domenica 25 agosto 2013

Nuovo regolamento UE sugli sbiancanti dentali. Solo dal dentista quelli potenti.

Nuovo regolamento UE sugli sbiancanti dentali. Solo dal dentista quelli potenti. L’UE interviene per tutelare la salute dei consumatori contro i rischi degli sbiancanti dentali. A segnalarlo è Giovanni D’AGATA, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che rileva come con due regolamenti le istituzioni europee hanno introdotto, a partire dall'11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno. Data la natura vincolante dei due regolamenti in questione, gli stessi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri dell’Unione europea. In particolare, a far data dall'11 luglio scorso i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni delle due disposizione di seguito citate: - Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le sue successive direttive di modifica per adeguamento degli allegati al progresso tecnico. - Regolamento (UE) N. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Per ciò che concerne le modifiche essenziali alla normativa precedente bisogna fare particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013, che prevede che a partire dall’11 luglio 2013: 1. In primo luogo che i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti. 2. I prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale. 3. I prodotti con una concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % possono essere venduti esclusivamente dai dentisti a cui viene riservata, sotto la loro diretta supervisione, la prima utilizzazione. In seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. 4. I prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1% possono invece continuare ad essere venduti in farmacia.

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