa definitivo il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti del responsabile civile e dell’assicurazione. Il tribunale, come giudice d’appello grado, rileva tuttavia l’improponibilità dell’azione su di un presupposto diverso da quello indicato dal giudice di pace (un mero vizio nella citazione). Nella ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto gli ermellini spiegano come non c’è dubbio che trova ingresso l’eccezione formulata dall’assicurazione fin dal primo grado: il danneggiato non mette la sua auto a disposizione del perito. E tanto basta a chiudere la controversia perché l’articolo 145 Cda ha un chiaro intento deflattivo: punta a propiziare una «conciliazione precontenziosa» e a razionalizzare la mole dei processi in tema di sinistri stradali, che è inflazionata «da liti bagatellari». Il tutto non tanto e non solo perché la richiesta di danni al giudice può essere presentata unicamente dopo sessanta o novanta giorni dalla raccomandata all’assicurazione. Ma soprattutto perché la norma ex articolo 148 Cda prevede una «partecipazione attiva» alla procedura di risarcimento in caso di incidente con danni soltanto ai veicoli. Va da sé, però, che la compagnia deve essere messa in condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno e avanzare l’offerta. E il danneggiato che rifiuta di far periziare l’auto impedisce di ricostruire la dinamica del sinistro. Inutile, infine, dedurre che l’assicurato contesti la sua responsabilità, il che escluderebbe che la compagnia voglia arrivare a una transazione: la circostanza è irrilevante laddove viene in gioco l’osservanza dei precetti ex articoli 1175 e 1375 Cc nel rapporto diretto fra danneggiato e assicuratore Rca del danneggiante.

'Miracolo' alla Riserva Nazionale di Samburu in Kenya: nati 2 gemelli di elefante – VIDEO

'Miracolo' alla Riserva Nazionale di Samburu in Kenya: nati 2 gemelli di elefante – VIDEO. Gioia per gli ambientalisti, in quanto si tratta di una specie a rischio. Tuttavia bisognerà attendere qualche giorno perché si possa cantare vittoria Un parto gemellare 'miracoloso'. L’elefante Bora ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, in un resort nel nord del Kenya, in un momento tanto raro quanto importante per la specie a rischio d'estinzione. La nascita è frutto di una fecondazione naturale anche questa rarissima per gli elefanti. Lo ha reso noto l'associazione "Save the Elephants", che ha spiegato che i gemelli sono stati avvistati per la prima volta da alcuni turisti durante un safari, nel fine settimana. Solo circa uno su 100 parti, per quanto riguarda gli elefanti, risultano nella nascita di due gemelli. Un qualcosa di molto raro anche poiché gli elefanti africani hanno il più grande periodo di gestazione di qualsiasi mammifero vivente: portano i loro piccoli in grembo per quasi 22 mesi. Gli ambientalisti hanno comunque chiesto cautela, la vita dei gemelli è infatti in salita. L'ultima coppia di questo tipo, nata nel 2006, non è durata più di qualche giorno. «Spesso le madri non hanno abbastanza latte per sostenere due piccoli», ha chiarito il fondatore di "Save the Elephants", Iain Douglas-Hamilton, in una dichiarazione alla stampa. «I prossimi giorni saranno decisivi, ma abbiamo tutti le dita incrociate per la loro sopravvivenza», ha poi aggiunto. Si stima che in Kenya, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci siano 36'280 elefanti, secondo un censimento della fauna selvatica redatto l'anno scorso. A causa del bracconaggio e della distruzione del loro habitat, il loro numero è crollato di almeno il 60% nell'ultimo mezzo secolo. Ciò che li ha portati nella categoria "in pericolo" nell'aggiornamento dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura). Di seguito il link del video che ha immortalato l’elefante Bora con i suoi due elefantini: https://www.youtube.com/watch?v=BeWWUm0_QrI https://www.itemfix.com/v?t=2iq7de&jd=1

La Corte di Cassazione, nuovo orientamento: “Non è reato coltivare cannabis in casa a uso terapeutico”

. Nessun intento criminale nel personale l’utilizzo del raccolto e la rudimentale gestione delle due piantine sulla finestra. Per il CTU: la marijuana fa bene agli occhi «Il fatto non sussiste». È assolto l’uomo che in casa coltiva cannabis a scopi terapeutici: le due piantine sul balcone, infatti, costituiscono una mera attività domestica, fruttano un modesto quantitativo di sostanza né risulta utilizzato alcun espediente per accrescere il prodotto. Pesa la consulenza tecnica di parte: la marijuana fa bene contro l’uveite cronica, l’infiammazione alla retina, di cui soffre l’ex imputato. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 2388/22, pubblicata il 20 gennaio dalla sesta sezione penale.È annullata senza rinvio la pronuncia del gup che dichiarava l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto. E non c’è dubbio che il prevenuto possa impugnare anche se dal provvedimento non può patire alcun danno sul piano civile o amministrativo, ma vuole solo cancellare l’iscrizione dal casellario giudiziale. Le due piante incriminate sono alte 170 e 130 centimetri con un diametro, rispettivamente, di 85 e 66; trova ingresso la censura secondo cui non si tratta di una coltivazione tecnico-agraria: è rivolta soltanto all’uso personale e risulta del tutto priva del requisito di tipicità della condotta. Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, secondo i giudici della Suprema Corte sbaglia dunque il gup a ritenere integrato il reato, pur dichiarandolo non punibile per la particolare tenuità ex articolo 131 bis Cp. E ciò perché dà troppo peso al peso, nel senso del dato ponderale della sostanza, perché dalle piante si possono ricavare duecentoventi dosi medie singole: non sussiste infatti alcun elemento in grado di collegare l’imputato al mercato illegale. La coltivazione è realizzata con tecniche rudimentali e produce un modesto quantitativo di principio attivo. I due vasi, peraltro, sono collocati sul balcone dell’appartamento, che sta di fronte alla stazione dei carabinieri del paese siciliano, e risultano ben visibili dai militari. Non c’è dunque una serra illuminata o qualche altro accorgimento per incrementare la resa. Insomma: l’imputato non risulta legato alla criminalità. E il consulente tecnico di parte conferma che la cannabis ha positivi effetti neuroprotettivi e antinfiammatori sulla retina: una mano santa contro l’uveite cronica che affligge l’uomo.

Aifa dispone il ritiro di due lotti di FIXIONEAL

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro di una nota soluzione per dialisi peritoneale. Si tratta del FIXIONEAL, commercializzato in Italia dall'azienda Baxter S.p.A.. Il provvedimento è stato avviato, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo che la stessa ditta ha dato comunicazione della possibilità che alcuni lotti possano presentare un piccolo foro su connettori di attivazione Clampex presente nelle confezioni del suddetto medicinale. I lotti oggetto del richiamo sono i seguenti: • lotto n. 21I1661 scad. 31/08/2023; • lotto n. 21I1662 scad. 31/08/2023 della specialità medicinale, riservata all’uso ospedaliero, FIXIONEAL 40 glucosio 2,27% 2 sacche Luer 5.000 ml ” AIC n. 036573234 della ditta Baxter. La ditta Baxter Spa ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è tenuto a verificare.

mercoledì 19 gennaio 2022

Iodio oltre i limiti, richiamate alghe per sushi. L’allerta del ministero della Salute

Nuova allerta alimentare a tutela della salute dei consumatori. Il ministero della Salute ha diramato sul proprio sito web un avviso di richiamo dal mercato per tre lotti di alghe per sushi a causa di un rischio chimico. Nel dettaglio i tratta del sushi Yutaka Sushi Nori da 11 g. Il motivo del ritiro è dovuto al rischio chimico causato da un elevato contenuto di iodio nel prodotto. I dati del prodotto richiamato sono: lotto di produzione: 04-11-22, 06-11-22, 10-11-22 Data di scadenza: 10/11/2022 Peso unità di vendita Yutaka a marchio Sushi Nori 110g commercializzato da Mpreis Warenvertriebs GmbH ma prodotto da Tazaki Foods Ltd in Inghilterra a Enfield. Se avete acquistato questo tipo di alghe per sushi, raccomanda Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, verificate se i dati del lotto di produzione e data di scadenza coincidono con quelli ritirati: in tal caso non consumate il prodotto, ma restituitelo al punto vendita d’acquisto.

martedì 18 gennaio 2022

Truffe online: attenzione alle false email di organismi di polizia

Truffe online: attenzione alle false email di organismi di polizia. Che ovviamente non ne sanno nulla. L’allerta della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: non cliccate e cancellate subito i messaggi E’ in corso una massiva campagna di phishing attraverso false email e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, così come del Capo della Polizia, del Direttore della polizia postale e di altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Tali falsi messaggi, scritti in diverse lingue, utilizzano anche logo della Repubblica Italiana, del Ministero dell’Interno, di Europol o della Polizia, e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti; il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali. Attenzione! La polizia postale raccomanda di diffidare da simili messaggi. Nessuna forza di polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali. A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”, con lo screenshot di uno dei tipici annunci che corrono in rete sotto l’apparente ma falso logo della Repubblica Italiana, del Ministero dell’Interno, di Europol o della Polizia. “Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo.” Attenzione, quindi! È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - che si può evitare di cadere nella trappola e quindi di farsi sottrarre dati sensibili o bancari perché i nostri gestori telefonici utilizzano solo canali ufficiali per le loro comunicazioni e offerte. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.
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