lunedì 4 dicembre 2017
Estimi catastali: arriva la sentenza della Corte Costituzionale. Dichiarata infondata la questione di legittimità della legge vigente
Estimi catastali: arriva la sentenza della Corte Costituzionale. Dichiarata infondata la questione di legittimità della legge vigente. Ma l’obbligo di motivazione che incombe sull’Agenzia delle Entrate deve essere assolto rigorosamente. Lo “Sportello dei Diritti”: è la conferma da parte della Consulta dell’illegittimità del riclassamento generalizzato degli immobili senza adeguata motivazione
Venerdì 1 dicembre 2017 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 249 che, in materia di estimi catastali, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 (in G.U. n. 24 dell’anno 2017). In particolare, rileva il tributarista leccese Maurizio Villani, la Corte Costituzionale ha escluso il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché la censura non è riferibile alla previsione della norma ma è ricollegabile a circostanze contingenti e cioè la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nell’avanzare l’istanza di revisione degli estimi catastali. La Corte Costituzionale ha, inoltre, escluso la violazione dell’art. 53 della Costituzione perché le tariffe di estimo e le rendite catastali non sono atti di imposizione tributaria ed i criteri per la loro determinazione non sono irragionevoli. Infine, secondo i giudici costituzionali, non c’è violazione dell’art. 97 della Costituzione perché ogni riforma normativa, per la sua portata innovativa, è potenzialmente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari e ciò evidentemente rientra nella fisiologia dell’ordinamento giudiziario. Pur rigettando le questioni di incostituzionalità come sopra esposte succintamente, la Corte Costituzionale ha però ribadito il principio che la natura e le modalità dell’operazione di revisione catastale enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto, perciò, in maniera puntuale e rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento e metterlo, di conseguenza, nelle condizioni di poter efficacemente esercitare il proprio diritto di difesa. Questi principi, per quanto riguarda l’obbligo di una precisa e rigorosa motivazione, sono stati ultimamente ripresi dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con l’ordinanza n. 22900 del 29 settembre 2017, che ha precisato che la motivazione dell’avviso di accertamento catastale deve essere specifica ed articolata, così come deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e dalla Commissione Tributaria Regionale di Lecce, che hanno annullato gli accertamenti massivi di revisione degli estimi catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce. A questo punto, si può dire che anche la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, con le succitate sentenze, hanno confermato le corrette sentenze dei giudici leccesi. Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - associazione che ha da sempre sostenuto l’illegittimità degli accertamenti seriali relativi agli estimi catastali depositando, fra gli altri, i primi ricorsi collettivi a livello nazionale in materia - la decisione in commento corrobora quanto sostenuto nelle opposizioni sinora presentate innanzi ai vari livelli della giustizia tributaria, censurando così il comportamento dell’Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio, che in varie zone d’Italia, tra cui nel Comune di Lecce, aveva avviato la revisione generalizzata e non sufficientemente motivata del classamento catastale in determinate aree.
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