sabato 13 luglio 2013

Incidenti: condannati in sede penale i responsabili dell’autostrada che non sostituirono il guard-rail per motivi economici

Incidenti: condannati in sede penale i responsabili dell’autostrada che non sostituirono il guard-rail per motivi economici. Dovevano segnalare il pericolo sul viadotto, dopo aver rinviato la sostituzione della barriere inadeguate poi sfondate dall’auto protagonista del sinistro che causò la morte di quattro persone Condannati penalmente i responsabili della società autostradale per il sinistro che causò la morte di quattro persone mortale avvenuto sul viadotto a causa del guard-rail inadeguato: la sostituzione delle barriere obsolete con parapetti di nuova generazione era stata differita solo per motivi economici, quando invece il codice della strada impone all’ente gestore della strada di assicurare la sicurezza e la manutenzione sulle tratte di competenza. I vertici societari, avrebbero almeno dovuto far segnalare agli automobilisti il pericolo nella circolazione sul viadotto, che passa a cinquanta metri dal centro abitato. Tale grave mancanza causò la morte di quattro persone in conseguenza della terribile carambola dell’auto che sfondò il guard-rail ormai desueto e inadeguato. Lo stabilisce la sentenza 30190/13, pubblicata il 12 luglio dalla Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato ad un anno e sei mesi di reclusione i vertici della società che gestisce l’autostrada. Non sussistono dubbi che la causa della morte dei passeggeri era stata la caduta dal viadotto e non l’urto dell’auto contro la prima barriera. La società, evidentemente, aveva risparmiato e non poteva permettersi i lavori di sostituzione sulle barriere ai lati del viadotto: per tali ragioni i manager e i tecnici avevano deciso di differire l’installazione delle nuove protezioni. Ma tale motivazione non è stata sufficiente per assolverli: in mancanza della sostituzione del guard-rail, infatti, i responsabili avrebbero dovuto comunque adottare adeguate misure di sicurezza sul tratto “incriminato”, ad esempio provvedendo al restringimento della carreggiata. È indubbia, in questo caso, l’inosservanza dell’articolo 14 del codice della strada che impone all’ente gestore di controllare l’efficienza tecnica delle pertinenze dell’infrastruttura di collegamento. Non va scordato, inoltre, ricordano i giudici della quarta sezione penale, che il decreto del ministero dei Lavori pubblici 223/92 stabilisce obblighi precisi su progettazione, omologazione e impiego delle barriere di sicurezza stradale. Oltre la conferma della condanna penale anche quella alle spese anche nei confronti dell’associazione familiari delle vittime della strada. Per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, un’altra sentenza esemplare che dovrebbe far riflettere i gestori delle strade circa gli obblighi cui sono tenuti per proteggere le vite umane. In una grande percentuali di casi, è noto che la predisposizione e la messa in sicurezza delle strade secondo le discipline normative e regolamentari esistenti, può limitare notevolmente i danni e perdite umane, perché non c’è risparmio che tenga di fronte alla vita.

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