martedì 30 luglio 2013

Processo Tributario. Ammesso il ricorso cumulativo

Processo Tributario. Ammesso il ricorso cumulativo. Nota di commento dell’avvocato Maurizio Villani dopo la sentenza 836/04/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce nella causa collettiva avente r.g. 2724/13 Dopo aver preannunciato ieri la pubblicazione della sentenza numero 836/04/13 della quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce nella causa collettiva avente r.g. 2724/13 che ha accolto integralmente il ricorso presentato collettivamente dai primi 25 contribuenti leccesi assistiti dall’avvocato Francesco D’Agata in relazione alla questione dell’aggiornamento degli estimi catastali a Lecce da parte dell’Agenzia del Territorio su input dell’amministrazione locale, oggi Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riporta un’interessante nota di commento dell’avvocato Maurizio Villani che è stato uno strenuo sostenitore della cumulabilità dei ricorsi nella vicenda che ha toccato la ribalta nazionale per comprendere la validità di questo strumento processuale anche per, usando le parole del tributarista, “una difesa tributaria più lineare, incisiva e meno dispendiosa dal punto di vista economico” per i contribuenti che saranno assistiti d’ora innanzi dallo “Sportello dei Diritti” per analoghe questioni. Processo Tributario - Ammesso il ricorso cumulativo. Nota di commento La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce– Sez. 4 -, con l’interessante sentenza n. 836/04/13 del 18/07/2013, depositata il 29/07/2013, ha totalmente accolto il ricorso cumulativo di 25 contribuenti, presentato dall’Avv. Francesco D’Agata dello Sportello dei Diritti, annullando per difetto di motivazione gli accertamenti catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce. La sentenza è importante perché, prima in Italia, ha ritenuto validamente proposto un ricorso cumulativo presentato da un organismo associativo di tutela dei cittadini-contribuenti, utilizzando la particolare procedura processuale dell’art. 104 del codice di procedura civile, secondo il quale: “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell’art. 10, secondo comma”. La Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto la validità del ricorso cumulativo, con le seguenti sentenze: - n. 7191/04; - n. 309/06; - n. 13916/06 delle Sezioni Unite; - n.3692 del 16/02/2009 delle Sezioni Unite; - n. 21955 del 27/10/2010; - n. 4490 del 22/02/2013 della Sezione Tributaria. Secondo la Corte di Cassazione, in aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la pacifica ammissibilità del ricorso uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento, va osservato che l’ammissibilità è consentita quando i diversi procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto quando dipendono per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile persino a dare vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio a tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta. In definitiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti distinti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile sempre nel processo tributario l’art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande, anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi (art. 29 D.Lgs. n. 546/1992). In altri termini, non si rinviene all’interno del processo tributario alcuna incompatibilità con l’istituto del litisconsorzio improprio (art. 103 c.p.c.), non ostando alla legittimità della proposizione del ricorso collettivo la previsione espressa del litisconsorzio necessario. Infatti, la previsione espressa del litisconsorzio necessario nel processo tributario non implica, in virtù del richiamo operato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, quale automatica conseguenza, l’inammissibilità dell’applicazione del litisconsorzio improprio, così come il principio sancito dall’art. 18 D.Lgs n. 546/1992, secondo cui “ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri”, non appare violato dalla mera materiale unicità del ricorso con il quale più soggetti impugnino atti autonomamente impugnabili per vizi propri, deducendo a conforto identiche questioni. Infine, sempre secondo i principi consolidati della Corte di Cassazione, non appaiono ostative alla soluzione adottata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero, parzialmente, diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti, soccorrendo, in tal caso, e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dall’art. 103, comma 2, c.p.c.. I giudici leccesi hanno ben applicato i suddetti principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione e ciò, in futuro, comporterà per i contribuenti, assistiti dallo Sportello dei Diritti, una difesa tributaria più lineare, incisiva e meno dispendiosa dal punto di vista economico.

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