venerdì 15 dicembre 2017
Dev’essere condannato chi commercia o somministra alimenti infestati da parassiti non nocivi anche se la loro presenza è naturale
Dev’essere condannato chi commercia o somministra alimenti infestati da parassiti non nocivi anche se la loro presenza è naturale. Anisakis a gogo nelle alici e ammenda salata per il grossista di prodotti ittici. Il reato è perfezionato perché è la normativa Ue a obbligare il commerciante o il ristoratore a controllare sempre i prodotti alimentari che detiene anche se l’invasione di larve è una condizione normale del pesce riconosciuta dal ministero della Salute. Lo “Sportello dei Diritti”: una sentenza importante in materia di sicurezza alimentare. I commercianti e i ristoratori che vendono pesce infestato da parassiti, tra tutti l’Anisakis, rischieranno d’ora in avanti anche una condanna penale
La sicurezza alimentare è un obbligo fondamentale per chiunque impiega, venda, detenga per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo sostanze alimentari che comporta conseguenze penalmente rilevanti per coloro che non lo rispettano. Noi dello “Sportello dei Diritti”, rileva il presidente Giovanni D’Agata, sono anni che tra le nostre attività comunichiamo l’importanza dei controlli sui prodotti destinati all’alimentazione, in primo luogo proprio da parte di commercianti e ristoratori. Ecco perché ci pare opportuno segnalare la sentenza 56080/17 della Cassazione penale, pubblicata il 15 dicembre che ha stabilito il principio secondo cui commette reato chi vende alimenti infestati da parassiti pur se non nocivi e se la presenza degli stessi è condizione naturale e normale del prodotto. Nella fattispecie, i giudici dalla terza sezione penale della Suprema Corte, hanno rigettato il ricorso del titolare di un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici contro la sentenza del tribunale di Savona che lo aveva condannato all’ammenda di 10 mila euro perché perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 lett. d) e 6 comma 3 della legge n. 283 del 1962, per avere,quale legale rappresentate della VP srl, commercializzato alimenti infestati da larve di parassiti (Anisakidae) non idonee al consumo umano. Nel proporre ricorso per Cassazione alla decisione del tribunale ligure, il grossista aveva dedotto che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la presenza delle larve era condizione naturale e normale del prodotto in quanto ingerite dal pesce, circostanza attestata anche dalla nota del ministero della Salute DGSAN n. 4380-P del 17/02/2011. I giudici di legittimità però hanno ritenuto corretta la sentenza di primo grado e ricordato che l’articolo 5 della legge 283/62 sanziona «espressamente l’impiego, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari che siano, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive. Il chiaro tenore letterale della norma non lascia dubbi sul fatto che tale condotta è integrata in presenza di una di queste ipotesi e che non necessariamente debba «coesistere il requisito che la sostanza sia anche nociva». In particolare, - evidenziano i giudici di Piazza Cavour - all’imputato veniva contestato di aver venduto, quale legale rappresentante dell’azienda all’ingrosso di prodotti ittici, ben 140 chili di acciughe invase da parassiti dal momento che era stata accertata la presenza di «larve vive di Anisakis in quantitativi rilevanti» e, pertanto, va confermato il reato da ritenersi integrato in presenza di «detenzione/commercializzazione di sostanza invase da parassiti». Il collegio di legittimità evidenzia che con l’espressione “invase da parassiti” contenuta nella lettera d) della disposizione citata, il legislatore non ha inteso «richiedere anche la nocività della sostanza, peraltro sussistente trattandosi di specie patogena, l’Anisakis, pericolosa per la salute umana». Quanto poi all’altro profilo di censura, secondo cui il reato sarebbe escluso perché naturale è la presenza delle larve nel pesce azzurro, è infondato. È noto, come si evince dalla letteratura scientifica, che «le larve presenti nel prodotto ittico possano trasmigrare nell’uomo provocando infezioni gastriche/allergiche essendo indiscusso il carattere patogeno dell’Anisakis». La naturale presenza dei parassiti, come invocata dal ricorrente anche con richiamo del parere dell’Efsa e della nota del ministero della Salute, non basta a superare il «chiaro obbligo proveniente da fonte regolamentare dell’Unione europea direttamente applicabile nello Stato italiano». Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, come detto, si tratta di una sentenza importante in materia di sicurezza alimentare perché d’ora in avanti i commercianti e i ristoratori che vendono o somministrano pesce o prodotti alimentari infestati da parassiti, tra tutti l’Anisakis, rischieranno anche una condanna penale.
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