giovedì 4 luglio 2013
Il numero dei senzatetto è salito del 50% dal 2001 nell’indifferenza delle istituzioni
Il numero dei senzatetto è salito del 50% dal 2001 nell’indifferenza delle istituzioni e con l’aumento dei richiedenti asilo ha subito un ulteriore incremento. Gli homeless, ad oggi, possono contare solo sull’aiuto caritatevole dei 727 enti di volontariato operativi in tutt’Italia in particolare la Caritas.
Un esercito della disperazione in crescita di 50.000 senzatetto, per la precisione erano 47.648 persone, secondo il primo censimento realizzato in materia dall’ISTAT, in collaborazione con il Ministero del welfare, la Caritas e la Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora). Una condizione che li esclude dal godere dei più elementari diritti, come ad esempio quello di voto.
Quasi 50mila persone, quindi, tra cui 15.000 bambini, erano senza casa all'inizio del 2012 in Italia, con un incremento di quasi il 50% dal 2001, ma con una crescita ulteriore nel corso dei primi mesi dell’anno corrente. Circa il 62% lo è diventato dopo aver perso il lavoro. Soprattutto a seguito di un licenziamento o della chiusura dell’azienda dove erano impiegati (22,3%) oppure per il fallimento della propria attività (14,3%). Mentre, solo il 6,7% degli homeless del Bel Paese non ha mai avuto un’occupazione. I tre motivi maggiori per cui si arriva a vivere per strada oltre alla perdita di un lavoro sono anche la separazione da un coniuge o le cattive condizioni di salute; in alcuni casi coesistono tutte e tre le motivazioni. Sono per lo più uomini, con meno di 45 anni e un basso titolo di studio. Da notare, inoltre, che la maggioranza è costituita da stranieri (59,4%) e le cittadinanze più diffuse sono la rumena, la marocchina e la tunisina.
Di questi quasi 50 mila homeless, almeno 4 su 10 sono italiani, numerosi a Milano ed a seguire Roma, mentre gli stranieri sono circa l’87 % e tra questi il 59,4 % sono uomini. Il 9,3 % di senzatetto stranieri è laureato.
Ma con la fine dei fondi dell’emergenza Nord Africa ed un aumento dei rifugiati che restano senza alcuna protezione, a partire dall’inizio di quest’anno il numero è salito ancor di più ed oggi è difficile fare stime precise sull’ulteriore incremento.
Quasi la metà dei richiedenti asilo erano in centri collettivi, un terzo in alloggi pagati da una associazione, 12% in un hotel e il 9% erano senza casa. La metà dei senzatetto non voleva dormire nel centro di accoglienza a causa della mancanza di igiene e di sicurezza. Gli altri sono stati respinti per mancanza di alloggi.
E dove non arrivano le istituzioni, si può contare sull’ospitalità delle 727 sedi di enti di volontariato distribuite sul territorio, in particolare la Caritas, che per quanto possono, riescono a sopperire alle carenze di un sistema di protezione sempre più debole e sempre più fragile.
La condizione degli stranieri clochard sta diventando ormai tipica a causa della crisi occupazionale del Paese: arrivano o si trovano in Italia come immigrati che ambiscono ad un lavoro, una situazione migliore rispetto alla precarietà dei loro Paesi, sono carichi di aspettative, ma sono costretti a scontrarsi, poi, con la dura realtà: la disoccupazione imperante e ai massimi dal 1977 emargina anche loro, riversandoli o per strada come homeless o incentivando la microcriminalità.
È ovvio, spiega Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che se si avviassero le necessarie riforme del mercato del lavoro e si rilanciassero serie e strutturali politiche per l’occupazione, più della metà del problema sarebbe risolto, ma è chiaro che in una situazione d’emergenza come quella che stiamo vivendo e nell’inerzia del governo in materia di lavoro, è urgente e irrinunciabile un miglioramento delle condizioni e delle strutture d’assistenza per quest’esercito silenzioso che cresce giorno dopo giorno non lasciando solo all’insostituibile apporto delle associazioni di volontariato l’arduo compito che spetta in primo luogo, al contrario, al Nostro sistema di Welfare istituzionale.
Cassazione: risarcibili al lavoratore che viene adibito a mansioni dequalificanti i danni da “straining”
Al lavoratore confinato nello sgabuzzino riconosciuti i danni da “straining” per le lesioni subite a causa del comportamento dei superiori che lo hanno “messo in mezzo”
Non viene riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’articolo 572 del Codice Penale perché si tratta di grande azienda e manca il requisito della familiarità ma non sono esclusi altri profili illeciti nei confronti del dipendente mobbizzato che ha comunque diritto al risarcimento del danno in sede civile
Significativa decisione della Cassazione penale in tema di maltrattamenti e vessazioni subiti dal lavoratore. Con la sentenza 28603/13, della sesta sezione penale della Suprema Corte, pubblicata il 3 luglio dell’anno in corso, non è stata riconosciuta la sussistenza del reato di “maltrattamenti in famiglia” a carico dei dirigenti che hanno mobbizzato il lavoratore, ma non è stato escluso che i danni causati al dipendente preso di mira dallo “straining”, cioè la marginalizzazione e l’offensiva dequalificazione sul lavoro, possano configurare il reato di lesioni personali volontarie laddove pur escludendo, come detto, il delitto rubricato all’articolo 572 del codice penale non vi siano anche altri profili meritevoli di eventuale sanzione sul piano penale, come le lesioni personali, e quindi tali da poter determinare il diritto al risarcimento danni.
Nel caso in questione, in particolare, è stato accolto il ricorso della parte civile in relazione alla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dei dirigenti che deve essere annullata solo agli effetti civili con riferimento al reato di lesioni personali. Viene cosi deciso il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, non essendo possibile un nuovo giudicato penale in assenza di impugnazione da parte del P.M.
Una bella vittoria del lavoratore messo all’angolo dai propri capi, che per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, vale la pena diffondere per gli effetti positivi che può avere sia in materia di tutela dei lavoratori, che in via preventiva per dissuadere i datori e i superiori gerarchici da comportamenti analoghi che purtroppo si verificano puntualmente sui luoghi di lavoro nostrani. Si tratta, infatti, del caso tipico del lavoratore italiano che in precedenza aveva un incarico di responsabilità, ed in seguito viene preso di mira dai superiori che lo emarginano progressivamente fino a confinarlo in uno sgabuzzino spoglio e sporco, dopo averlo sottoposto persino ad un pubblico “processo”: è un evidente caso di “straining”, una particolare forma di persecuzione sul lavoro che viene attuata ponendo sempre in condizione di inferiorità il dipendente che, come si suol dire, viene “messo in mezzo”.
Gli ermellini prendono atto che il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’articolo 572 del codice penale non possa configurarsi nei casi di mobbing nelle grandi aziende è un dato di fatto poiché la fattispecie incriminatrice deve comunque essere caratterizzata dal tratto della “familiarità”, che ricorre soltanto nei piccoli contesti lavorativi e “para - familiari”, per esempio nel rapporto che lega il collaboratore domestico alla famiglia presso cui è impiegato, mentre nel caso preso in esame è esclusa perché si tratta di azienda “complessa”.
Tale assunto però non esclude che al di là del delitto di maltrattamenti, non possano configurarsi ugualmente le lesioni personali volontarie, per la diversa obiettività giuridica delle due ipotesi criminose: nella specie il lavoratore demansionato ed esiliato nello stanzino delle scope patisce la situazione al punto da ammalarsi, laddove gli è diagnosticato un disturbo dell’adattamento e depressione.
mercoledì 3 luglio 2013
Può essere condannato penalmente chi parcheggia l’autovettura davanti all’ingresso di un garage
Può essere condannato penalmente chi parcheggia l’autovettura davanti all’ingresso di un garage impedendo al proprietario di entrare o uscire con il proprio veicolo. L’automobilista indisciplinato può subire la reclusione per il reato di violenza privata (610 c.p.) che è integrato dall’uso di qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione
Quante volte ci è capitato di trovare l’ingresso del box auto o della propria abitazione bloccato da un’altra autovettura, ma dopo la sentenza in questione della Suprema Corte, tutti quegli automobilisti a dir poco indisciplinati ci penseranno due volte prima di ripetersi perché possono essere condannati per il reato di “violenza privata” e rischiare sino a quattro anni di reclusione.
In tal senso persuade ad evitare comportamenti del genere, spiega Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione 28487 del 2 luglio 2013, che ha preso in esame il caso di chi blocca l’ingresso al garage del proprietario - persona offesa impedendole di parcheggiarvi la sua auto. I giudici di Piazza Cavour sulla scia di precedenti per casi simili hanno rilevato che tale comportamento integra il reato di cui all’articolo 610 del Codice Penale in quanto la “violenza privata” si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Nella fattispecie, i giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso di un 60enne contro la condanna a 2 mesi e 15 giorni di reclusione e al risarcimento del danno da parte della Corte d’appello di Catanzaro, perché la corte di merito aveva riconosciuto la sussistenza del reato in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza consistente nel parcheggiare la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio alle autovetture in uscita e in entrata dal garage costringendo il proprietario a non poter parcheggiare.
I giudici di legittimità rilevando la sussistenza degli estremi del reato per cui era stato prima imputato e poi condannato hanno ribadito il principio secondo cui: «Integra il delitto di violenza privata (articolo 610 Cp) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione».
Gli ermellini, hanno sottolineato come già con la sentenza 21779 del 2006 era stato condannato con un precedente analogo colui che aveva parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale rifiutandosi di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa.
Hanno diritto alla “quattordicesima” i pensionati che hanno almeno 64 anni e vivono in condizioni disagiate
Hanno diritto alla “quattordicesima” i pensionati che hanno almeno 64 anni e vivono in condizioni disagiate. Tutti i soggetti con un reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo dell’Inps hanno diritto al beneficio
Piccolo sospiro di sollievo per i pensionati: hanno il diritto anche alla quattordicesima i lavoratori in pensione che presentano determinati requisiti. A beneficiarne, infatti, sono i pensionati con la maggiore anzianità e più disagiati, in presenza di determinate condizioni di età e reddito.
A ricordarlo Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, sulla scorta della comunicazione 10462/13 dell’Inps che illustra le condizioni per accedere alla provvidenza in questione. Vale la pena ricordare che la quattordicesima mensilità per i pensionati era stata introdotta in seguito all’entrata in vigore legge 127/07 quale riforma del Welfare che aveva istituito il riconoscimento di una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata.
Il documento Inps ha, quindi, dato atto che anche per il 2013, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, al 31 dello stesso mese, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e risultano in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Ciò vuol dire che per l’anno in corso sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1 gennaio 1950. a chiarirlo è proprio il documento dell’ente previdenziale che rileva come il beneficio spetta anche a coloro che compiono 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione.
Ulteriore limite ai fini di questa voce aggiuntiva del trattamento pensionistico, è che il pensionato non abbia un reddito complessivo superiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell’Inps. In tal senso, sono da considerare nel computo i redditi di qualsiasi natura, esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta, assoggettabili all’Irpef, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali sono, invece, esclusi: i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In ultimo dev’essere evidenziato che la quattordicesima viene liquidata in via provvisoria poiché il diritto al beneficio viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
lunedì 1 luglio 2013
Interessi di mora più cari dal 1° maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate
Interessi di mora più cari dal 1° maggio 2013. Sulle cartelle esattoriali ci sarà una calda estate.
La pubblica denuncia dello "Sportello dei Diritti"
Ci dicono che il Fisco sarebbe diventato più "umano" e sensibile ai problemi dei cittadini anche in ragione della crisi economica, ma ci prendono letteralmente "in giro". Perché se da una parte con il cosiddetto decreto "Fare" ci buttano un po' di fumo negli occhi, dall'altra tolgono dalle tasche degli italiani, nel silenzio pressoché generale di una politica bipartisan complice di disparità e diseguaglianze.
Questa volta, in tal senso, lo “Sportello dei Diritti”, spiega il fondatore Giovanni D'Agata, attraverso un articolata disamina da parte degli avvocati tributaristi Maurizio Villani e Idalisa Lamorgese della normativa vigente e dei recenti provvedimenti, denuncia pubblicamente lo scandalo degli interessi moratori applicati in caso di ritardo nel pagamento di imposte, tributi e sanzioni che in un momento di gravissima e profonda crisi economica aumentano per effetto di sciagurate misure, andando così a gravare ancor di più sulle condizioni a dir poco precarie delle famiglie e delle imprese italiane e creano scompensi e diseguaglianze quando a rimborsare, al contrario dev'essere il Fisco. Di seguito, andiamo a spiegare attraverso la dettagliata analisi dei due tributaristi, cosa sta accadendo in materia nel nostro Paese per invocare un intervento immediato del governo volto a perequare tali divergenze e a ridurre gli aggravi a carico dei contribuenti.
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L’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
L’articolo 30 del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Premesso ciò, per la prima volta, dopo tre anni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 4 marzo scorso emesso - appunto - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 gli interessi di mora (quelli dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento) tornano a salire e in un momento in cui è particolarmente difficile per cittadini e imprese onorare gli impegni assunti, sia per effetto della congiuntura economica sfavorevole ma anche a causa della contrazione del canale di accesso al capitale di credito erogato da banche e istituti finanziari, tale previsione non può certamente accogliersi con favore.
Di conseguenza, a far data dal 1° maggio 2013 il nuovo tasso su base annua è salito dal 4,5504% al 5,2233% e, pertanto, pagare in ritardo una cartella esattoriale (dopo il 61° giorno dalla data di notifica della cartella di pagamento) costerà di più.
In sostanza, se il debitore non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine di 60 giorni, scattano oltre agli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica sulle somme iscritte a ruolo, anche eventuali spese connesse al mancato o ritardato pagamento.
Nelle “motivazioni” del provvedimento ministeriale si legge testualmente che: “…..Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota dell’8 febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012 – 31.12.2012. Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”
A tal proposito non si può trascurare di sottolineare che nel tempo vari decreti ministeriali si sono succeduti modificando, di volta in volta, l’ammontare dei tassi di interesse applicabili, ma ancora non si è risolto il problema della disparità di trattamento sull’applicazione degli interessi. Infatti, continuiamo a chiederci in base a quale criterio e a quale norma di legge vi sia una differenza tra gli interessi spettanti all’Amministrazione Finanziaria e gli interessi che si applicano ai rimborsi in favore del contribuente.
Infatti - come noto - sulle somme dovute dai cittadini contribuenti o dall’Amministrazione Finanziaria maturano ovviamente degli interessi a favore dell’una o dell’altra parte a seconda delle diverse situazioni.
Orbene, l’ammontare dei tassi di interesse sono stabiliti dalla legge o dai decreti ministeriali in misura assai differente a seconda che creditore della somma su cui tali interessi si applicano sia il contribuente o l’Amministrazione Finanziaria.
Al contrario, è giusto dire che tale disparità non esiste in materia di tributi locali in quanto vi è una disposizione di legge che espressamente fissa l’ammontare degli interessi sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi nella stessa misura. In particolare, l’accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ne ha uniformato la disciplina. Per quel che qui interessa, giova porre l’attenzione sull’articolo 1, comma 165, che regolamenta la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell’imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti. Infatti, l’art. 1, comma 165, suddetto stabilisce testualmente dispone che: “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.
Esaminiamo adesso, riprendendo anche un nostro elaborato di poco tempo fa, come tale disparità di trattamento emerga in maniera rilevante soprattutto in materia di imposte sul reddito, di imposta sul valore aggiunto e di imposta di registro.
Imposte sul reddito.
Per i ritardati versamenti il contribuente dovrà pagare:
a) gli interessi sulle somme accertate.
L’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
b) gli interessi per dilazione del pagamento.
L’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo”.
c) gli interessi di mora per ritardo nel pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L’articolo 30 del D.P.R 29 settembre 1973 n. 602, stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. (Interessi che - come detto - a partire dal 1° maggio 2013 ammontano al 5,2233%).
Nei casi di ritardati rimborsi da parte dell’Amministrazione Finanziaria di somme indebitamente versate dal contribuente, l’articolo 1, comma 1, del D. M. 21 maggio 2009 stabilisce che: “ Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010”.
Iva.
In materia di Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) si rileva una genericità delle disposizioni riguardanti gli interessi applicabili ai ritardati versamenti dell’imposta, a seguito dell’abrogazione, avvenuta ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 del comma 3 dell’articolo 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 il quale stabiliva che: “Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o la rettifica.”
Pertanto, al ritardato pagamento delle somme dovute dal contribuente si applicava sino al 1999 il tasso di interesse nella stessa misura stabilita per i ritardati rimborsi Iva da parte dell’amministrazione finanziaria, disciplinati appunto dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972.
Per quanto concerne gli interessi applicabili sulle somme accertate, l’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica, fissando il relativo tasso di interessi applicabile al 3,5 per cento annuo. Infatti, l’articolo sopra citato al comma 3 stabilisce che: “L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nella quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre”.
Venendo alla disciplina degli interessi applicabili sui rimborsi in materia di Iva, gli articoli cui fare riferimento sono gli artt. 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. 633/1972.
La misura dell’interesse annuo di cui all’art. 38-bis sopra citato è stata, poi, rideterminata dall’articolo 1, comma 2, del D. M. 21 maggio 2009 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infatti, l’articolo 1, comma 2, del D. M. 21 maggio 2009 così recita: “Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dall’1 gennaio 2010”.
Imposta di registro.
In materia di imposta di registro, rileva, ai fini della nostra analisi, il comma 4 dell’articolo 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Il suddetto articolo disciplina in particolare la riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione e stabilisce che: “Il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in base all’accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall’articolo 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell’atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.
Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147 e 18 aprile 1978, n. 130”.
Come evidenziato, l’articolo 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 al comma 4 richiama, per l’applicazione degli interessi di mora, la legge del 26 gennaio 1961, n. 29 che stabilisce quanto segue.
Art. 1 “Sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale dell’1,375 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto”.
Art. 2 “Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni”.
Art. 3 “In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l’imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele”.
Art. 4 “Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall’applicazione di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie”.
Art. 5 “Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso”.
In realtà, come già detto, anche con riferimento a questa fattispecie, il D. M. 21 maggio 2009 ha modificato la misura del tasso di interesse sia per quanto concerne il ritardato pagamento da parte del contribuente sia per quanto concerne il ritardato rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Infatti, con riferimento al ritardato pagamento da parte del contribuente, l’articolo 6, comma 2, lett. b, del D. M. 21 maggio 2009 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
Mentre, con riferimento ai rimborsi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, l’articolo 1, comma 4, del D. M. 21 maggio 2009 dispone che: “Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010”.
Da quanto chiarito si evince, dunque, e si ribadisce, che ancora una volta le posizioni del Fisco e del contribuente non sono su un piano di parità.
Perché il Fisco quando rimborsa applica interessi inferiori rispetto a quanto richiede dal contribuente in caso di accertamento o iscrizione a ruolo?
Ci sono gli estremi di una illegittimità costituzionale, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Il pagamento degli interessi di mora deve avvenire nella stessa misura e non può essere diverso a seconda che creditore di tali somme sia l’Amministrazione Finanziaria o il contribuente.
È quindi auspicabile un intervento del Legislatore, che sani questa illegittima disparità di trattamento tra il fisco ed il cittadino-contribuente, che riveda alcuni aspetti della riscossione dei tributi, introducendo elementi di flessibilità che consentano di contemperare la tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di preservare la sopravvivenza economica delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi.
Riclassamento sugli estimi catastali a Lecce. Ancora annullamenti degli atti di accertamento
Riclassamento sugli estimi catastali a Lecce. Ancora annullamenti degli atti di accertamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Anche venerdì scorso 28 giugno, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 4 – (Presidente dott. Oronzo De Pascalis e Relatore l’Avv. Antonio Cordella), ha depositato altre 4 sentenze rubricate rispettivamente ai numeri 555 – 556 – 562 e 563 dell'anno in corso, su altrettanti ricorsi predisposti dall'avvocato Maurizio Villani, che hanno totalmente annullato gli avvisi di accertamento catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce per difetto assoluto di motivazione, compensando le spese di giudizio. I Giudici tributari, pertanto, continuano ad annullare i suddetti avvisi di accertamento con motivazioni sono identiche a quelle delle precedenti sentenze.
Ciò per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è un ulteriore conferma, come per le precedenti che dimostra ulteriormente l’illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento notificati sino ad oggi dall’Agenzia del Territorio di Lecce che riteniamo ne deve trarre le dovute conseguenze.
Balzelli e tasse. Aumentate le marche da bollo sugli atti
Balzelli e tasse. Il governo "schiaffeggia" i cittadini nonostante la crisi imperante. Aumentate le marche da bollo sugli atti: la misura fissa dell’imposta passa da 1,81 a 2 euro e da 14,62 a 16 I rincari giustificati con la ricostruzione post-sisma in Emilia e Abruzzo anziché prendere le risorse da tagli alla "casta". Molti i tipi di atti interessati: dalle fatture, le copie conformi, gli atti notori, estratti di matrimonio, ecc.
Ci prendono in giro perché da una parte differiscono l'aumento IVA o l'IMU e dall'altra fanno rincarare altre tasse e balzelli nella più bieca tradizione di quei governi che mettono la polvere sotto il tappetino o che peggio nascondono gli aumenti sotto altre voci.
Anche il governa "Letta" si pone, evidentemente, sulla scia di questa consuetudine con l'aumento, non proprio malcelato, della misura dell’imposta fissa di bollo che interessa una pluralità di atti:
le marche da bollo lievitano da 1,81 a 2 euro e da 14,62 a 16 euro. Gli aumenti, purtroppo sono già a regime poiché sono contenuti nel decreto legge "emergenze".
Questa nuova stretta governativa riguarda, quindi, tantissimi atti e documenti a importo non variabile. Solo per fare qualche esempio, nell'ordine: le inserzioni, le fatture che contengono importi non assoggettati a Iva e gli estratti conto o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47. Gli atti rogati o autenticati da notai, estratti o copie conformi all’
originale costano dunque 16 euro a pagine e non più 14,62. Sulla stessa scia le scritture private, atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio.
La scusa degli ennesimi rincari di Stato, nobilissima, é perché servono a finanziare la ricostruzione dopo i terremoti in Emilia e Abruzzo. Ma Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, si chiede se tali aumenti non potevano essere evitati attraverso un'accelerazione nella messa in atto di alcuni tagli promessi e mai realizzati tipo l'eliminazione delle province, oppure la rinuncia alle missioni militari o all'acquisto degli F35, e così via.
Ancora una volta, però, dobbiamo constatare amaramente che a subire sono i cittadini perché gli aumenti in questione vanno a colpire una serie di atti che inevitabilmente rientrano nella vita quotidiana di utenti, professionisti ed imprese.
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